(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 9 novembre 1989, n. 6
Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi Classiche e Bizantine (IRACEB).
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 novembre 1989, n. 45)
Art. 1
(Istituzione IRACEB)
1. La Regione Calabria nell'ambito delle proprie competenze definite dallo articolo 49
del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977 ed in attuazione dell'articolo 56 (lettera g) dello
Statuto, per favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale, e
meglio provvedere alla sua valorizzazione istituisce, con sede a Rossano, l'Istituto
regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)
2. Il funzionamento dell'Istituto è regolato dalla presente legge.
Art. 2
(Finalità dell'IRACEB)
1. L'istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB) ha i seguenti
fini:
a) promuovere gli studi e la conoscenza sulla storia della civiltà della Calabria,
dall'età precoloniale al medioevo, mediante la pubblicazione di opere e saggi
scientifici, di edizioni critiche di testi ed opere fuori stampa o di ogni altra opera
utile alla conoscenza della fase storica menzionata;
b) organizzare convegni di studio a carattere scientifico nei Comuni calabresi più
significativi per tradizioni storiche e dotazioni monumentali e artistiche;
c) costituire una biblioteca specializzata rispondente alle esigenze dell'Istituto;
d) svolgere annualmente a Rossano, semi nari di studi su periodi e tematiche specifiche
tali da interessare altre aree territoriali;
e) fornire supporti tecnici agli Enti locali calabresi impegnati nella salvaguardia e
valorizzazione dei loro beni culturali;
f) mantenere rapporti di collaborazione con le associazioni culturali operanti sul
territorio regionale e con studiosi di storia locale sostenendo le iniziati ve finalizzate
alla conoscenza della storia locale o alla comprensione dello sviluppo storico della
regione;
g) esprimere pareri alla Regione per gli atti della programmazione regionale di sua
competenza;
h) svolgere attività di documentazione mediante la costituzione di una banca dati sui
beni culturali presenti nella regione.
Art. 3
(Organi)
"Sono organi
dell'IRACEB:
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Revisore dei Conti".
Art. 4
(Consiglio direttivo)
1. "Il
Consiglio direttivo è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in
carica un quinquennio, può essere riconfermato per altri cinque anni, ed è così
composto:
a) da quattro professori delle Università di Cosenza e Reggio Calabria scelti tra i
professori ordinari o associati.
b) da due rappresentanti della Regione Calabria, scelti anche al di fuori dei componenti
del Consiglio regionale".
c) da due rappresentanti del Comune di Rossano designati dalla stessa amministrazione.
2. Il consiglio direttivo è integrato dai seguenti altri membri, nominati con maggioranza
di due terzi dal Consiglio medesimo:
a) da due studiosi di storia regionale e locale che si siano distinti per la qualità
delle loro ricerche e della produzione scientifica;
b) da due studiosi italiani o stranieri di elevata competenza nella disciplina oggetto
dell'attività dello Istituto.
3. Il consiglio direttivo elegge il presidente tra i componenti di cui al punto a) del
primo comma.
4. I membri che vengano meno dalla carica sono sostituiti con designazione decisa dal
consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, di norma, tre volte all'anno, e quando ne sia fatta
richiesta scritta al presidente dal almeno un terzo dei consiglieri.
6. "Alle sedute
del Consiglio direttivo assiste il Revisore dei Conti, quando siano discussi il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituto".
7. È facoltà del consiglio direttivo articolarsi in commissione o gruppi di lavoro su
specifiche tematiche o settori, anche al fine del coinvolgimento del mondo scolastico
regionale e del tessuto degli Enti locali sugli obiettivi perseguiti dall'Istituto.
8. È facoltà del comitato direttivo avvalersi di una consulta la cui composizione è
definita nel regolamento di organizzazione dell'IRACEB.
9. "Le mansioni
di segretario sono svolte dal funzionario più alto in grado, scelto tra il personale che
presta servizio presso l'IRACEB".
Art. 5
(Giunta esecutiva)
1. La giunta esecutiva è composta da quattro membri eletti nel proprio seno dal
consiglio direttivo e dal presidente dell'Istituto che lo presiede.
2. La giunta esecutiva si riunisce ogni qualvolta il presidente ritenga opportuno
convocarla ed ha compiti di esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno la giunta esecutiva predispone e sottopone al
consiglio direttivo, per l'approvazione, il piano di attività per l'anno successivo
nonché il bilancio di previsione.
4. Con analoga procedura è predisposto ed approvato entro il mese di marzo il conto
consuntivo dell'Istituto relativo all'anno precedente.
Art. 6
(Il presidente)
1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca le adunanze del
Consiglio e della giunta e dà esecuzione alle deliberazioni adottate da detti organi.
2. Nei casi di particolare necessità ed urgenza il presidente ha poteri deliberativi,
salvo a sottoporre al consiglio direttivo o alla giunta esecutiva le de liberazioni
adottate per la ratifica, disponendo, entro tre giorni, la relativa convocazione.
3. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
Art. 7
(Il revisore dei conti)
1. Il
Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi
membri ai sensi dell'articolo 57, comma 8, della Legge n. 142/ 1990 ed è scelto tra
esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dello
stesso articolo 57.
2. Al Revisore
componente:
a) la revisione contabile
della gestione dell'Istituto;
b) la presentazione al
comitato di controllo di una relazione annuale sull'andamento amministrativo e contabile
dell'IRACEB, ovvero note informative per particolari questioni nelle suddette
materie";
c) esprimere
pareri nelle sedute del consiglio direttivo in occasione della approvazione del bilancio
di previsione e del conto consuntivo dell'Istituto.
Art. 8
1. "I componenti del
Consiglio direttivo e della Giunta hanno diritto, oltre all'indennità di missione secondo
le modalità previste per i funzionari dirigenti della Regione, ad una indennità per la
loro partecipazione all'attività dell'organo. La misura dell'indennità sarà pari al 50%
di quella fissata per i componenti dei comitati di controllo nell'articolo 1 della Legge
regionale n. 19/88, e dei relativi aggiornamenti triennali. L'indennità spetta per ogni
seduta, e per un massimo di quattro sedute al mese. Una indennità di pari misura spetta
al Revisore dei Conti per ogni giornata di attività di controllo di partecipazione alle
sedute del Consiglio direttivo in cui è richiesta la sua presenza. Parimenti gli spetta
analoga indennità di missione, se residente in Comune diverso dalla sede
dell'IRACEB".
Art. 9
(Patrimonio dell'Istituto)
1. Il patrimonio dell'IRACEB è costituito:
a) da un contributo annuo da parte della Regione Calabria;
b) da eventuali contributi dei Comuni e delle Province calabresi;
c) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.
Art. 10
(Norme attuative)
1. È facoltà dell'IRACEB definire con norme regolamentari le modalità attuative
delle proprie finalità.
2. L'organico del personale destinato al l'Istituto per le sue esigenze funzionali, è
costituito da:
- un dirigente direttore;
- due funzionari;
- due istruttori;
- un esecutore;
- un ausiliario.
3.
"All'assegnazione
del personale nel numero e nelle qualifiche sopra indicate si provvede con comando e/o
distacco di personale compreso nei ruoli della Regione, e/o della provincia di Cosenza,
e/o del Comune di Rossano".
"Al personale in servizio presso gli uffici dell'IRACEB spetta lo stesso trattamento
economico di cui godevano negli enti di appartenenza, e continua a gravare sugli stessi.
Analogamente si provvederà per le spese di missione, che sono però a carico
dell'Istituto che utilizza il personale. Le maggiori spese dovute al personale per
eventuale lavoro straordinario o altro incarico connesso con i compiti istituzionali
dell'IRACEB, sono a totale carico di questo e devono essere previste nel relativo bilancio
preventivo annuale".
Art. 11
(Controlli)
1. "Il controllo
preventivo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio direttivo è esercitato dal
Comitato regionale di controllo, ai sensi della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 e
successiva integrazione con Legge regionale 12 dicembre 1994, n. 12, con le modalità, ivi
previste agli articoli 22, 23, 24, 25 ed in relazione agli atti di cui all'articolo 41
della legge regionale n. 12/92 modificato nell'articolo 41 della Legge regionale n. 27/
94".
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati, per l'anno 1989, in
lire 100.000.000 si provvede con riduzione, in termini di competenza e di cassa, del
capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recanti
spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1989 della Regione e con l'Istituzione del capitolo
3132116 con la denominazione "Spese per il funzionamento e per le attività
dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine" e lo stanziamento in
termini di competenza e di cassa di lire 100.000.000.
2. Per gli anni successivi ed a partire dall'anno finanziario 1990 la corrispondente
spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970 n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con
la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.
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