(Vedi testo
vigente)
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 51
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2003
(Pubbl. in
Boll. Uff. 30 dicembre 2002, n. 23 supplemento straordinario n.
4)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a
quando il bilancio di previsione per l'anno 2003 non sia stato approvato e
non oltre il 31 marzo 2003, all'esercizio provvisorio del bilancio entro
il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del
bilancio 2003 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del
bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti
della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le
spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233202,
ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa,
nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all'attuazione del
Programma Operativo Regionale 2000 2006 della Calabria.
Art. 2
1. AI fine di assicurare anche per l'esercizio
finanziario 2003, il contenimento della spesa sanitaria ed il
miglioramento dei livelli di assistenza, le prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale di cui all'art. 1, comma 1 della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 29 vengono remunerate secondo i rispettivi
tariffari nazionali vigenti, ridotti per le prime, del 12 per cento.
Rimane confermato l'art. 1, comma 3 della succitata legge regionale
29/2002.
2. Per l'anno 2003 i volumi massimi delle
prestazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge
regionale 29/2002, non potranno superare quelli dell'anno 2001 ridotti del
20 per cento e specificatamente indicati, per ciascuna struttura
erogatrice, nelle tabelle allegate alle deliberazioni di Giunta regionale
n. 460 del 28.5.2002 e n. 615 dell'8.7.2002.
3. Onde proteggere le fasce socialmente più
deboli, quali anziani non autosufficienti, disabili e abbattere i costi
dei ricoveri, le Aziende Sanitarie porranno, tra le loro priorità, accordi
di programma con le R.S.A. presenti sul territorio, tenuto conto del
numero dei posti letto accreditati.
4. In ogni caso la remunerazione complessiva delle
prestazioni non dovrà superare i limiti massimi di spesa stabiliti da
specifica deliberazione della Giunta regionale.
5. I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e
socio sanitarie già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle
attività sanitarie e che abbiano erogato ed ancora erogano prestazioni con
oneri a carico delle Aziende Sanitarie regionali possono accedere, in via
transitoria, eccezionale ed irripetibile, alla negoziazione con le Aziende
Sanitarie territoriali competenti per continuare a fornire prestazioni à
carico delle SSR, per la durata massima di mesi sei dalla data di
entrata
in vigore della presente legge.
6. La Regione entro il termine di cui al
precedente comma definisce le procedure riferite alle istanze di
accreditamento presentate dai soggetti già autorizzati o che abbiano presentato domanda di
autorizzazione e di accreditamento entro la data del 30 novembre 2002.
7. A decorrere dall'1.1.2003, fino all'entrata in
vigore del nuovo PSR, gli oneri per la gestione relativa all'Elisoccorso
di Cosenza sono posti a carico dell'Azienda Sanitaria territoriale
competente, che assicurerà il prosieguo del servizio nei modi, forme e
condizioni vigenti fino all'espletamento delle procedure di legge relative
all'affidamento del servizio che dovrà avvenire entro il 30 aprile 2003.
Di tale spesa la Regione dovrà tenere conto in sede di riparto del FSR.
Per lo stesso periodo, e con le stesse forme e modalità di cui al comma 6,
viene prorogato il Servizio previsto dall'art. 19, comma 1 della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 29.
Art. 3
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
all'Azienda municipalizzata AMACO di Cosenza un contributo di Euro
2.000.000,00 per la costruzione della nuova sede degli uffici, delle
officine e degli impianti di servizio dell'azienda medesima.
2. All'onere derivante dal precedente comma si
provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222107)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 2003.