(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 17
Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 aprile 1990, n. 29)
(-n.d.r.-
Le disposizioni della presente legge, incompatibili con quelle contenute
nella legge n. 33/04, sono abrogate dalla data di entrata in
vigore della stessa.
2. Gli atti di spesa conseguentemente assunti entro la data di
entrata in vigore della legge 33/04, sono definiti secondo le procedure previste dalla
presente legge.
3. Le domande inevase, sia per carenza di documentazione
presentata, che per mancanza di copertura finanziaria, per le quali non si
è ancora provveduto alla data di entrata in vigore della legge
33/04,
saranno esaminate secondo la disciplina prevista dalla presente legge.
Art. 1
(Finalità)
1 La Regione Calabria opera nel quadro della programmazione regionale
per rimuovere le cause dell'emigrazione e, in attuazione dei principi del
proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le
iniziative dei competenti organi dello Stato, promuove:
a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori
emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie;
b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e
rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra
d'origine;
c) la stipula e il finanziamento di convenzioni e accordi
internazionali fra le istituzioni universitarie dei paesi interessati. Per
le convenzioni e gli accordi già in atto con le università della Calabria
si procederà al finanziamento e rifinanziamento degli accordi di scambio
di docenti e studenti che saranno giudicati utili per rafforzare le
relazioni scientifiche e culturali con le comunità di calabresi al
l'estero;
d) interventi nel quadro della politica di programmazione della massima
occupazione, per agevolare l'inserimento ed il reinserimento nella vita
sociale e nelle attività produttive regionali de gli emigrati che
ritornano e degli stranieri immigrati;
e) il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la
condizione dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)
1 Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:
a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si
trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
b) i cittadini che fissino la propria residenza nella regione dopo aver
maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non
inferiore a tre anni negli ultimi cinque anni, rientranti in Italia da non
più di 3 anni.
2 Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico di chi abbia
acquisito tale qualifica.
3 La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle
autorità con solari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero
da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4 Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi
extracomunitari, dimorino stabilmente nella regione per motivi di lavoro e
siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di
autorizzazione al lavoro e di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Art. 3
(Interventi regionali. Misure ordinarie e straordinarie)
1 Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente
legge, la Regione Calabria interviene con misure ordinarie e
straordinarie.
2 Le misure ordinarie si attuano favorendo la fruizione da parte dei
lavoratori emigrati, rimpatriati o stranieri immigrati, dei benefici
disposti per la generalità dei cittadini della regione
3 A tal fine saranno introdotti, se necessario, criteri di priorità e
correttivi nelle vigenti leggi in materia di agricoltura, artigianato,
commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa, diritto allo
studio e servizi sociali.
4 Le leggi regionali di carattere generale che disporranno interventi e
provvidenze nelle materie di cui al precedente terzo comma devono
determinare criteri particolari per l'ammissione ai benefici previsti da
ciascuna di esse degli emigrati che rientrano fissando la propria
residenza nella regione, e degli stranieri immigrati.
5 Le misure straordinarie sono attuate, nelle materie di competenza
regionale, nel quadro di una politica programmata dei rientri e di
servizio sociale e culturale, per assicurare la soluzione dei problemi
economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati, rimpatriati,
stranieri immigrati e dei loro familiari, che rivestono caratteri
peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.
6 Gli interventi diretti ad attuare le misure straordinarie, coordinati
con i programmi locali, nazionali e comunitari, sono realizzati anche in
collaborazione con gli Enti locali, singoli o associati, con gli enti, le
organizzazioni e le istituzioni che operano a favore degli emigrati e
degli immigrati e delle loro famiglie e con le associazioni degli emigrati
calabresi all'estero.
7 Le attività da svolgersi all'estero sono promosse d'intesa con il
Governo nello spirito di coordinamento di cui al II comma dell'art. 4 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 4
(Piano annuale degli interventi)
1 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente,
previo parere della Consulta regionale del l'emigrazione e
dell'immigrazione di cui al successivo art. 17, sentita la commissione
consiliare competente, approva il piano annuale per la realizzazione degli
interventi straordinari di cui al V e VI comma dell'art. precedente.
2 Il piano annuale può essere articolato nei singoli settori di
intervento in progetti specifici.
3 Con il piano annuale è disposto il riparto della spesa e sono
stabiliti i criteri di attuazione.
Art. 5
(Indirizzi dell'intervento regionale)
1 Gli interventi straordinari regionali in favore degli emigrati, dei
rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro familiari sono volti a:
a) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il
pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi in conto capitale,
il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive, nei
settori artigianato, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con
particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorità alle
iniziative cooperative;
b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando
l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio
regionale, anche mediante la concessione, con priorità alle iniziative
cooperative, di contributi per il pagamento di interessi su mutui, o di
contributi in conto capitale, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi
di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
c) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei
lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati e delle loro famiglie,
agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative formative
specifiche;
d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio,
l'inserimento dei figli degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri
immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a
scuole ed a corsi universitari, favorendo in particolare il superamento
delle difficoltà linguistiche;
e) favorire l'accesso alle università della Calabria di studenti, anche
se sprovvisti della cittadinanza italiana, figli di emigrati calabresi,
prevedendo agevolazioni per la sistemazione logistica e per la tassazione
universitaria
f) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei
requisiti minimi contributivi ai fini del la acquisizione di un diritto a
pensione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante
contributi per il riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non
convenzionati con l'Italia;
g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni di
carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per mantenere e
rinsaldare il legame di origine con la propria terra, e degli immigrati
per consentire il mantenimento dei valori culturali del paese di origine;
h) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura d'origine dei
giovani figli di emigrati della seconda e terza generazione, nonché degli
emigra ti anziani promuovendo iniziative di turismo sociale ed
organizzando nel territorio della regione soggiorni, vacanze culturali e
di studio, ed iniziative di interscambio tra giovani e relativi docenti ed
operatori culturali;
i) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale
audio-visivo, fra gli emigrati e gli immigrati, fornendo tempestivamente
anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per
accedere ai benefici disposti da norme comunitarie e da leggi nazionali e
regionali;
l) effettuare, direttamente o mediante convenzioni con istituti e
centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi
al fenomeno migratorio, strumentali alla programmazione degli interventi
regionali;
m) agevolare le iniziative delle associazioni degli emigrati e degli
immigrati;
n) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche
concedendo contributi sulle spese di viaggio e tra sporto delle masserizie
sostenute per sé e per i propri familiari;
o) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e loro
familiari deceduti all'estero, con contributi per le spese di trasporto
delle salme;
p) favorire d'intesa con gli enti loca li territoriali l'inserimento
nella comunità regionale degli stranieri immigrati, attraverso
l'istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza,
promuovendo la soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto
all'assistenza sanitaria;
q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei
problemi dei lavoratori migranti.
2 La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il perseguimento
delle finalità previste dalla presente legge convenzioni con istituti di
credito o finanziari operanti nella regione.
3 In attuazione degli interventi di cui al punto a), ai rimpatriati che
abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto interessi nella
misura del 50% del tasso bancario per 15 annualità di ammortamento e per
mutui non superiori ai 60 milioni di lire oppure un contributo in conto
capitale del 30% della spesa ammissibile e per un importo comunque non
superiore ai 20 milioni di lire.
4 In attuazione degli interventi di cui al punto b), ai rimpatriati che
abbiano prestato attività lavorative all'estero per almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto interessi nella
misura del 50% del tasso bancario per venti annualità di ammortamento e
per mutui non superiori agli 80 milioni di lire oppure un contributo in
conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile e per un
importo comunque non superiore ai 20 milioni di lire.
Tali contributi non sono cumulabili con quelli previsti dal comma
precedente.
5 L'importo del mutuo agevolato non potrà comunque superare il 75%
della spesa oggetto di finanziamento.
Art. 6
(Assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree
edificabili)
1 La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai
programmi costruttivi in fase di attuazione nei Comuni della Regione,
autorizza, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.31 dicembre 1972 n. 1035,
l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie,
rientrati forzatamente nella regione a seguito di licenziamento o di
mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia
invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato
articolo
2 Agli emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei concorsi banditi
dai Comuni per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. e di quelli di
proprietà comunale, un punteggio non inferiore a quello attribuito ai
cittadini residenti soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto.
3 I Comuni, nelle assegnazioni delle aree destinate ai piani di
edilizia economica e popolare, sono tenuti a riservare a favore degli
emigrati rimpatriati una quota fimo al 10% dei relativi piani e a
stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari
condizioni.
4 L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non
utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base ai
criteri generali.
Art. 7
(Formazione e riqualificazione professionale)
1 La Regione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, con
riferimento al programma regionale di sviluppo e con le modalità di cui
alla vigente normativa regionale, assume iniziative per la formazione e la
riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori
stranieri immigrati
2 La gestione di tali iniziative potrà essere affidata oltre che agli
enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale,
anche alle associazioni operanti nella regione a favore degli emigrati e
degli immigrati purché non perseguono fini di lucro, dispongano di idonee
strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della
presente legge.
3 Le iniziative di cui al presente art. debbono essere attuate in
conformità alle procedure previste per ottenere gli interventi degli
organi comunitari.
Art. 8
(Inserimento scolastico)
1 Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico
nazionale dei figli dei lavoratori emigrati, rimpatriati e degli immigrati
stranieri la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e
con enti, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed
in quello del l'emigrazione promuove, nel rispetto delle competenze
dell'autorità scolastica:
a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;
b) corsi di lingua e cultura italiana e di alfabetizzazione per gli
immigrati stranieri;
c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola
impegnati nell'attività di cui ai precedenti punti a) e b).
2 La Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi con il
piano annuale di interventi di cui al precedente art. 4, assegni di studio
a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare per assicurare
la frequenza della scuola dell'obbligo.
Art. 9
(Riscatto dei periodi assicurativi)
1 Al fine di consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici o
del minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria da parte
dei lavoratori emigrati rientrati definitivamente nella Regione o dei loro
superstiti aventi diritto, l'Amministrazione regionale concede un
contributo sull'importo dovuto all'INPS per il riscatto dei periodi di
lavoro, con un minimo di 5 anni, prestato all'estero e non coperto da
convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
2 La misura del contributo regionale è pari al 100% dell'importo dovuto
allo INPS per i primi 5 anni di lavoro prestato all'estero da riscattare.
3 Per gli anni da riscattare successivi ai primi cinque la misura del
contributo regionale è del 50% dell'importo dovuto all'INPS.
4 Per il versamento di detto contributo l'Amministrazione regionale
stipulerà una apposita convenzione con l'INPS.
Art. 10
(Iniziative e attività culturali)
1 La Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, svolge all'estero
iniziative in favore degli emigrati di origine calabrese ivi residenti per
la diffusione della conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale,
nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di rafforzamento
della cultura d'origine e di informazione sulla realtà attuale della
Calabria.
2 Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività
calabresi stabilitesi in altre regioni italiane.
3 La Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali in favore
degli stranieri immigrati, anche in esecuzione a quanto previsto in
proposito dalla normativa statale.
4 Le attività di cui al presente art. potranno essere assunte anche in
concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani
di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni
dell'emigrazione.
5 I programmi relativi saranno definiti nell'ambito del piano annuale.
Art. 11
(Attività promozionale nelle località di emigrazione)
1 La Regione, nelle località all'estero o in Italia ove maggiore è la
presenza di emigrati calabresi e loro discendenti, con il concorso e la
collaborazione delle loro associazioni, realizza attività promozionali con
riferimento ai settori ed alle materie di competenza regionale, nel
rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2 La Regione organizza, altresì, mostre di prodotti tipici della
Regione anche allo scopo di favorirne la commercializzazione.
3 Le associazioni ed i circoli calabresi, dal canto proprio, possono
proporre le iniziative promozionali da realizzarsi con il concorso della
Regione e degli enti subregionali.
Art. 12
(Interventi socio-assistenziali)
1 Ai sensi degli art. 25 e 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio-assistenziali e le
attività destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole
dell'obbligo ed il proseguimento degli studi in favore dei lavoratori
emigrati, rimpatriati ed immigrati e dei loro familiari sono di competenza
dei Comuni singoli ed associati
2 La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività
socio-assistenziali terrà conto delle particolari esigenze connesse al
fenomeno migratorio ed emanerà le relative direttive.
Art. 13
(Soggiorni, scambi, turismo sociale).
1 La Regione, anche in collaborazione con altre Regioni,
amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando
anche eventuali contributi del Fondo sociale europeo, cura lo avvio e la
permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati.
2 Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori
emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza
straniera.
3 Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità
ospitanti, la Regione può assumere iniziative di interscambio con
cittadini dei paesi di emigrazione.
4 I programmi delle iniziative di cui al presente art. saranno definiti
nell'ambito del piano annuale.
Art. 14
(Informazione)
1 La Giunta regionale, al fine di alimentare e rafforzare il legame
degli emigrati e dei loro discendenti con la terra d'origine provvede:
a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, anche
conferendo specifici incarichi professionali, di un periodico
specializzato diretto ad informare gli emigrati sull'attività legislativa
ed amministrativa dell'ente sulla realtà economica, sociale e culturale
della Calabria e su quanto possa essere di interesse per gli emigrati a
livello locale, nazionale ed internazionale;
b) alla diffusione tra le comunità degli emigrati di quotidiani,
riviste, pubblicazioni e materiale audio-visivo e radiofonico;
c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori
calabresi.
2 La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere contributi
alle associazioni degli emigrati e/o degli stranieri immigrati aventi i
requisiti di cui all'art. 16 della presente legge per lo svolgimento di
attività analoghe a quelle indicate nella lett. b) del comma precedente.
Art. 15
(Diploma di benemerenza ad emigrati anziani)
1 La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della Consulta
della emigrazione e dell'immigrazione, conferisce ogni anno diplomi di
benemerenza agli emigrati calabresi che hanno onorato il nome della
Calabria nel mondo per un periodo di emigrazione di almeno 30 anni.
Art. 16
(Associazioni, enti, istituzioni)
La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale,
culturale ricreativo ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed
istituzioni che operano con carattere di continuità a favore degli
emigrati e/o degli stranieri immigrati della regione e delle loro
famiglie, che abbiano sede nella regione.
2 A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale preposto ai
problemi dell'emigrazione l'albo delle associazioni, degli enti e delle
istituzioni che operano per gli emigrati o per gli stranieri immigrati.
3 In tale albo sono iscritti, su conforme parere del comitato direttivo
della Consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione, le
associazioni, gli enti e le istituzioni, a carattere regionale o
nazionale, che operano con continuità da almeno 3 anni e che offrono
affidamento sulla base della loro rilevanza e di documentata attività in
favore degli emigrati o degli immigrati e delle loro famiglie.
4 Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni
di cui al precedente comma debbono avanzare do manda corredata da:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative
sono idonee ad assicurare lo svolgimento del la loro funzione nei
confronti degli emigrati o degli immigrati. In particolare dovranno essere
indicate le sedi all'estero, nelle altre regioni, nella regione e la loro
struttura, la composizione, le modalità di nomina e la scadenza dei loro
organi direttivi;
c) relazione documentata sull'attività svolta fra e per gli emigrati o
gli immigrati della regione, risalente almeno al triennio precedente la
domanda.
5 Alle associazioni, agli enti e alle istituzioni iscritte nell'albo di
cui al secondo comma del presente art., la Giunta regionale può concedere,
sentito il Comitato direttivo della Consulta, sovvenzioni annuali
destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli
emigrati o degli immigrati della regione e delle loro famiglie.
6 I soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire al
competente Assessorato relazioni periodiche sull'attuazione delle
iniziative nonché una relazione finale a corredo del rendiconto della
spesa munito di idonei documenti giustificativi.
Art. 17
(Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione)
1 Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione
si avvale della Consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione,
con se de presso l'Assessorato regionale preposto ai problemi
dell'emigrazione e dell'immigrazione.
2 La Consulta comprende le seguenti sezioni:
a) sezione per i problemi degli emigrati;
b) sezione per i problemi degli stranieri immigrati.
3 Le sezioni di cui alle lettere a) e b del comma precedente sono
autonome nell'ambito delle rispettive competenze e possono essere
convocate anche singolarmente.
4 La Consulta si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione di
entrambe le sezioni, per l'esame dei problemi che riguardano
congiuntamente gli emigrati e gli stranieri immigrati.
Art. 18
(Composizione della Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione)
1 La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta
da:
a) l'Assessore regionale preposto alla emigrazione ed immigrazione, che
la presiede;
b) i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale;
c) sei rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni
dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'art.16 della presente
legge, designati dalle stesse;
d) quattro rappresentanti dei patronati regionali a carattere
nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri,
che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi
organi regionali;
e) cinque rappresentanti degli imprenditori designati uno ciascuno
dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei
commercianti, degli agricoltori e della cooperazione;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo (nazionale, designati dai relativi
organi regionali;
g) un rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale, designato
dai rispettivi consigli provinciali;
h) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;
i) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione;
l) il direttore della sede regionale dell'INPS;
m) un rappresentante della Direzione generale dell'Emigrazione ed
Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri designato dallo stesso;
n) un rappresentante dei Provveditorati agli studi della Calabria,
designato dal Ministero della Pubblica Istruzione
o) sei rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione,
designati dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
p) tre rappresentanti di Comunità montane della regione, designati
dall'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.).
Art. 19
(Sezione per i problemi degli emigrati)
1 La sezione per i problemi degli emigrati, di cui al secondo comma,
lett. a) dell'art. 17 della presente legge, è composta, oltre che dai
membri indicati nel precedente art. 18, da diciannove emigrati residenti
da almeno cinque anni all'estero, designati direttamente dalle
associazioni dei calabresi allo estero, iscritte all'albo di cui al
precedente art. 16, secondo la proporzione indicata nell'allegata
tabella "A".
Art. 20
(Sezione per i problemi degli stranieri immigrati)
1 La sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui al II
comma, lett. b), dell'art. 17 della presente legge, è composta, oltre che
dai membri indicati nel precedente art. 18, da:
a) quattro immigrati stranieri legittimamente presenti nella regione,
designati dalle rispettive associazioni;
b) due rappresentanti delle associazioni che operano nel campo
dell'assistenza all'immigrazione, iscritte all'albo di cui al precedente
art. 16.
Art. 21
(Costituzione e funzionamento)
1 La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, all'inizio di ogni legislatura entro 60 giorni
dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla
scadenza del Consiglio regionale.
2 Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto e
su proposta dell'Assessore competente, alla nomina ed alla sostituzione
dei componenti della Consulta.
3 Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro 30
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita
sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la
nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le
successive integrazioni.
4 Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
dell'Assessorato regionale competente, designato dall'Assessore.
5 Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la
maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un
terzo dei componenti in carica in seconda convocazione.
6 Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano
d'età.
7 Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da
membro della Consulta.
8 Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti e votanti.
9 La Consulta è convocata di norma ogni 4 mesi e ogni qualvolta lo
richiedono non meno di un terzo dei componenti in carica.
10 La Consulta può riunirsi anche in se de e località diverse da quelle
istituzionali.
11 La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di
lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini
e ricerche di studio.
12 Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far
partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti di amministrazioni,
enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché esperti
senza diritto di voto.
13 Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo,
nonché agli inviati ed esperti di cui al comma precedente, per
l'espletamento delle loro funzioni inerenti la sezione per i problemi
degli emigrati, di cui al II comma, lett. a), dell'art. 17 della presente
legge, compete, qualora ne ricorrono le condizioni, il rimborso spese ed
il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti
al livello funzionale più elevato.
14 Ai sensi della vigente normativa statale, la partecipazione alla
Consulta regionale sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di
cui al II comma lett. b), dell'art. 17 della presente legge, è gratuita
salvo il rimborso delle spese di viaggio.
15 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge per
il funzionamento della Consulta e del Comitato di cui al successivo art.
23 può provvedersi, su iniziativa della Consulta stessa, alla dotazione di
apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale.
Art. 22
(Compiti della Consulta)
1 La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i
seguenti compiti:
a) esprimere parere sui programmi d'interventi e sulla ripartizione
annuale della spesa di cui all'art. 4 della presente legge, nonché sui
relativi criteri di applicazione;
b) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle
cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale
della regione nelle condizioni di vita e di lavoro de gli emigrati e degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni
collegamenti con le competenti amministrazioni statali, con le altre
Regioni, con gli enti locali, nonché con gli uffici, enti, associazioni ed
organizzazioni operanti nel settore;
c) formulare proposte in materia di piena occupazione, nella
prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione,
della graduale eliminazione del fenomeno dell'emigrazione e del rientro
degli emigrati;
d) formulare proposte per gli interventi di formazione professionale,
nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore
dei lavoratori rimpatriati ed immigrati;
e) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze
regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
f) segnalare iniziative per stimolare ed incoraggiare, in
collaborazione con gli organismi del settore, la cooperazione fra gli
emigrati che rientrano;
g) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale ed
assistenziale in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati e
delle loro famiglie;
h) esprimere parere su proposte di leggi regionali che dispongano anche
incidentalmente in materia di emigrazione;
i) esprimere parere su ogni altro argo mento sottoposto al suo esame da
parte degli organi regionali, degli enti loca li e delle associazioni
degli emigrati.
Art. 23
(Comitato direttivo della Consulta)
1 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato direttivo composto di 14
membri, con voto limitato a 10.
2 Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato.
3 La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
4 Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla
Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo
all'attuazione ed alla gestione della presente legge.
5 Il Comitato, in particolare:
a) collabora con proposte e pareri al programma di attività della
Consulta ed alla sua realizzazione;
b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le
associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica
della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della
Consulta.
Art. 24
(Norma abrogativa)
1. La legge regionale 16 maggio 1981, n. 5,
è abrogata.
2 Le domande presentate ai sensi della legge suddetta ricadono sotto la
disciplina della presente legge.
3 Gli interventi previsti dalla presente legge sono adottati con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione o il Comitato direttivo, secondo le
rispettive competenze.
Art. 25
(Accertamenti dell'amministrazione regionale)
1 Il competente Assessorato può effettuare periodici, idonei
accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della
presente legge.
Art. 26
(Norma transitoria)
1 La Consulta in carica conserva la sua composizione e validità fino
all'insediamento della nuova Consulta costituita ai sensi della presente
legge.
2 Per la costituzione della Consulta, in attesa della istituzione
dell'albo di cui al precedente art. 16, può farsi riferimento, anche per
le relative proposte, alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni più
rappresentative.
Art. 27
1 Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge
si fa fronte con:
a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione;
b) i contributi o rimborsi del fondo sociale europeo, o di altra fonte
internazionale, su iniziative a favore dei lavoratori migranti;
c) gli eventuali contributi statali.
Art. 28
1 Le entrate previste al precedente art 27, lett. b), affluiscono nel
bilancio regionale tabella "A" Entrata, in apposito capitolo denominato
"Contributi e rimborsi del fondo sociale europeo destinati ad iniziative
in favore dei lavoratori migranti" che sarà istituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
Art. 29
1 All'onere relativo alla presente legge, valutato in L. 2,5 miliardi
si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 4342101 del bilancio di
previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1990.
2 Ai fini degli interventi di cui alle lett. a) e b) del precedente
art. 5 del la presente legge, la copertura finanziaria sarà assicurata
successivamente con apposita normativa.
3 Per gli esercizi successivi ed a partire dall'esercizio finanziario
1991 la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti
alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione
del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.
(Vedi Tabella A)