(Aggiornata alla L.R 8/03)
4) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui allarticolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 8 della legge 249/97; 5) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui allarticolo1, comma 6, lett. a), punto n. 15 della legge 249/97; 6) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui allarticolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 1 della legge 249/97; 7) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali; 8) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui allarticolo1, comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge 249/97; 9) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per lutilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui allarticolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge 249/97; 10) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui allarticolo 1, coma 6, lett. b), punto n. 6, della legge 249/97; 11) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui allarticolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge 249/97 la cui procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla - osta da parte dellAutorità che ne è informata tempestivamente; 1 2) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui allarticolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della legge 249/97;1 3) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui allarticolo 2 della legge 249/97;D) Funzioni istruttorie, in materia di: 1 4) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui allarticolo1, comma 6, lett. a), punto n. 9, della legge 249/97;15) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui allarticolo1, comma 6, lett. a), punto n. 10, della legge 249/97. 2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM - CALABRIA nellambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dallAutorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sullintero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa affidati dalla legge 249/97. 3. Nellesercizio della delega, il CORECOM - CALABRIA può avvalersi di tutti gli organi periferici dellAmministrazione dello Stato di cui può avvalersi lAutorità ai sensi della normativa vigente. 4. Il CORECOM - CALABRIA esercita, mediante la stipula di apposite convenzioni con lAutorità, le funzioni che la stessa Autorità potrà delegare ai sensi dellarticolo 5, comma 1, dellallegato A alla Deliberazione n. 53/99. 5. Le competenze attualmente svolte dal Comitato regionale radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM - CALABRIA. Art.
5 1. Il CORECOM - CALABRIA è composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal Consiglio regionale allinizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età. 3. Immediatamente dopo lelezione dei componenti del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio procede con due distinte votazioni all'elezione tra di essi del Presidente, del vice Presidente e del Segretario: a) con la prima si eleggono, contestualmente e con una preferenza, il Presidente e il vice Presidente; risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per voti ottenuti; a parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. b) con la seconda votazione si procede all'elezione del Segretario e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. 4. Il Presidente ed i membri del CORECOM - CALABRIA sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili. 5. Al CORECOM - CALABRIA si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione. 6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio regionale procede allelezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al precedente comma 4. 7. Il Presidente del Consiglio regionale informa lAutorità dellavvenuta elezione e dellinsediamento del CORECOM - CALABRIA Art. 6 (Incompatibilità e decadenza) 1. I membri del CORECOM - CALABRIA non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi: a) Politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza in partiti politici.
b) Economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, delleditoria anche multimediale, della rilevazione dellascolto e del monitoraggio della programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. 2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità; 3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM CALABRIA, devono rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina del Presidente del Consiglio regionale. 4. Laccertamento dellesistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del CORECOM CALABRIA. 5. Decadono altresì dallincarico i membri del CORECOM CALABRIA qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dellanno solare. Il Presidente del CORECOM - CALABRIA è tenuto a dare comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale. 6. Ove i membri del CORECOM CALABRIA dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause dincompatibilità di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio regionale procede alla loro contestazione con il contestuale invito a far cessare la causa dincompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione. 7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il Presidente del Consiglio regionale: a) provvede allarchiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa; b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi. 8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate allinteressato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM - CALABRIA e dellAutorità. 9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM - CALABRIA. Art. 7 1. Le dimissioni dei membri del CORECOM CALABRIA sono irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo Presidente, al Presidente del Consiglio regionale. 2. Le dimissioni da Presidente, Vice Presidente e Segretario del CORECOM CALABRIA sono presentate direttamente dagli interessati al Presidente del Consiglio regionale. 3. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del nuovo Presidente, Vice Presidente e Segretario, informando lAutorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. 4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti. Art.8 1. Il Presidente rappresenta il CORECOM - CALABRIA, convoca il Comitato, determina lordine del giorno, presiede le sedute, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura i rapporti con gli Organi regionali e con lAutorità 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Art.9 1. Il CORECOM - CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per definire lorganizzazione generale, disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dellinformazione. 2. Il CORECOM - CALABRIA è tenuto ad osservare il Codice Etico allegato alla presente legge, con la lettera A). 3. Il CORECOM - CALABRIA, per lesercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal Presidente del CORECOM - CALABRIA. 4. Il personale del CORECOM - CALABRIA è inquadrato nel ruolo del personale del Consiglio regionale con dotazione organica separata. 5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del personale del CORECOM-CALABRIA, sono definiti dallUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge sentito il Presidente del CORECOM, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità. 6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del CORECOM-CALABRIA avviene prioritariamente a norma dellart.1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249.Art.10 1. Il CORECOM - CALABRIA presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed allAutorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per lanno successivo, unitamente al relativo fabbisogno finanziario. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM - CALABRIA predispone una relazione, sia agli Organi regionali sia allAutorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sullattività svolta nellanno precedente, di cui viene data pubblicità negli organi di informazione del Consiglio e della Giunta regionale. Art.
11 1. Nellesercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge il CORECOM - CALABRIA collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni. 2. Il CORECOM - CALABRIA intrattiene rapporti con i Corecom delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attività. Art.
12 1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CORECOM - CALABRIA nellesercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dellAutorità di cui alla deliberazione n.52/1999 del 28 aprile 1999, da cui derivi un grave pregiudizio alleffettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 249/97, lAutorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione delladdebito al CORECOM - CALABRIA, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere lomissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al precedente art. 4.Art.13 1. Al Presidente del CORECOM - CALABRIA è attribuita unindennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al ottanta per cento dellindennità di carica mensile lorda "Parole soppresse" spettante al Consigliere regionale.
2. Ai componenti del CORECOM CALABRIA è
attribuita unindennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al
"cinquanta" per cento dellindennità di carica mensile lorda
3. Ai componenti del CORECOM CALABRIA
che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da
quelle di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e
l’indennità di trasferta previsti per i consiglieri regionali
Art.14 1. Presso il CORECOM - CALABRIA è istituito il Registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte: a) le emittenti radiofoniche e televisive; b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi; c) le concessionarie di pubblicità locale. 2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito regolamento che il CORECOM - CALABRIA dovrà emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento. 3. L'iscrizione al Registro regionale delle imprese radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze che la Regione potrà erogare nel settore. Art.15 1. Per lesercizio delle funzioni proprie il CORECOM CALABRIA dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato Spese per il funzionamento del CORECOM - CALABRIA. 2. Per lesercizio delle funzioni delegate il CORECOM CALABRIA dispone delle risorse concordate con lAutorità nelle Convenzioni di cui allart.2, comma 2 che sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale. Art.16 1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore della presente legge, allelezione dei membri e dell'Ufficio di Presidenza del CORECOM - CALABRIA. 2. Ove il Consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM - CALABRIA ed il suo Ufficio di Presidenza è eletto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro i successivi sette giorni. 3. Nelle more dellelezione del CORECOM - CALABRIA, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui allarticolo 6 e le disposizioni di cui allarticolo 13, a decorrere dallentrata in vigore della presente legge. Art.17 1. E abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 recante: Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo fatto salvo quanto previsto nell'articolo 16 della presente legge. ALLEGATO A) CODICE ETICO Art.
1 1. Le disposizioni del presente Codice operano nel confronti dei componenti dei CORECOM - CALABRIA. 2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente del CORECOM - CALABRIA deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del presente Codice. Art.
2 1. I Componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CORECOM - CALABRIA è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settori delle comunicazioni. Art.
3 1. I Componenti del CORECOM - CALABRIA svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli. 2. Il comportamento dei Componenti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CORECOM - CALABRIA e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta. Art.
4 1. I Componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti il Componente non assume impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CORECOM - CALABRIA. 3. Il Componente non assume incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM - CALABRIA. Art.
5 1. I Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse. 2. I Componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità. Art
6 1. Il Presidente e i Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza. Art.7 1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente e dai Componenti. 2. L'orientamento del CORECOM - CALABRIA sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali. 3. Il Componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM - CALABRIA. 4. Il Componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM - CALABRIA. |