Legge regionale n. 17 del 08/6/2022
" Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria). "

Contenuto essenziale
La presente legge, ha l’obiettivo prioritario e urgente di spostare alcuni termini decorsi per l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali da parte delle amministrazioni comunali e per l’adeguamento dei medesimi strumenti alla l.r.19/2002 e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP). La presente legge modifica l’articolo 61 della l.r. 19/2002 per uniformare e per decentrare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l’attribuzione delle funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive di cui agli articoli 31, commi 7 e8, e 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001.la legge ha nove articoli: L’articolo 1 introduce all’articolo 25-bis della l.r. 19/2002 il comma 2-ter, che riveste carattere di urgenza. La nuova formulazione dell’articolo 25-bis, confermando le modalità operative già stabilite per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico con il Ministero competente, si rivela strategica per garantire, in armonia con la Convenzione europea sul paesaggio, la fruizione e salvaguardia del paesaggio attraverso la corretta gestione. L'articolo 2 sostituisce il comma 7 dell’articolo 27-ter della l.r. 19/2002. L’articolo 3 sostituisce l’articolo 48 della l.r. 19/2002, stabilendo che la Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno 2023, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica. L’articolo 4 modifica l’articolo 51 della l.r. 19/2002, con l’integrazione del comma 3-bis. L’articolo 5 modifica l’articolo 61 della l.r. 19/2002 per uniformare e per decentrare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l’attribuzione delle funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive di cui agli articoli 31, commi 7 e 8, e 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001. L’articolo 6, modificando i commi 1 e 5 dell’articolo 65 della l.r. 19/2002, espunge il termine di cui al comma 1 e lo trasla al comma 5 (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023, affinché tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter, approvino il Piano strutturale comunale o associato, evitando l’applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67. L’articolo 7 modifica il comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 19/2002, espungendo il termine del 31 dicembre 2021, che viene traslato al comma 6 del medesimo articolo (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023. L'articolo 7, altresì, aggiunge il comma 2-bis all’art. 73 della l.r. 19/2002, che contempla una ulteriore procedura di semplificazione per l’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti. L’articolo 7, inoltre, aggiunge il comma 4-bis all’articolo 73 della l.r. 19/2002. Ancora, l’articolo 7 della presente legge modifica l’attuale comma 6 dell’articolo 73 della l.r. 19/2002, all’interno del quale viene traslato e aggiornato il termine del 31 dicembre 2023. L’articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 9 dispone l’entrata in vigore della presente legge.

Destinatari
  • Il patrimonio edilizio e urbanistico calabrese

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.