1. La Regione Calabria assume a proprio carico
oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche
non rientranti nellambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario
Nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo allassistenza sanitaria.
2. Gli interventi e le patologie che legittimano
limpegno finanziario della Regione sono i seguenti:
a) trapianti d’organo e di
tessuti,
"di cornea e di midollo,"
ivi comprese la tipizzazione e l’assistenza post-operatoria in Italia e
all’estero;
b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre
terapie antiblastiche in Italia;
c) particolari sindromi e/o malattie rare
congenite o acquisite, patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo
rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni;
d) patologie che necessitano di trattamenti
diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;
e) trattamento terapeutico con metodo Doman;
f) fecondazione assistita.
Art. 2
(Soggetti aventi diritto e forma dellassistenza)
1. Le prestazioni assistenziali relative alle
patologie di cui allart. 1, in favore dei cittadini calabresi residenti in Calabria
e il cui reddito lordo familiare non superi 80 milioni annui che accedono a centri di
altissima specializzazione in Italia e allestero, sono erogate, in forma indiretta,
mediante rimborso da parte dellAzienda Sanitaria Locale di appartenenza di
quota-parte della spesa sostenuta.
2. Rientra in dette prestazioni il rimborso delle
spese di viaggio e permanenza connesse con quegli interventi di diagnosi, cura e
riabilitazione che richiedono specifiche professionalità tecniche ed utilizzo di
strutture che non sono tempestivamente ed adeguatamente disponibili nellambito del
servizio sanitario regionale o nazionale e richiedenti, pertanto, specifiche
professionalità e/o metodiche tecnico-curative ovvero luso di apparecchiature ad
alto contenuto tecnologico.
Art. 3
(Rimborso di spese sostenute)
1. Allo scopo di favorire la fruizione delle
prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle
patologie indicati allart. 1, la Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri
inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente
"e dell'eventuale donatore" con le seguenti
modalità:
- rimborso totale delle spese di viaggio
effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo
", ovvero in autobus, con il
proprio automezzo e con automezzo noleggiato" ;
-
"le spese di soggiorno
sostenute sia in Italia che all’Estero presso la località del Centro
Trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate,
qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei
limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o
equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 Euro
giornalieri; le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di Euro
50,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale
e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della
relativa documentazione giustificativa;"
;
- per trattamenti erogati in regime ambulatoriale,
fino ad un tetto di lire 3.200.000, se in Italia e di lire 4.800.000, se allestero.
2. Nei confronti dellaccompagnatore,
(parole soppresse), o di entrambi i genitori, in caso di minori abbisognevoli necessariamente
della loro duplice presenza, previa autorizzazione dellAzienda Sanitaria Locale di
appartenenza, sono riconosciuti gli stessi rimborsi per le spese alberghiere e per i
viaggi con le identiche modalità previste per lassistito. Per i minori sottoposti a
tutela, il rimborso è dovuto allesercente la patria potestà o al tutore.
Art. 4
(Metodo Doman)
1. La Regione Calabria, tenuto conto della
rilevanza sociale ed umana del problema, provvede a sostenere le famiglie dei soggetti con
gravi disabilità psicomotorie che con continuità affrontano spese ingenti per
lesecuzione di particolari prestazioni riabilitative non praticate sul territorio
nazionale, identificate con il metodo "Doman".
2. A tale fine, ai soggetti aventi titolo e che ne
facciano richiesta, viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la
permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni secondo le
modalità di cui al precedente articolo 3.
3. In questo caso particolare, dove necessaria è
la presenza di entrambi i genitori, eccezionalmente il rimborso è esteso per le spese
sostenute per i viaggi e la permanenza anche a questi ultimi, come indicato al precedente
articolo 3.
Art. 5
(Procedure per lerogazione)
1. Per lerogazione delle provvidenze di cui
alla presente legge fa fede lautorizzazione alle prestazioni rilasciata
dallAzienda Sanitaria Locale competente in conformità alle normative vigenti in
materia, per patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.
2. Per quanto concerne le residue patologie
elencate dalla presente legge e non previste quali prestazioni rimborsabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, lassistito deve presentare domanda corredata da certificazione
di un medico specialista della specifica patologia o, in sua assenza, di un medico
specialista in branca affine dellAzienda Sanitaria Locale di appartenenza, corredata
dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessità del ricorso alle
prestazioni sanitarie di alta specializzazione fuori regione.
"Non occorre corredare la domanda con certificazione
del medico sp
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge
valutati per lanno 1999 in lire 700.000.000 (settecentomilioni) si provvede con la
disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione
del bilancio recanti: "Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco
n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno 1998",
che viene ridotto del medesimo importo ai sensi dellart. 33 della legge regionale 22 maggio 1978,
n. 5.
2. La predetta disponibilità di bilancio è
utilizzata nellesercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del
capitolo 4341105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa
nellesercizio 1999 con la denominazione: "Provvidenze in favore di soggetti
affetti da particolari patologie", e lo stanziamento in termini di competenza e di
cassa di lire 700.000.000 (settecentomilioni).
3. Per gli anni successivi ed a partire
dallesercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le
entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.
Art. 7
(Monitoraggio)
1. LAssessorato regionale alla Sanità
provvede semestralmente ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle richieste
approvate.