Contenuto essenziale
La presente legge modifica il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e interpreta in maniera più chiara le parole “immobili extragricoli” di cui agli articoli 23 e 28 della medesima normativa. L’intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente.
La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.
L’articolo 1 modifica il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 11/2003, dedicato ai contributi consortili di bonifica,
L’articolo 2 interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell’articolo 23 e il comma 1 dell’articolo 28 della l.r.11/2003, evidenziando che le parole “immobili extragricoli” non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.
L’articolo 3 prevede l’invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale.
L’articolo 4, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non producono nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.