Contenuto essenziale
La presente legge apporta modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 agosto 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico). In particolare, la modifica all’articolo 2 della l.r. 30/2022, apportata con l’articolo 1 della presente legge, dà attuazione a un impegno assunto con il Governo nell’ambito del principio di leale collaborazione Stato/Regioni, inserendo dopo la parola “bosco” le parole “, terreni abbandonati o incolti”.
La modifica all’articolo 3 della l.r. 30/2022, disposto dall’articolo 2 della presente legge, mira a semplificare le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n.3267/1923, per interventi e attività che comportano in aree agricole non boscate movimenti terra non superiori, in luogo che agli attuali 250metri cubi, a 500 metri cubi.
Destinatari
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Le funzioni amministrative relative al rilascio
di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.
Benefici
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La semplificazione delle funzioni amministrative relative al rilascio
di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.