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storico)
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 51
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2003
(Pubbl. in
Boll. Uff. 30 dicembre 2002, n. 23 supplemento straordinario n.
4)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a
quando il bilancio di previsione per l'anno 2003 non sia stato approvato e
non oltre il 31 marzo 2003, all'esercizio provvisorio del bilancio entro
il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del
bilancio 2003 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del
bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti
della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le
spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233202,
ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa,
nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all'attuazione del
Programma Operativo Regionale 2000 2006 della Calabria.
Art. 2
1. AI fine di assicurare anche per l'esercizio
finanziario 2003, il contenimento della spesa sanitaria ed il
miglioramento dei livelli di assistenza, le prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale di cui all'art. 1, comma 1 della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 29 vengono remunerate secondo i rispettivi
tariffari nazionali vigenti, ridotti per le prime, del 12 per cento.
Rimane confermato l'art. 1, comma 3 della succitata legge regionale
29/2002.
(-n.d.w.-
Per l'anno 2005, anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dal
rinnovo contrattuale, l'abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in
vigore nell'anno 2004, previsto dal precedente comma è ridotto di 6
punti.)
2.
"Per l’anno 2003 i volumi
massimi delle prestazioni non potranno superare quelli dell’anno 2001,
riconosciuti e validati, ridotti del 20 per cento, tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 2 della legge regionale 7 agosto, 2002, n. 29. La
presente disposizione non si applica alle alte specialità ed alle attività a
valenza speciale definite con delibera di Giunta Regionale."
3. Onde proteggere le fasce socialmente più
deboli, quali anziani non autosufficienti, disabili e abbattere i costi
dei ricoveri, le Aziende Sanitarie porranno, tra le loro priorità, accordi
di programma con le R.S.A. presenti sul territorio, tenuto conto del
numero dei posti letto accreditati.
4. In ogni caso la remunerazione complessiva delle
prestazioni non dovrà superare i limiti massimi di spesa stabiliti da
specifica deliberazione della Giunta regionale.
5. I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e
socio sanitarie già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle
attività sanitarie e che abbiano erogato ed ancora erogano prestazioni con
oneri a carico delle Aziende Sanitarie regionali possono accedere, in via
transitoria, eccezionale ed irripetibile, alla negoziazione con le Aziende
Sanitarie territoriali competenti per continuare a fornire prestazioni à
carico delle SSR, per la durata massima di mesi sei dalla data di
entrata
in vigore della presente legge.
6. La Regione entro il termine di cui al
precedente comma definisce le procedure riferite alle istanze di
accreditamento presentate dai soggetti già autorizzati o che abbiano presentato domanda di
autorizzazione e di accreditamento entro la data del 30 novembre 2002.
7.
"Fino al 31 dicembre 2003,
gli oneri relativi alla gestione del servizio di Elisoccorso di Cosenza sono
posti a carico dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente che
assicurerà il prosieguo del servizio con le modalità e le condizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51.
Analogamente si provvede per il servizio di elisoccorso della base di Locri. Di
tale spesa la Regione dovrà tenere conto in sede di riparto del Fondo Sanitario
Regionale."
(-n.d.w.-
Fino al 30. 6. 2004 il servizio di elisoccorso di Cosenza e
Locri è assicurato secondo le modalità previste dal presente comma. Entro tale
data il dipartimento alla sanità dovrà procedere all’affidamento del
servizio nei modi di legge)
Art. 3
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
all'
"AMACO
S.p.a." di Cosenza un contributo di Euro
2.000.000,00 per la costruzione della nuova sede degli uffici, delle
officine e degli impianti di servizio dell'azienda medesima.
2. All'onere derivante dal precedente comma si
provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.3.01.02 (capitolo
"2222205")
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 2003.
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