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vigente)
LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1990, n. 17
Interventi regionali nel settore della emigrazione e della
immigrazione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 aprile 1990, n. 29)
Art. 1
(Finalità)
1 La Regione Calabria opera nel quadro della
programmazione regionale per rimuovere le cause dell'emigrazione e,
in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle
proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei competenti
organi dello Stato, promuove:
a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei
lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati e delle
loro famiglie;
b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e
rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la
terra d'origine;
c) la stipula e il finanziamento di convenzioni e accordi
internazionali fra le istituzioni universitarie dei paesi
interessati. Per le convenzioni e gli accordi già in atto con le
università della Calabria si procederà al finanziamento e
rifinanziamento degli accordi di scambio di docenti e studenti che
saranno giudicati utili per rafforzare le relazioni scientifiche e
culturali con le comunità di calabresi al l'estero;
d) interventi nel quadro della politica di programmazione della
massima occupazione, per agevolare l'inserimento ed il reinserimento
nella vita sociale e nelle attività produttive regionali de gli
emigrati che ritornano e degli stranieri immigrati;
e) il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la
condizione dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)
1 Agli effetti della presente legge sono
considerati emigrati:
a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si
trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
b) i cittadini che fissino la propria residenza nella regione dopo
aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di
lavoro non inferiore a tre anni negli ultimi cinque anni, rientranti
in Italia da non più di 3 anni.
2 Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico di chi
abbia acquisito tale qualifica.
3 La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle
autorità con solari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità
ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza,
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4 Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da
paesi extracomunitari, dimorino stabilmente nella regione per motivi
di lavoro e siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in
materia di autorizzazione al lavoro e di ingresso e soggiorno degli
stranieri.
Art. 3
(Interventi regionali. Misure
ordinarie e straordinarie)
1 Per il conseguimento delle finalità di cui
all'art. 1 della presente legge, la Regione Calabria interviene con
misure ordinarie e straordinarie.
2 Le misure ordinarie si attuano favorendo la fruizione da parte dei
lavoratori emigrati, rimpatriati o stranieri immigrati, dei benefici
disposti per la generalità dei cittadini della regione
3 A tal fine saranno introdotti, se necessario, criteri di priorità
e correttivi nelle vigenti leggi in materia di agricoltura,
artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia
abitativa, diritto allo studio e servizi sociali.
4 Le leggi regionali di carattere generale che disporranno
interventi e provvidenze nelle materie di cui al precedente terzo
comma devono determinare criteri particolari per l'ammissione ai
benefici previsti da ciascuna di esse degli emigrati che rientrano
fissando la propria residenza nella regione, e degli stranieri
immigrati.
5 Le misure straordinarie sono attuate, nelle materie di competenza
regionale, nel quadro di una politica programmata dei rientri e di
servizio sociale e culturale, per assicurare la soluzione dei
problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati,
rimpatriati, stranieri immigrati e dei loro familiari, che rivestono
caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.
6 Gli interventi diretti ad attuare le misure straordinarie,
coordinati con i programmi locali, nazionali e comunitari, sono
realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, singoli o
associati, con gli enti, le organizzazioni e le istituzioni che
operano a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro
famiglie e con le associazioni degli emigrati calabresi all'estero.
7 Le attività da svolgersi all'estero sono promosse d'intesa con il
Governo nello spirito di coordinamento di cui al II comma dell'art.
4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 4
(Piano annuale degli interventi)
1 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente, previo parere della Consulta regionale del
l'emigrazione e dell'immigrazione di cui al successivo art. 17,
sentita la commissione consiliare competente, approva il piano
annuale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al
V e VI comma dell'art. precedente.
2 Il piano annuale può essere articolato nei singoli settori di
intervento in progetti specifici.
3 Con il piano annuale è disposto il riparto della spesa e sono
stabiliti i criteri di attuazione.
Art. 5
(Indirizzi dell'intervento
regionale)
1 Gli interventi straordinari regionali in favore
degli emigrati, dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei
loro familiari sono volti a:
a) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il
pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi in conto
capitale, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività
produttive, nei settori artigianato, agricolo, commerciale,
turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone
dell'esodo e con priorità alle iniziative cooperative;
b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando
l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel
territorio regionale, anche mediante la concessione, con priorità
alle iniziative cooperative, di contributi per il pagamento di
interessi su mutui, o di contributi in conto capitale, ovvero
favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e
di aree edificabili;
c) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei
lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati e delle loro famiglie,
agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative
formative specifiche;
d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio,
l'inserimento dei figli degli emigrati, dei rimpatriati e degli
stranieri immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro
frequenza a scuole ed a corsi universitari, favorendo in particolare
il superamento delle difficoltà linguistiche;
e) favorire l'accesso alle università della Calabria di studenti,
anche se sprovvisti della cittadinanza italiana, figli di emigrati
calabresi, prevedendo agevolazioni per la sistemazione logistica e
per la tassazione universitaria
f) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei
requisiti minimi contributivi ai fini del la acquisizione di un
diritto a pensione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), mediante contributi per il riscatto dei periodi di lavoro
effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;
g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni
di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per
mantenere e rinsaldare il legame di origine con la propria terra, e
degli immigrati per consentire il mantenimento dei valori culturali
del paese di origine;
h) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura d'origine
dei giovani figli di emigrati della seconda e terza generazione,
nonché degli emigra ti anziani promuovendo iniziative di turismo
sociale ed organizzando nel territorio della regione soggiorni,
vacanze culturali e di studio, ed iniziative di interscambio tra
giovani e relativi docenti ed operatori culturali;
i) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale
audio-visivo, fra gli emigrati e gli immigrati, fornendo
tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e
sulle modalità per accedere ai benefici disposti da norme
comunitarie e da leggi nazionali e regionali;
l) effettuare, direttamente o mediante convenzioni con istituti e
centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi
relativi al fenomeno migratorio, strumentali alla programmazione
degli interventi regionali;
m) agevolare le iniziative delle associazioni degli emigrati e degli
immigrati;
n) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche
concedendo contributi sulle spese di viaggio e tra sporto delle
masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;
o) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e loro
familiari deceduti all'estero, con contributi per le spese di
trasporto delle salme;
p) favorire d'intesa con gli enti loca li territoriali l'inserimento
nella comunità regionale degli stranieri immigrati, attraverso
l'istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima
assistenza, promuovendo la soluzione del problema alloggiativo,
garantendo il diritto all'assistenza sanitaria;
q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei
problemi dei lavoratori migranti.
2 La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il
perseguimento delle finalità previste dalla presente legge
convenzioni con istituti di credito o finanziari operanti nella
regione.
3 In attuazione degli interventi di cui al punto a), ai rimpatriati
che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno tre
anni nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto
interessi nella misura del 50% del tasso bancario per 15 annualità
di ammortamento e per mutui non superiori ai 60 milioni di lire
oppure un contributo in conto capitale del 30% della spesa
ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 20 milioni di
lire.
4 In attuazione degli interventi di cui al punto b), ai rimpatriati
che abbiano prestato attività lavorative all'estero per almeno tre
anni nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto
interessi nella misura del 50% del tasso bancario per venti annualità
di ammortamento e per mutui non superiori agli 80 milioni di lire
oppure un contributo in conto capitale fino al 30 per cento della
spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 20
milioni di lire.
Tali contributi non sono cumulabili con quelli previsti dal comma
precedente.
5 L'importo del mutuo agevolato non potrà comunque superare il 75%
della spesa oggetto di finanziamento.
Art. 6
- (Assegnazione di alloggi di tipo economico e
popolare e di aree edificabili)
1 La Regione, su proposta dei competenti
I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei
Comuni della Regione, autorizza, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.31
dicembre 1972 n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori
emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente
nella regione a seguito di licenziamento o di
mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o
malattia invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista
dal citato articolo
2 Agli emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei concorsi
banditi dai Comuni per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. e di
quelli di proprietà comunale, un punteggio non inferiore a quello
attribuito ai cittadini residenti soggetti a provvedimento esecutivo
di sfratto.
3 I Comuni, nelle assegnazioni delle aree destinate ai piani di
edilizia economica e popolare, sono tenuti a riservare a favore
degli emigrati rimpatriati una quota fimo al 10% dei relativi piani
e a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro
particolari condizioni.
4 L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non
utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base
ai criteri generali.
Art. 7
(Formazione e riqualificazione
professionale)
1 La Regione, in concorso con i piani nazionali e
comunitari, con riferimento al programma regionale di sviluppo e con
le modalità di cui alla vigente normativa regionale, assume
iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei
lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stranieri immigrati
2 La gestione di tali iniziative potrà essere affidata oltre che
agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione
professionale, anche alle associazioni operanti nella regione a
favore degli emigrati e degli immigrati purché non perseguono fini
di lucro, dispongano di idonee strutture e siano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 16 della presente legge.
3 Le iniziative di cui al presente art. debbono essere attuate in
conformità alle procedure previste per ottenere gli interventi
degli organi comunitari.
Art. 8
(Inserimento scolastico)
1 Al fine di agevolare l'inserimento
nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori
emigrati, rimpatriati e degli immigrati stranieri la Regione, in
concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti
ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello
del l'emigrazione promuove, nel rispetto delle competenze
dell'autorità scolastica:
a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;
b) corsi di lingua e cultura italiana e di alfabetizzazione per gli
immigrati stranieri;
c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola
impegnati nell'attività di cui ai precedenti punti a) e b).
2 La Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi con
il piano annuale di interventi di cui al precedente art. 4, assegni
di studio a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare
per assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo.
Art. 9
(Riscatto dei periodi assicurativi)
1 Al fine di consentire il raggiungimento dei
minimi pensionistici o del minimo richiesto per la prosecuzione
contributiva volontaria da parte dei lavoratori emigrati rientrati
definitivamente nella Regione o dei loro superstiti aventi diritto,
l'Amministrazione regionale concede un contributo sull'importo
dovuto all'INPS per il riscatto dei periodi di lavoro, con un minimo
di 5 anni, prestato all'estero e non coperto da convenzioni
bilaterali in materia di sicurezza sociale.
2 La misura del contributo regionale è pari al 100% dell'importo
dovuto allo INPS per i primi 5 anni di lavoro prestato all'estero da
riscattare.
3 Per gli anni da riscattare successivi ai primi cinque la misura
del contributo regionale è del 50% dell'importo dovuto all'INPS.
4 Per il versamento di detto contributo l'Amministrazione regionale
stipulerà una apposita convenzione con l'INPS.
Art. 10
(Iniziative e attività culturali)
1 La Regione, d'intesa ove necessario con il
Governo, svolge all'estero iniziative in favore degli emigrati di
origine calabrese ivi residenti per la diffusione della conoscenza
del proprio patrimonio storico e culturale, nonché iniziative che
si prefiggono scopi di studio, di rafforzamento della cultura
d'origine e di informazione sulla realtà attuale della Calabria.
2 Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività
calabresi stabilitesi in altre regioni italiane.
3 La Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali in
favore degli stranieri immigrati, anche in esecuzione a quanto
previsto in proposito dalla normativa statale.
4 Le attività di cui al presente art. potranno essere assunte anche
in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti
italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni
dell'emigrazione.
5 I programmi relativi saranno definiti nell'ambito del piano
annuale.
Art. 11
(Attività promozionale nelle
località di emigrazione)
1 La Regione, nelle località all'estero o in
Italia ove maggiore è la presenza di emigrati calabresi e loro
discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro
associazioni, realizza attività promozionali con riferimento ai
settori ed alle materie di competenza regionale, nel rispetto
dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2 La Regione organizza, altresì, mostre di prodotti tipici della
Regione anche allo scopo di favorirne la commercializzazione.
3 Le associazioni ed i circoli calabresi, dal canto proprio, possono
proporre le iniziative promozionali da realizzarsi con il concorso
della Regione e degli enti subregionali.
Art. 12
(Interventi socio-assistenziali)
1 Ai sensi degli art. 25 e 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi
socio-assistenziali e le attività destinate direttamente a favorire
la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il proseguimento degli
studi in favore dei lavoratori emigrati, rimpatriati ed immigrati e
dei loro familiari sono di competenza dei Comuni singoli ed
associati
2 La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività
socio-assistenziali terrà conto delle particolari esigenze connesse
al fenomeno migratorio ed emanerà le relative direttive.
Art. 13
(Soggiorni, scambi, turismo
sociale).
1 La Regione, anche in collaborazione con altre
Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e
istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo
sociale europeo, cura lo avvio e la permanenza in soggiorni nella
regione dei figli dei lavoratori emigrati.
2 Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai
lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una
cittadinanza straniera.
3 Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle
comunità ospitanti, la Regione può assumere iniziative di
interscambio con cittadini dgi paesi di emigrazione.
4 I programmi delle iniziative di cui al presente art. saranno
definiti nell'ambito del piano annuale.
Art. 14
(Informazione)
1 La Giunta regionale, al fine di alimentare e
rafforzare il legame degli emigrati e dei loro discendenti con la
terra d'origine provvede:
a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, anche
conferendo specifici incarichi professionali, di un periodico
specializzato diretto ad informare gli emigrati sull'attività
legislativa ed amministrativa dell'ente sulla realtà economica,
sociale e culturale della Calabria e su quanto possa essere di
interesse per gli emigrati a livello locale, nazionale ed
internazionale;
b) alla diffusione tra le comunità degli emigrati di quotidiani,
riviste, pubblicazioni e materiale audio-visivo e radiofonico;
c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di
autori calabresi.
2 La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere
contributi alle associazioni degli emigrati e/o degli stranieri
immigrati aventi i requisiti di cui all'art. 16 della presente legge
per lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate nella
lett. b) del comma precedente.
Art. 15
(Diploma di benemerenza ad
emigrati anziani)
1 La Giunta regionale, sentito il Comitato
direttivo della Consulta della emigrazione e dell'immigrazione,
conferisce ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati calabresi
che hanno onorato il nome della Calabria nel mondo per un periodo di
emigrazione di almeno 30 anni.
Art. 16
(Associazioni, enti, istituzioni)
La Regione riconosce e sostiene le funzioni di
servizio sociale, culturale ricreativo ed assistenziale svolte dalle
associazioni, enti ed istituzioni che operano con carattere di
continuità a favore degli emigrati e/o degli stranieri immigrati
della regione e delle loro famiglie, che abbiano sede nella regione.
2 A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale preposto ai
problemi dell'emigrazione l'albo delle associazioni, degli enti e
delle istituzioni che operano per gli emigrati o per gli stranieri
immigrati.
3 In tale albo sono iscritti, su conforme parere del comitato
direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e della
immigrazione, le associazioni, gli enti e le istituzioni, a
carattere regionale o nazionale, che operano con continuità da
almeno 3 anni e che offrono affidamento sulla base della loro
rilevanza e di documentata attività in favore degli emigrati o
degli immigrati e delle loro famiglie.
4 Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le
istituzioni di cui al precedente comma debbono avanzare do manda
corredata da:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture
organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento del la loro
funzione nei confronti degli emigrati o degli immigrati. In
particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nelle altre
regioni, nella regione e la loro struttura, la composizione, le
modalità di nomina e la scadenza dei loro organi direttivi;
c) relazione documentata sull'attività svolta fra e per gli
emigrati o gli immigrati della regione, risalente almeno al triennio
precedente la domanda.
5 Alle associazioni, agli enti e alle istituzioni iscritte nell'albo
di cui al secondo comma del presente art., la Giunta regionale può
concedere, sentito il Comitato direttivo della Consulta, sovvenzioni
annuali destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in
favore degli emigrati o degli immigrati della regione e delle loro
famiglie.
6 I soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire al
competente Assessorato relazioni periodiche sull'attuazione delle
iniziative nonché una relazione finale a corredo del rendiconto
della spesa munito di idonei documenti giustificativi.
Art. 17
(Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione)
1 Per l'attuazione delle finalità di cui alla
presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale della
emigrazione e dell'immigrazione, con se de presso l'Assessorato
regionale preposto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione.
2 La Consulta comprende le seguenti sezioni:
a) sezione per i problemi degli emigrati;
b) sezione per i problemi degli stranieri immigrati.
3 Le sezioni di cui alle lettere a) e b del comma precedente sono
autonome nell'ambito delle rispettive competenze e possono essere
convocate anche singolarmente.
4 La Consulta si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione
di entrambe le sezioni, per l'esame dei problemi che riguardano
congiuntamente gli emigrati e gli stranieri immigrati.
Art. 18
(Composizione della Consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione )
1 La Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione è composta da:
a) l'Assessore regionale preposto alla emigrazione ed immigrazione,
che la presiede;
b) i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale;
c) sei rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni
dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'art. 16 della
presente legge, designati dalle stesse;
d) quattro rappresentanti dei patronati regionali a carattere
nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi
stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati
dai rispettivi organi regionali;
e) cinque rappresentanti degli imprenditori designati uno ciascuno
dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei
commercianti, degli agricoltori e della cooperazione; f) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo (nazionale, designati dai
relativi organi regionali;
g) un rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale,
designato dai rispettivi consigli provinciali;
h) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;
i) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione;
l) il direttore della sede regionale dell'INPS; m) un rappresentante
della Direzione generale dell'Emigrazione ed Affari Sociali del
Ministero degli Affari Esteri designato dallo stesso;
n) un rappresentante dei Provveditorati agli studi della Calabria,
designato dal Ministero della Pubblica Istruzione
o) sei rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione,
designati dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
p) tre rappresentanti di Comunità montane della regione, designati
dall'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.).
Art. 19
(Sezione per i problemi degli
emigrati)
1 La sezione per i problemi degli emigrati, di cui
al secondo comma, lett. a) dell'art. 17 della presente legge, è
composta, oltre che dai membri indicati nel precedente art. 18, da
diciannove emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero,
designati direttamente dalle associazioni dei calabresi allo estero,
iscritte all'albo di cui al precedente art. 16, secondo la
proporzione indicata nell'allegata tabella "A".
Art. 20
(Sezione per i problemi degli
stranieri immigrati)
1 La sezione per i problemi degli stranieri
immigrati, di cui al II comma, lett. b), dell'art. 17 della presente
legge, è composta, oltre che dai membri indicati nel precedente
art. 18, da:
a) quattro immigrati stranieri legittimamente presenti nella
regione, designati dalle rispettive associazioni;
b) due rappresentanti delle associazioni che operano nel campo
dell'assistenza all'immigrazione, iscritte all'albo di cui al
precedente art. 16.
Art. 21
(Costituzione e funzionamento)
1 La Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, all'inizio
di ogni legislatura entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta
regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale.
2 Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto
e su proposta dell'Assessore competente, alla nomina ed alla
sostituzione dei componenti della Consulta.
3 Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro 30
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà
costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia
assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte
comunque salve le successive integrazioni.
4 Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
dell'Assessorato regionale competente, designato dall'Assessore.
5 Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la
maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno
un terzo dei componenti in carica in seconda convocazione.
6 Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano
d'età.
7 Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza
da membro della Consulta.
8 Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti e votanti.
9 La Consulta è convocata di norma ogni 4 mesi e ogni qualvolta lo
richiedono non meno di un terzo dei componenti in carica.
10 La Consulta può riunirsi anche in se de e località diverse da
quelle istituzionali.
11 La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi
di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di
indagini e ricerche di studio.
12 Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far
partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti di
amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in
esame, nonché esperti senza diritto di voto.
13 Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo,
nonché agli inviati ed esperti di cui al comma precedente, per
l'espletamento delle loro funzioni inerenti la sezione per i
problemi degli emigrati, di cui al II comma, lett. a), dell'art. 17
della presente legge, compete, qualora ne ricorrono le condizioni,
il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge
regionale per i dipendenti al livello funzionale più elevato.
14 Ai sensi della vigente normativa statale, la partecipazione alla
Consulta regionale sezione per i problemi degli stranieri immigrati,
di cui al II comma lett. b), dell'art. 17 della presente legge, è
gratuita salvo il rimborso delle spese di viaggio.
15 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge
per il funzionamento della Consulta e del Comitato di cui al
successivo art. 23 può provvedersi, su iniziativa della Consulta
stessa, alla dotazione di apposito regolamento da deliberarsi dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 22
(Compiti della Consulta)
1 La Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui programmi d'interventi e sulla ripartizione
annuale della spesa di cui all'art. 4 della presente legge, nonché
sui relativi criteri di applicazione;
b) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle
cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita
sociale della regione nelle condizioni di vita e di lavoro de gli
emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
promuovendo gli opportuni collegamenti con le competenti
amministrazioni statali, con le altre Regioni, con gli enti locali,
nonché con gli uffici, enti, associazioni ed organizzazioni
operanti nel settore;
c) formulare proposte in materia di piena occupazione, nella
prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della
regione, della graduale eliminazione del fenomeno dell'emigrazione e
del rientro degli emigrati;
d) formulare proposte per gli interventi di formazione
professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di
riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati ed immigrati;
e) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze
regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione e
dell'immigrazione;
f) segnalare iniziative per stimolare ed incoraggiare, in
collaborazione con gli organismi del settore, la cooperazione fra
gli emigrati che rientrano;
g) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale ed
assistenziale in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli
immigrati e delle loro famiglie;
h) esprimere parere su proposte di leggi regionali che dispongano
anche incidentalmente in materia di emigrazione;
i) esprimere parere su ogni altro argo mento sottoposto al suo esame
da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle
associazioni degli emigrati.
Art. 23
(Comitato direttivo della Consulta)
1 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato
direttivo composto di 14 membri, con voto limitato a 10.
2 Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato.
3 La durata incarica del Comitato coincide con quella della
Consulta.
4 Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate
dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto
relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.
5 Il Comitato, in particolare:
a) collabora con proposte e pareri al programma di attività della
Consulta ed alla sua realizzazione;
b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le
associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e
dell'immigrazione;
c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica
della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della
Consulta.
Art. 24
(Norma abrogativa)
1. La legge regionale 16 maggio 1981, n. 5,
è abrogata.
2 Le domande presentate ai sensi della legge suddetta ricadono sotto
la disciplina della presente legge.
3 Gli interventi previsti dalla presente legge sono adottati con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione o il Comitato direttivo,
secondo le rispettive competenze.
Art. 25
(Accertamenti dell'amministrazione
regionale)
1 Il competente Assessorato può effettuare
periodici, idonei accertamenti sull'impiego delle somme comunque
erogate a norma della presente legge.
Art. 26
(Norma transitoria)
1 La Consulta in carica conserva la sua
composizione e validità fino all'insediamento della nuova Consulta
costituita ai sensi della presente legge.
2 Per la costituzione della Consulta, in attesa della istituzione
dell'albo di cui al precedente art. 16, può farsi riferimento,
anche per le relative proposte, alle associazioni, agli enti ed alle
istituzioni più rappresentative.
Art. 27
1 Alle spese per l'attuazione di quanto disposto
dalla presente legge si fa fronte con:
a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione;
b) i contributi o rimborsi del fondo sociale europeo, o di altra
fonte internazionale, su iniziative a favore dei lavoratori
migranti;
c) gli eventuali contributi statali.
Art. 28
1 Le entrate previste al precedente art 27, lett.
b), affluiscono nel bilancio regionale tabella "A"
Entrata, in apposito capitolo denominato "Contributi e rimborsi
del fondo sociale europeo destinati ad iniziative in favore dei
lavoratori migranti" che sarà istituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
Art. 29
1 All'onere relativo alla presente legge, valutato
in L. 2,5 miliardi si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap.
4342101 del bilancio di previsione della Regione Calabria per
l'esercizio finanziario 1990.
2 Ai fini degli interventi di cui alle lett. a) e b) del precedente
art. 5 del la presente legge, la copertura finanziaria sarà
assicurata successivamente con apposita normativa.
3 Per gli esercizi successivi ed a partire dall'esercizio
finanziario 1991 la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i
fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione
e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
ALLEGATO 1:
TABELLA "A "
Principali paesi interessati al movimento emigratorio della
Calabria e relativo indice di rappresentanza in seno alla
Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione
BELGIO 1
FRANCIA 1
GERMANIA( RFT) 2
GRAN BRETAGNA 1
LUSSEMBURGO 1
SVIZZERA 2
AUSTRALIA 2
ARGENTINA 2
BRASILE 2
URUGUAY 1
CANADA 2
USA 2
TOTALE 19
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