Legge regionale n. 1 del 12/1/2023
" Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale). "

Contenuto essenziale
La presente legge propone quindi di modificare la legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), nella parte riguardante la figura del Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Tali modifiche, come detto, si rendono necessarie al fine di recepire il Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) avente ad oggetto: “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”. La presente legge si compone di sei articoli. L’articolo 1 modifica l’articolo 29 della legge regionale n. 8/2008, rubricato “Direttore tecnico” e istituisce la nuova figura del “Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo”. L’articolo 2 modifica l’articolo 30 della l.r. 8/2008, rubricato “Albo provinciale dei direttori tecnici”, che viene sostituito da un nuovo testo. L’articolo 3 modifica l’articolo 32 della l.r. 8/2008, rubricato “Competenze delle Province”, che viene integrato con due nuovi commi. L’articolo 4 modifica l’articolo 33 della l.r. 8/2008, rubricato “L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento”, che viene sostituito da un nuovo testo. L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore della legge.

Destinatari
  • Le agenzie di viaggio e turismo

Benefici
  • Riordino dell'organizzazione turistica regionale

Adempimenti

Norma finanziaria
All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale

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