LEGGE REGIONALE 24 novembre 2000, n.17
Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. Delega alle Amministrazioni provinciali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 novembre 2000, n.111) TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina, delegandole alla Provincia, le funzioni già attribuite alla Regione, ai sensi degli articoli 87 e 88, n.4, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in materia di autorizzazione per la costruzione e lesercizio di opere, da realizzare nellambito del territorio regionale, destinate alla trasmissione, allo smistamento, alla trasformazione e distribuzione dellenergia elettrica, comunque prodotta, nonché di ogni altra opera accessoria, fino alla tensione di 150.000 Volts.
2. In sede di progettazione deve essere certificato il rispetto delle vigenti disposizioni in ordine ai livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente. Il titolare dellautorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nella esecuzione degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia delle norme vigenti. In ogni caso, prima di mettere in esercizio limpianto, il titolare dellautorizzazione ha lobbligo di effettuarne la verifica.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia.
Art. 2
Accesso ai fondi1. In materia di studi per la compilazione di progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi si osserva larticolo 110 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n.1775, salvo quanto stabilito nel comma successivo, intendendosi comunque sostituito allUfficio provinciale del Genio civile lUfficio tecnico provinciale competente ai sensi del successivo articolo 3.
2. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, nel provvedimento con il quale viene autorizzato laccesso ai fondi può prescriversi al richiedente, con esclusione delle società concessionarie delle attività per lesercizio del pubblico servizio di fornitura dellenergia elettrica nel territorio nazionale e delle Aziende elettriche municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.
TITOLO II
DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Art. 3
Domande di autorizzazione1. Le domande di autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero alla variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa dei dati tecnici degli impianti e da una corografia, devono essere dirette allAmministrazione provinciale per il tramite dellUfficio tecnico della Provincia. Qualora limpianto interessi la circoscrizione di due o più Province, la domanda va presentata per listruttoria allUfficio tecnico della Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo in via preventiva il parere delle altre Province interessate dall'opera.
2. Copia della domanda di autorizzazione, con i relativi allegati, deve essere inoltre direttamente trasmessa, a cura del richiedente, ad ogni Ufficio tecnico provinciale e comunale interessato, nonché, nei casi di cui al successivo articolo 14, alle Amministrazioni e agli Enti in esso indicati.
3. I soggetti diversi da quelli di cui allarticolo 2, secondo comma, abilitati alla costruzione ed allesercizio di impianti elettrici, devono allegare alla domanda, unitamente alle autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo allesercizio dellattività elettrica.
4. Non occorre autorizzazione ai soggetti di cui allarticolo 2, secondo comma, sempre che sussista il consenso preventivo delle ditte interessate, e salvo il caso di linee, o tratti di linea, che attraversino i beni indicati nel successivo articolo 14, per la costruzione:
a) di linee elettriche esterne con tensione fino a 500 volt, ovvero per quelle in cavo con tensione nominale non superiore a 5.000 volt;
b) di linee elettriche con tensione superiore a 500 volt e fino a 30.000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche:
a) alle opere accessorie ed alle varianti delle linee in esso indicate;
b) ai rifacimenti delle linee con tensione nominale superiore a 500 volt e fino a 30.000 volt, a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
c) agli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.
6. Nessuna autorizzazione è richiesta ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione allo scavo e occupazione di suolo pubblico da parte dellEnte proprietario per la realizzazione di linee in media tensione in cavo sotterraneo asservite in via bonaria e non ricadenti in zone sottoposte a vincolo.
7. Per le linee e le opere di cui alle succitate lettere b) del comma 4 e b) del comma 5 del presente articolo, lesercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia ed ai Comuni interessati almeno 30 giorni prima dellinizio dei lavori.
Art. 4
Istruttoria1. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 7, lUfficio tecnico provinciale competente, se non vi abbia già provveduto il richiedente, cura, a spese di questultimo:
a) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione e i dati tecnici dellimpianto progettato;
b) laffissione dellavviso di pubblicazione e della relativa corografia, per trenta giorni, nellAlbo Pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dellimpianto progettato;
c) linvio di copia della domanda, con i relativi allegati, agli Enti di cui allarticolo 14 ed al Ministero delle Comunicazioni per il tramite dellIspettorato Territoriale della Calabria per gli adempimenti previsti dallultimo comma dellart.111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché allENEL S.p.A., ai sensi dellarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
2. Le formalità di cui al comma precedente sostituiscono le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n.241 del 1990, integrate ove il tracciato dellelettrodotto da autorizzare interessi più di 10 ditte catastali dalla pubblicazione di un avviso su almeno due quotidiani a diffusione locale riportante, oltre le caratteristiche tecniche dellimpianto, anche lindicazione dei fogli di mappa catastali interessati dal tracciato.
3. Nel termine di trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al primo comma, chiunque vi abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni ed opposizioni allUfficio tecnico provinciale competente. I Comuni interessati e le Amministrazioni e gli Enti di cui al successivo articolo 14, nei casi ivi previsti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda, devono comunicare allo stesso Ufficio tecnico provinciale, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Trascorsi tali termini senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, si intende acquisito il consenso dei soggetti interessati alla realizzazione dellopera così come prevista in progetto.
4. Entro venti giorni dal decorso dei termini di cui al comma 3, lUfficio tecnico provinciale che cura listruttoria comunica al richiedente, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, le osservazioni e opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate dagli Enti e dalle Amministrazioni interessati, invitandolo a formulare, entro successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni, ovvero leventuale accettazione, totale o parziale, delle condizioni di cui sopra.
5. Sulle opposizioni e deduzioni dei soggetti diversi da quelli di cui al successivo articolo 14, non accettate dal richiedente, decide lAmministrazione provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per le controdeduzioni del richiedente, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle controdeduzioni medesime.
6. In ogni caso, e salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, listruttoria necessaria al rilascio dellautorizzazione deve concludersi nel termine di duecentoquaranta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 5
Competenza per il rilascio delle autorizzazioni1. Le opere di cui allarticolo 3, comma 1, sono autorizzate dallAmministrazione provinciale con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla chiusura dellistruttoria di cui allarticolo precedente.
2. Il provvedimento di autorizzazione, comunque emesso, quando ha ad oggetto impianti aventi tensione compresa tra 1000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la possibilità di realizzare, anche successivamente, impianti con tensione non superiore a 1000 volt che si diramino da quello autorizzato o preesistente, sempre che vi sia l'assenso preventivo da parte di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati interessati, da acquisire con richiesta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento di cui al comma precedente senza che sia stata fatta alcuna opposizione, il consenso si intende accordato; nel caso di opposizioni si applicano le disposizioni dellarticolo 14, comma primo, se si tratta di amministrazioni pubbliche e dellarticolo 4, comma quinto della presente legge, se riguarda soggetti privati.
Art. 6
Autorizzazione allinizio immediato dei lavori1. Nei casi durgenza, dietro presentazione di motivata istanza, lAmministrazione provinciale autorizza in via provvisoria la costruzione delle opere, in conformità allarticolo 113 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Lautorizzazione provvisoria è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dellavviso di cui al primo comma dellarticolo 4 nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, previo consenso di massima del Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Calabria, nonché, nel caso di cui allarticolo 14, previo atto di assenso delle Amministrazioni ed Enti in esso indicati, da esprimersi entro trenta giorni dallinvio di copia della domanda effettuato senza ritardo a norma dellarticolo 3, primo comma. Se sono presentate opposizioni e deduzioni nel termine indicato, si osserva quanto disposto dallarticolo 14, ma il termine ivi previsto è ridotto alla metà.
3. Con il provvedimento di autorizzazione provvisoria viene pure determinata la cauzione di cui allultimo comma dellarticolo 113 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la quale non è dovuta dai soggetti di cui al comma secondo dellarticolo2.
4. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, il provvedimento di autorizzazione provvisoria non comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, se questa non è espressamente sancita.
5. Lautorizzazione provvisoria ha la durata di tre anni dalla data del relativo provvedimento, e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato lentrata in esercizio dellimpianto.
Art. 7
Procedimento abbreviato1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 5, lUfficio tecnico provinciale competente omette le formalità di cui al primo comma dellarticolo 4 qualora il richiedente, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, alleghi alla domanda un atto sottoscritto dal suo legale rappresentante con il quale si obbliga ad adempire alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessati nonché al parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e, se del caso, dellENEL S.p.A..
2. Lautorizzazione si intenderà rilasciata qualora lAmministrazione provinciale non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi, ovvero, in caso di richiesta di integrazione della documentazione prodotta, dal ricevimento di quanto richiesto.
TITOLO III
DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA E DELLASSERVIMENTO
Art. 8
Dichiarazione di pubblica utilità1. Il decreto di autorizzazione definitiva rilasciato a favore dei soggetti di cui allarticolo2, comma secondo, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza; negli stessi casi, il decreto di autorizzazione provvisoria, rilasciato ai sensi del precedente articolo 6, equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e può, su istanza del richiedente, contenere la dichiarazione di pubblica utilità.
2. In ogni altro caso, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere autorizzate, previa motivata istanza del richiedente, può essere rilasciata con il decreto di autorizzazione definitiva.
3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutte le opere indicate allarticolo 1 della presente legge che richiedano lespropriazione delle zone interessate dallimpianto stesso o la costituzione di servitù di elettrodotto.
4. I decreti di autorizzazione definitiva o provvisoria che abbiano anche valore di dichiarazione, di pubblica utilità o che contengono tale dichiarazione, devono indicare i termini di cui allarticolo13 della legge 25 giugno 1865, n.2359.
Art. 9
Occupazione durgenza1. Loccupazione durgenza dei suoli necessari alla realizzazione delle opere di cui allarticolo 1 della presente legge è disposta, ai sensi della legge regionale n. 30 maggio 1983, n.18, dallAmministrazione provinciale competente per territorio entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il verbale di consistenza ed immissione in possesso è redatto a norma dellarticolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio a quanto disposto dallarticolo 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nella legge regionale 30 maggio 1983, n.18.
Art. 10
Espropriazioni ed asservimenti1. Il titolare dellautorizzazione presenta alla competente Amministrazione provinciale i piani particolareggiati dei tratti di linea e degli impianti per i quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva o allespropriazione dei suoli, composti da:
a) planimetria catastale contenente riferimenti idonei a consentire lindividuazione dei tratti degli impianti interessati dallespropriazione o dallasservimento, con esatta indicazione delle aree da espropriare o asservire;
b) elenco delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare o asservire;
c) proposta di offerta, alle ditte proprietarie, dellindennità determinata in base a quanto disposto nel successivo titolo VII della presente legge.
2. Lindennità offerta, indicata nellapposito provvedimento emesso dallAmministrazione provinciale, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18, va comunicata alle ditte proprietarie, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.
3. Le ditte proprietarie, entro trenta giorni dalla notificazione dellofferta dellindennità, possono accettare lindennità stessa. Nel medesimo termine, trattandosi di suoli agricoli, possono convenire con lespropriante lasservimento o la cessione volontaria dellimmobile per un importo non superiore del 50 per cento dellindennità notificata. Per i terreni edificabili ovvero a vocazione edificatoria ai sensi del terzo comma dellarticolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n.359 vale quanto disposto negli articoli 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, e 18 secondo comma.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente lAmministrazione provinciale emette, entro trenta giorni dalla richiesta dellespropriante, ordinanza di pagamento a favore dellespropriato delle indennità accettate e di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di quelle non accettate, e fa richiesta alla competente Commissione provinciale espropri della rideterminazione delle indennità depositate, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1988,n.17.
5. Avvenuto il deposito delle indennità non accettate, lAmministrazione provinciale emette, entro 30 giorni dalla richiesta, il decreto di espropriazione o di costituzione di servitù che, a cura dellespropriante, verrà registrato, trascritto e notificato ai proprietari interessati nelle forme e nei modi previsti per la notifica degli atti processuali civili.
6. Le ditte proprietarie, entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento di espropriazione o di asservimento, possono proporre opposizione allindennità davanti alla Corte di Appello competente per territorio ai sensi dellarticolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
Art. 11
Varianti in corso desecuzione1. Si considera realizzato in conformità del progetto limpianto che, in sede di esecuzione, abbia subito variazioni di lieve entità, purché non sia stato aumentato il numero dei sostegni.
2. Qualora la variante comporti un asservimento maggiore rispetto a quello progettato il maggior asservimento va indennizzato, per intero, secondo le disposizioni del successivo titolo VII.
3. Il mutamento del tipo di sostegni che comporti un aggravio dellasservimento, o laumento del numero degli stessi, ed ogni altra variante significativa che si rendano necessari in corso dopera, possono essere autorizzati, su istanza del richiedente, dallAmministrazione provinciale, con il procedimento di cui allarticolo 4 della presente legge, sostituendo alle formalità di cui al primo comma la pubblicazione di un estratto dellistanza sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia, e con riduzione dei termini alla metà.
4. Resta comunque salvo quanto disposto dal successivo articolo 14.
TITOLO IV
DELLO SPOSTAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI
Art. 12
Amovibilità1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 150.000 volt si considerano tutte suscettibili di spostamento, salvo che, in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili dallAmministrazione provinciale con il provvedimento che pronuncia lasservimento a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del richiedente.
2. Le linee elettriche con tensione uguale a 150.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono sempre inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo articolo13.
3. Gli esercenti che debbano provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dellart. 122 del Testo Unico 11dicembre 1933, n. 1775, possono richiedere nei casi durgenza lautorizzazione provvisoria di cui allart.7 della presente legge, fermo restando quanto previsto dal precedente art.6.
Art. 13
Spostamenti per ragioni di pubblico interesse1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, lAmministrazione provinciale, competente ai sensi dellarticolo 3, sentito lUfficio tecnico provinciale e previa audizione del proprietario dellimpianto, può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche di cui alla presente legge.
2. Il proprietario dellimpianto da spostare o da modificare ha diritto allintegrale rimborso, da parte dellamministrazione richiedente, delle spese da sostenere.
3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dellimpianto liquida lindennità dovuta e costituisce autorizzazione allesecuzione della variante, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
4. Lo spostamento dellimpianto originario è subordinato allesecuzione della variante come sopra autorizzata ed al pagamento delle spese per essa necessarie.
TITOLO V
DI ALCUNI ELETTRODOTTI
Art. 14
Interferenze con beni demaniali e zone vincolate1. Per lesecuzione dei lavori di costituzione e manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche dellENEL S.p.A. o enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato, o ad altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, qualora due o più amministrazioni abbiano presentato opposizioni ed osservazioni a norma dellarticolo 4, terzo comma, lAmministrazione provinciale competente può indire, nei successivi trenta giorni, conferenza di servizi a norma della legislazione statale vigente.
2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI URBANISTICHE
Art. 15
Opere edilizie1. Per la realizzazione di linee, opere ed impianti elettrici di cui alla presente legge non è richiesta alcuna concessione o autorizzazione edilizia, ad eccezione di quanto previsto dal comma successivo. I Piani Regolatori Regionali recepiscono le linee e gli impianti elettrici autorizzati ai sensi dellarticolo 5, e, per quelli di tensione uguale o superiore a 30 mila volt, stabiliscono fasce di rispetto in cui non sono ammesse nuove costruzioni, conformandosi alla normativa vigente in materia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni elettriche, cabine primarie e secondarie è disciplinata dallart. 56 della legge regionale n. 10 del 3 ottobre 1997.
3. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per lalimentazione della rete di distribuzione allutenza non vengono computate nel calcolo delledificabilità consentita.
TITOLO VII
DEL MODO DI DETERMINARE LE INDENNITA
Art. 16
Indennità di asservimento per linee aeree esterne1. Lindennità per limposizione delle servitù di elettrodotto deve essere determinata a norma dellart.123 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A questo effetto, la stima del fondo su cui calcolare la diminuzione di valore conseguente alla servitù deve essere fatta in base ai criteri di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. Per i terreni edificabili, ovvero a vocazione edificatoria ai sensi del terzo comma dellarticolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del fondo si considera pari alla semisomma tra la stima di mercato del bene asservito ed il reddito domenicale rivalutato degli ultimi dieci anni, detratto il quaranta per cento. Non si fa luogo a detrazione se, prima che intervenga il provvedimento di asservimento coattivo, viene convenuta la costituzione volontaria della servitù di elettrodotto.
Art. 17
Indennità di asservimento per linee in cavo sotterraneo1. Fermi restando i criteri di cui allarticolo precedente, per la determinazione del valore del fondo asservito, qualora si tratti di linea in cavo sotterraneo lindennità va commisurata:
a) al valore pieno del tempo per la proiezione dellarea occupata dai cavi;
b) alla diminuzione di valore del terreno conseguente alla collocazione dei cavi per larea di rispetto. Questultima, da computarsi solo per linterramento di cavi su fondo agricolo, è costituita da due fasce laterali alla proiezione dellarea occupata dai cavi, della larghezza di metri due per lato.
Art. 18
Indennità per espropriazioni complementari ad impianti elettrici1. Nel caso di espropriazioni necessarie alla realizzazione di opere complementari agli impianti elettrici di cui allarticolo 1, lindennità da corrispondere è calcolata ai sensi dellarticolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i terreni di cui allarticolo 16, comma secondo, lindennità è determinata a norma dellarticolo 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.
Art. 19
Indennità per lattraversamento di beni di enti pubblici
1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, che comportino loccupazione effettiva di suolo pubblico, la corresponsione dellindennità di cui al precedente articolo 15 è sostituita dal pagamento della tassa prevista dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di semplice attraversamento aereo con elettrodotti, salvo quanto previsto dallarticolo 14, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, il canone va determinato ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e successive modificazioni.
3. Per i beni facenti parte del patrimonio disponibile è in facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni richiedere, in luogo dellindennità determinata a norma della presente legge, la corresponsione del canone come sopra definito.
4. In ogni caso, il pagamento dei canoni o delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 123, quinto comma, del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
5. Le disposizioni che impongono il versamento di cauzioni a qualsiasi titolo non si applicano nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 2, comma secondo.
TITOLO VIII
DEL COLLAUDO
Art. 20
Collaudo delle linee1. Decorso un periodo di esercizio di tre anni tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, salvo che si tratti di linee in cavo interrato con tensione non superiore a 30.000 volt.
2. La richiesta di collaudo deve essere inoltrata dal titolare dellautorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente, per il tramite dellUfficio tecnico provinciale, allAmministrazione provinciale, la quale provvede alla nomina del collaudatore a norma dellarticolo seguente.
3. In sede di collaudo debbono essere accertati:
a) lultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità e la rispondenza delle medesime al progetto, salvo quanto previsto dallarticolo 11, ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dallautorizzazione;
d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;
e) ladempimento di ogni altro specifico obbligo imposto dallautorizzazione.
4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano costruite con limpiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 marzo 1988, n. 28 in attuazione della legge 28 giugno 1986, n. 339, gli accertamenti di cui al precedente comma sono ad ogni effetto sostituiti da un attestato dellesercente che confermi le circostanze sopra indicate.
5. Per le linee aeree con tensione non superiore a 30.000 volt, realizzati dai soggetti di cui allarticolo 2, comma secondo, il collaudo è in ogni caso sostituito da una dichiarazione dellesercente attestante ladempimento di quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.
6. Gli impianti che, dopo essere stati collaudati a norma del presente titolo, sono spostati o modificati a norma dellarticolo 13, sono soggetti a collaudo per la parte dellopera che è stata successivamente modificata.
7. Le spese del nuovo collaudo sono a carico dellamministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica, salvo che la richiesta sia intervenuta anteriormente allesecuzione del primo collaudo. In questultimo caso lamministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica dellimpianto a norma dellarticolo 13 concorre nelle spese del collaudo in ragione della modifica richiesta.
Art. 21
Nomina e requisiti del collaudatore1. Il collaudatore è nominato dallAmministrazione provinciale e deve essere scelto tra tecnici qualificati iscritti allalbo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.
2. Gli onorari del collaudatore sono determinati in conformità delle relative tariffe professionali.
Art. 22
Esito del collaudo1. A conclusione del collaudo viene redatto, in duplice originale, un certificato attestante il buon esito di quanto previsto dai commi terzo e quarto dellarticolo 20. Dei due originali uno è conservato presso lUfficio tecnico provinciale competente, e laltro è consegnato al titolare dellautorizzazione.
2. Qualora il collaudo abbia dato esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione, per il tramite dellUfficio tecnico provinciale competente, e laltro è consegnato al titolare dellautorizzazione.
3. Entro il termine di venti giorni lAmministrazione provinciale convoca il titolare dellautorizzazione, che può alluopo delegare apposita commissione tecnica, presso lUfficio tecnico provinciale, per concordare, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi necessari.
4. A conclusione del confronto di cui al comma precedente, lAmministrazione provinciale dispone, con proprio decreto, quali modifiche siano necessarie, assegnando un congruo termine per lesecuzione dei lavori.
5. Il titolare dellautorizzazione provvede a sua cura e spese allesecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede, a norma dellarticolo 20, comma 2, un nuovo collaudo, diretto a verificare lottemperanza a quanto stabilito nel decreto di cui al comma precedente. Lesito del collaudo è certificato ai sensi del primo comma.
6. La mancata o inadeguata esecuzione delle modifiche disposte nel termine assegnato, accertata ai sensi del comma precedente, comporta la revoca dellautorizzazione già concessa. Il provvedimento di revoca è adottato dallAmministrazione provinciale, e viene pubblicato a cura dellUfficio tecnico provinciale ed a spese del titolare dellautorizzazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con il decreto di revoca viene assegnato un congruo termine per la demolizione o la rimozione dellimpianto già autorizzato, alla quale provvede, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ed a spese di questultimo, lUfficio tecnico provinciale, ferma la sanzione di cui al comma seguente.
7. La mancata esecuzione di quanto disposto con il decreto di revoca comporta la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23
Piani di elettrificazione sovvenzionata1. Per gli impianti elettrici destinati allelettrificazione agricola ad uso domestico ed aziendale continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di autorizzazione ed imposizione della servitù di elettrodotto di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 28 marzo 1968, n. 404.
2. Lapprovazione dei rispettivi piani tiene anche luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo da leggi regionali.
Art. 24
Attribuzione delle competenze e interventi sostitutivi1. Le funzioni assegnate, a norma della presente legge, allAmministrazione provinciale saranno attribuite secondo quanto previsto dal secondo comma, lettera f) dellarticolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Qualora i competenti organi ed uffici provinciali indebitamente omettano o ritardino di ottemperare a quanto di loro competenza, a norma della presente legge, il Presidente della Giunta regionale assegna allorgano o allufficio inadempiente un termine perentorio per provvedere, decorso inutilmente il quale alladempimento provvederà direttamente il Presidente della Giunta regionale, o lAssessore a ciò delegato, ovvero, trattandosi di adempimento di spettanza dellUfficio tecnico provinciale il Settore tecnico regionale decentrato.
Art. 25
Norme transitorie1. La presente legge non si applica ai procedimenti autorizzativi in corso, salva la facoltà del richiedente di rinunziare alle istanze già presentate ed avanzare nuova richiesta a norma del titolo II .
2. I proprietari degli impianti aventi tensione fino a 30 mila volt, già in esercizio prima dellentrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata lautorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere lautorizzazione al competente ufficio della Provincia interessata presentando unapposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;
b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per gli impianti di proprietà dei soggetti di cui allart. 2, comma secondo, tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti.
c) l'elenco dei soggetti privati interessati dagli impianti
3. LAmministrazione Provinciale:
a) entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza, promuove la pubblicazione dellelenco e della relazione tecnica nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, trasmettendone copia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti interessati di cui alla lettera c del precedente comma 2;
b) entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a), lAmministrazione provinciale decide su eventuali opposizioni, che devono pervenire entro trenta giorni dalla medesima data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, ed approva lelenco e gli atti allegati con valore di autorizzazione definitiva, tenendo presente che il provvedimento deve contenere la dichiarazione di pubblica utilità con la relativa prefissione dei termini, ai sensi dellart. 13 della legge n. 2359 del 1865;
c) entro i successivi trenta giorni, promuove la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Salvo che sia già intervenuta determinazione definitiva dellindennità di asservimento o di espropriazione, le disposizioni di cui al titolo VII trovano immediata applicazione.
5. In sede di prima attuazione della delega di cui al primo comma dellarticolo 1 della presente legge, la Giunta Regionale, dintesa con le Province interessate, può disporre il comando, presso le Amministrazioni Provinciali, di personale degli uffici regionali già addetto alla materia disciplinata dalla presente legge.
6. I comandi di cui al precedente comma, possono essere disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 per il massimo di un anno. Tutto il trattamento economico del personale comandato ai sensi del presente articolo, sarà a carico della Regione.
7. Fino allorganizzazione ed allattivazione, presso le Province, degli uffici addetti allistruttoria tecnica della materia disciplinata dalla presente legge, e, comunque, non oltre il periodo di mesi sei dallentrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di autorizzazione provvisoria e definitiva di cui agli articoli 5 e 6 continueranno ad essere adottati dal Presidente della Regione o dallAssessore a ciò delegato, previa istruttoria degli Uffici tecnici decentrati regionali.
Art. 26
Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.