Legge regionale n. 10 del 15/3/2023
" Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. "

Contenuto essenziale
Il legislatore regionale con la legge regionale n. 1/2018 ha istituito il Garante regionale delle persone detenute o private della libertà personale, un organo che tutela i diritti delle persone che commettono reato e con la presente legge si stabiliscono le funzioni del Garante; si introduce la definizione di vittima; si definiscono i compiti del Garante, i criteri di nomina e le cause di incompatibilità; si promuove la collaborazione delle agenzie già attive nel territorio anche attraverso rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato.

Destinatari
  • IL Garante regionale.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 32.600,34 euro per l’esercizio finanziario 2023 e nel limite massimo di 35.564,00 euro per gli esercizi 2024 e 2025, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025.

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