Legge regionale n. 12 del 15/3/2023
" Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria. "

Contenuto essenziale
L’obiettivo della presente legge è, valorizzare e sviluppare l’offerta culturale, enogastronomica e di accoglienza turistica calabrese. I Cammini rappresentano e trasmettono, in definitiva, l’interazione identitaria tra religione-religiosità, agricoltura-foreste, ambiente-natura, enogastronomia, produzione agro-alimentare a km 0, e tradizioni locali. La presente legge reca, pertanto, una disciplina della gestione dei cammini in capo ad associazioni ed enti in genere, che siano in possesso di particolari requisiti in ossequio alla serietà degli scopi prefissati. La presente legge risulta invariante sotto il profilo finanziario, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale e prevede che siano effettuate dai gestori sia le attività necessarie a rendere accessibili i Cammini, sia le attività diretta alla promozione, informazione e comunicazione.

Destinatari
  • La regione Calabria.

Benefici
  • Valorizzare e sviluppo dell’offerta culturale, enogastronomica e di accoglienza turistica calabrese.

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneria carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.