1. La Regione Calabria assume a proprio carico
oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche
non rientranti nellambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario
Nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo allassistenza sanitaria.
2. Gli interventi e le patologie che legittimano
limpegno finanziario della Regione sono i seguenti:
a) trapianti dorgano e di tessuti, ivi
comprese la tipizzazione e lassistenza post-operatoria in Italia e allestero;
b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre
terapie antiblastiche in Italia;
c) particolari sindromi e/o malattie rare
congenite o acquisite, patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo
rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni;
d) patologie che necessitano di trattamenti
diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;
e) trattamento terapeutico con metodo Doman;
f) fecondazione assistita.
Art. 2
(Soggetti aventi diritto e forma dellassistenza)
1. Le prestazioni assistenziali relative alle
patologie di cui allart. 1, in favore dei cittadini calabresi residenti in Calabria
e il cui reddito lordo familiare non superi 80 milioni annui che accedono a centri di
altissima specializzazione in Italia e allestero, sono erogate, in forma indiretta,
mediante rimborso da parte dellAzienda Sanitaria Locale di appartenenza di
quota-parte della spesa sostenuta.
2. Rientra in dette prestazioni il rimborso delle
spese di viaggio e permanenza connesse con quegli interventi di diagnosi, cura e
riabilitazione che richiedono specifiche professionalità tecniche ed utilizzo di
strutture che non sono tempestivamente ed adeguatamente disponibili nellambito del
servizio sanitario regionale o nazionale e richiedenti, pertanto, specifiche
professionalità e/o metodiche tecnico-curative ovvero luso di apparecchiature ad
alto contenuto tecnologico.
Art. 3
(Rimborso di spese sostenute)
1. Allo scopo di favorire la fruizione delle
prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle
patologie indicati allart. 1, la Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri
inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente con le seguenti
modalità:
- rimborso totale delle spese di viaggio
effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo;
- diaria di lire 80.000, se in Italia e di lire
160.000 se allestero;
- per trattamenti erogati in regime ambulatoriale,
fino ad un tetto di lire 3.200.000, se in Italia e di lire 4.800.000, se allestero.
2. Nei confronti dellaccompagnatore, ove
necessario, o di entrambi i genitori, in caso di minori abbisognevoli necessariamente
della loro duplice presenza, previa autorizzazione dellAzienda Sanitaria Locale di
appartenenza, sono riconosciuti gli stessi rimborsi per le spese alberghiere e per i
viaggi con le identiche modalità previste per lassistito. Per i minori sottoposti a
tutela, il rimborso è dovuto allesercente la patria potestà o al tutore.
Art. 4
(Metodo Doman)
1. La Regione Calabria, tenuto conto della
rilevanza sociale ed umana del problema, provvede a sostenere le famiglie dei soggetti con
gravi disabilità psicomotorie che con continuità affrontano spese ingenti per
lesecuzione di particolari prestazioni riabilitative non praticate sul territorio
nazionale, identificate con il metodo "Doman".
2. A tale fine, ai soggetti aventi titolo e che ne
facciano richiesta, viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la
permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni secondo le
modalità di cui al precedente articolo 3.
3. In questo caso particolare, dove necessaria è
la presenza di entrambi i genitori, eccezionalmente il rimborso è esteso per le spese
sostenute per i viaggi e la permanenza anche a questi ultimi, come indicato al precedente
articolo 3.
Art. 5
(Procedure per lerogazione)
1. Per lerogazione delle provvidenze di cui
alla presente legge fa fede lautorizzazione alle prestazioni rilasciata
dallAzienda Sanitaria Locale competente in conformità alle normative vigenti in
materia, per patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.
2. Per quanto concerne le residue patologie
elencate dalla presente legge e non previste quali prestazioni rimborsabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, lassistito deve presentare domanda corredata da certificazione
di un medico specialista della specifica patologia o, in sua assenza, di un medico
specialista in branca affine dellAzienda Sanitaria Locale di appartenenza, corredata
dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessità del ricorso alle
prestazioni sanitarie di alta specializzazione fuori regione.