Legge regionale n. 3 del 12/1/2023
" Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, N. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). "

Contenuto essenziale
La presente legge mira a garantire sull’intero territorio regionale l’ultimazione dei lavori finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), prorogando il termine ultimo di fine intervento dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025, nonché a concedere la possibilità di presentare, entro il 31 dicembre 2023 la richiesta di rimodulazione di tipologia da proprietà a locazione. Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 fissato dalla legge quale termine ultimo per la presentazione delle richieste per la delocalizzazione degli interventi. L’intervento normativo ha carattere squisitamente ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La presente legge si compone di tre articoli di seguito descritti. L’articolo 1 reca le modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 47/2011. L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 3 reca le disposizioni per l’entrata in vigore della presente legge.

Destinatari
  • Territorio regionale (edilizia sociale).

Benefici
  • La proroga al 31 dicembre 2023 del termine, anziché del 31 dicembre 2021 fissato dalla legge quale termine ultimo per la presentazione delle richieste per la delocalizzazione degli interventi. interventi.

Adempimenti

Norma finanziaria
La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.