Contenuto essenziale
La presente legge mira ad istituire l’Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.
L’organismo ha carattere consultivo nei confronti dei soggetti istituzionali e sociali che intendono avvalersene, di monitoraggio delle politiche regionali relative alla sfera socioassistenziale, di sostegno alle persone con disturbo dello spettro autistico
Di particolare rilevanza è il compito assegnato dalla presente disposizione normativa a tale organismo, che, entro il 31 marzo di ogni anno, è chiamato a produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sul lavoro svolto.
Destinatari
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I giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.
Benefici
Adempimenti
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Art.2, comma 1 e 2 : è istituito, presso il competente dipartimento regionale per la tutela della salute della Regione Calabria, l’Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spetto autistico, con funzioni consultive e di monitoraggio delle politiche socioassistenziali.
L’Osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Norma finanziaria
Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.