Legge regionale n. 8 del 24/2/2023
" Modifiche leggi regionali e disposizioni normative. "

Contenuto essenziale
Gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della presente legge apportano modifiche alle leggi regionali n. 33/2022, 37/2022, 30/2016, 45/2022 e 8 del 1995. L’articolo 3 modifica la lettera m) del comma 2 della legge regionale n. 66/2012. L'articolo 7, sul presupposto che la norma vigente comporta un’oggettiva disparità di trattamento tra gli appartenenti al le forze armate, alcuni dei quali sono esclusi dall'agevolazione, mira ad introdurre nell'elencazione dei beneficiari dell'agevolazione anche le altre forze armate. L'articolo 8 reca l’interpretazione autentica della norma dettata dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n.22/2010 e, in particolare, definisce il significato da attribuire all'espressione “trattamento retributivo di servizio”. L’espressione predetta si interpreta nel senso che tutte le voci retributive correlate al rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato, non subiscono la decurtazione prevista dalla norma in questione. L'articolo 9 consente di individuare un numero massimo di tre unità di personale, rispondenti ai profili professionali appartenenti all'area della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, da acquisire in assegnazione temporanea dagli enti del servizio sanitario nazionale. La norma prevede a carico del bilancio regionale, la corresponsione di un'eventuale differenza retributiva, derivante dalla parametrazione della retribuzione complessiva a quella in godimento ai dirigenti regionali. L'articolo 10 detta disposizioni atte ad assicurare il funzionamento degli impianti di risalita, che siano di proprietà regionale o di enti strumentali della Regione. L'articolo 11, con la finalità di garantire l'esistenza capillare di presidi di legalità sul territorio regionale. L'articolo 12 detta disposizioni in materia di determinazione della tariffa per le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti del sistema sanitario regionale. L'articolo 13 contiene la norma finanziaria afferente alle disposizioni della presente legge.

Destinatari
  • La regione Calabria.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
La Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della Consiglio regionale della Calabria Missione 12, Programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.