Contenuto essenziale
La presente legge, modifica numerose disposizioni della legge regionale n. 40/2009, con l'obiettivo di rimodulare la composizione e le attività dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE).
Nel dettaglio, si riportano di seguito, per ciascun articolo della presente legge, le motivazioni di assenza di oneri finanziari o la quantificazione degli stessi nel caso in cui siano presenti.
Con l'articolo 1, al comma 1, la norma modifica gli articoli 8,9,10,11,18,19, 21 e 28, apportando modifiche meramente terminologiche allo scopo di migliorare la formulazione del testo normativo. Con il comma 2, in ossequio alle disposizioni nazionali sul riordino delle funzioni delle province, è stato altresì eliminato agli articoli 11,14 e 16 della l.r. 40/2009 il riferimento testuale alle Province ed è stato inserito quello alla Città metropolitana di Reggio Calabria.
Articolo 3. La rimodulazione dell'articolo 5 si propone una più razionale
organizzazione dell'ORAE.
Con l'articolo 2, di modifica dell'articolo 2 della I.r. 40/2009, è stato
chiarito l'ambito di applicazione della norma regionale.
Articolo 4. Modifica l'articolo 6 della I.r. 40/2009, nel quale è stato previsto espressamente l'aggiornamento periodico del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
Articolo 5. Apporta all'articolo 7 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo.
Articolo 6. Modifica l'articolo 8 della l.r. 40/2009, prevedendo una disciplina più puntuale dei casi di sospensione temporale dei permessi di ricerca, nonché dell'eventuale ripresa dei lavori.
Articolo 7. In relazione alla gestione delle concessioni minerarie, di cui all'articolo 9, è stato inserito un espresso riferimento alle procedure di evidenza pubblica. Tutto ciò nel rispetto dei vincoli e principi derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale.
Articolo 8. Apporta all'articolo 11 della l.r. 40/2009 alcune modifiche testuali volte ad armonizzare la formulazione del testo legislativo con la nuova versione dell'articolo 2 della legge ed è stato altresì eliminato il parere favorevole dell'ORAE per il rilascio del permesso di ricerca dell'attività di cava.
Articolo 9. Sostituisce l’articolo 12 della l.r. 40/2009 al fine di armonizzarne la formulazione con la versione modificata dell'articolo 2 della legge stessa.////////
Le modifiche alla l.r. 40/2009 introdotte con la presente
legge sono state sottoposte alle Associazioni di categoria più rappresentative per una preventiva condivisione dei contenuti e dello spirito della novella; le suddette associazioni hanno fornito il proprio contributo proponendo integrazioni o modifiche al testo, accolte laddove compatibili con la strategia regionale alla base della proposta di legge e con le normative vincolanti per l'amministrazione regionale.
Destinatari
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L'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE).
Benefici
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La rimodulazione e composizione delle attività dell'Osservatorio Regionale.
Adempimenti
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 127.895,04 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 02 (U.09.02).