LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 1
Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n. 14 del 30 agosto 1973 e n. 18 del 28 maggio 1975 con modifiche ed integrazioni.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 gennaio 1978, n.1)

Art.1

1. Il termine di cui all'art. 1, comma I, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973, recante: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale già prorogato al 31 dicembre 1977 come legge regionale n.18 del 28 maggio 1975 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 2

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il divieto di cui al I comma dell'art 1 della legge regionale n.14 del 30 agosto 1973 si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Sempre in corrispondenza della zonizzazione e normativa dai programmi di fabbricazione vigenti sono ammesse deroghe limitatamente ai casi di impianti pubblici o di interesse pubblico.

4. L'interesse generale sulle richieste di deroga, deve essere preventivamente individuato dal consiglio comunale con apposita deliberazione, la successiva concessione, a norma della legge n. 10 del 28 gennaio 1977, è rilasciata dal sindaco previo nulla-osta della Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria e del Consiglio regionale.

5. La richiesta di deroga, da inoltrare all'Amministrazione comunale, deve essere corredata dagli elaborati progettuali.

Art. 3

1. L'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - Il divieto di cui all'art.1 della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 non si applica alle sole opere di restauro delle costruzioni regolarmente esistenti.

Il divieto stesso si applica alle costruzioni all'interno del demanio marittimo o comunque entro una zona di 200 metri dalla linea di battigia, determinata durante il periodo di massima espansione ordinaria del mare, o dal ciglio dei terreni elevati sul mare".

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.