LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1989, n. 6
Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine
(IRACEB).
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 novembre 1989, n. 45)
Art. 1
(Istituzione IRACEB)
1. La Regione Calabria nell'ambito delle proprie competenze definite dallo articolo 49
del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977 ed in attuazione dell'articolo 56 (lettera g) dello
Statuto, per favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale, e
meglio provvedere alla sua valorizzazione istituisce, con sede a Rossano, l'Istituto
regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB).
2. Il funzionamento dell'Istituto è regolato dalla presente legge.
Art. 2
(Finalità dell'IRACEB)
1. L'istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB) ha i seguenti
fini:
a) promuovere gli studi e la conoscenza sulla storia della civiltà della Calabria,
dall'età precoloniale al medioevo, mediante la pubblicazione di opere e saggi
scientifici, di edizioni critiche di testi ed opere fuori stampa o di ogni altra opera
utile alla conoscenza della fase storica menzionata;
b) organizzare convegni di studio a carattere scientifico nei Comuni calabresi più
significativi per tradizioni storiche e dotazioni monumentali e artistiche;
c) costituire una biblioteca specializzata rispondente alle esigenze dell'Istituto;
d) svolgere annualmente a Rossano, semi nari di studi su periodi e tematiche specifiche
tali da interessare altre aree territoriali;
e) fornire supporti tecnici agli Enti locali calabresi impegnati nella salvaguardia e
valorizzazione dei loro beni culturali;
f) mantenere rapporti di collaborazione con le associazioni culturali operanti sul
territorio regionale e con studiosi di storia locale sostenendo le iniziati ve finalizzate
alla conoscenza della storia locale o alla comprensione dello sviluppo storico della
regione;
g) esprimere pareri alla Regione per gli atti della programmazione regionale di sua
competenza;
h) svolgere attività di documentazione mediante la costituzione di una banca dati sui
beni culturali presenti nella regione.
Art. 3
(Organi)
1. Sono organi dell'IRACEB:
1) il consiglio direttivo;
2) la giunta esecutiva;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 4
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, a seguito di conforme deliberazione di detto organo, dura in carica per un
legislatura, ma può essere riconfermato per altro quinquennio ed è composto:
a) da quattro professori delle Università di Cosenza e Reggio Calabria scelti tra i
professori o associati per le seguenti discipline: storia greca, storia bizantina, storia
medioevale, geografia antica, protostoria europea, storia dell'architettura, archeologia
greca, storia dell'arte, pianificazione territoriale, restauro architettonico;
b) da due componenti della terza commissione del Consiglio regionale designati dalla
stessa;
c) da due rappresentanti del Comune di Rossano designati dalla stessa amministrazione.
2. Il consiglio direttivo è integrato dai seguenti altri membri, nominati con maggioranza
di due terzi dal Consiglio medesimo:
a) da due studiosi di storia regionale e locale che si siano distinti per la qualità
delle loro ricerche e della produzione scientifica;
b) da due studiosi italiani o stranieri di elevata competenza nella disciplina oggetto
dell'attività dello Istituto.
3. Il consiglio direttivo elegge il presidente tra i componenti di cui al punto a) del
primo comma.
4. I membri che vengano meno dalla carica sono sostituiti con designazione decisa dal
consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, di norma, tre volte all'anno, e quando ne sia fatta
richiesta scritta al presidente dal almeno un terzo dei consiglieri.
6. Alle sedute del consiglio direttivo assiste il collegio dei revisori dei conti, quando
siano discussi il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituto.
7. È facoltà del consiglio direttivo articolarsi in commissione o gruppi di lavoro su
specifiche tematiche o settori, anche al fine del coinvolgimento del mondo scolastico
regionale e del tessuto degli Enti locali sugli obiettivi perseguiti dall'Istituto.
8. È facoltà del comitato direttivo avvalersi di una consulta la cui composizione è
definita nel regolamento di organizzazione dell'IRACEB.
Art. 5
(Giunta esecutiva)
1. La giunta esecutiva è composta da quattro membri eletti nel proprio seno dal
consiglio direttivo e dal presidente dell'Istituto che lo presiede.
2. La giunta esecutiva si riunisce ogni qualvolta il presidente ritenga opportuno
convocarla ed ha compiti di esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno la giunta esecutiva predispone e sottopone al
consiglio direttivo, per l'approvazione, il piano di attività per l'anno successivo
nonché il bilancio di previsione.
4. Con analoga procedura è predisposto ed approvato entro il mese di marzo il conto
consuntivo dell'Istituto relativo all'anno precedente.
Art. 6
(Il presidente)
1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca le adunanze del
Consiglio e della giunta e dà esecuzione alle deliberazioni adottate da detti organi.
2. Nei casi di particolare necessità ed urgenza il presidente ha poteri deliberativi,
salvo a sottoporre al consiglio direttivo o alla giunta esecutiva le de liberazioni
adottate per la ratifica, disponendo, entro tre giorni, la relativa convocazione.
3. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
Art. 7
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione di detto organo, dura in carica una
legislatura ed è composto da tre membri scelti tra docenti di materie economiche o
contabili.
2. Al collegio compete:
a) la revisione contabile della gestione dell'Istituto;
b) presentare alla giunta regionale una relazione annuale sull'andamento amministrativo e
contabile dell' IRACEB ovvero note informative per particolari questioni nelle suddette
materie;
c) esprimere pareri nelle sedute del consiglio direttivo in occasione della approvazione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Istituto.
Art. 8
1. Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti del consiglio direttivo e del collegio
dei revisori spetta, per ogni seduta, l'indennità di missione secondo le modalità
previste per i funzionari dirigenti della Regione.
2. Le decisioni degli organi sono assunte a maggioranza semplice, salvo i casi previsti di
maggioranza qualificata.
Art. 9
(Patrimonio dell'Istituto)
1. Il patrimonio dell'IRACEB è costituito:
a) da un contributo annuo da parte della Regione Calabria;
b) da eventuali contributi dei Comuni e delle Province calabresi;
c) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.
Art. 10
(Norme attuative)
1. È facoltà dell'IRACEB definire con norme regolamentari le modalità attuative
delle proprie finalità.
2. L'organico del personale destinato al l'Istituto per le sue esigenze funzionali, è
costituito da:
- un dirigente direttore;
- due funzionari;
- due istruttori;
- un esecutore;
- un ausiliario.
3. All'assegnazione del personale del numero e nelle qualifiche sopra indicate, si
provvede con comando di personale, compreso nei ruoli della Regione.
Art. 11
(Controlli)
1. Tutte le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte al controllo di
legittimità della Giunta regionale.
2. Gli atti si intendono approvati se la Giunta regionale non adotta alcuna deliberazione
nel termine di giorni 15 dalla data di arrivo del provvedimento.
3. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso di richiesta di chiarimenti.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati, per l'anno 1989,
in lire 100.000.000 si provvede con riduzione, in termini di competenza e di cassa, del
capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recanti
spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1989 della Regione e con l'Istituzione del capitolo
3132116 con la denominazione "Spese per il funzionamento e per le attività
dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine" e lo stanziamento in
termini di competenza e di cassa di lire 100.000.000.
2. Per gli anni successivi ed a partire dall'anno finanziario 1990 la corrispondente
spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970 n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con
la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.
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