Contenuto essenziale
La presente legge mira ad istituire nella Regione Calabria il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
Tale figura è sottoposta al rispetto di leggi nazionali e di provvedimenti regionali. E' opportuno istituire un Registro regionale degli informatori scientifici presso il competente dipartimento regionale per la Tutela della Salute della Regione Calabria e rendere più trasparente la figura dell’Informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco quale operatore sanitario.
La legge è composta da 4 articoli di seguito elencati:
L'art.1 stabilisce che gli informatori scientifici regolarmente inseriti nel Registro di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari.
L'art. 2 istituisce il Registro di cui all’articolo 1, sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella Regione Calabria e le modalità di iscrizione al registro sono definite con apposito regolamento regionale predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.
L'art. 3 reca le disposizioni finanziarie della presente legge che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
L'art.4 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Destinatari
Benefici
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Rendere più trasparente la figura dell’Informatore scientifico del farmaco.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.