RUBRICA 1^
      SERVIZI GENERALI
      Art. 1
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile
      1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa
      popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 50.000.000.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto
      1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000 
      3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 
      1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per 
      l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è 
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      2.500.000.000.
      4. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge
      regionale 28 marzo 1994, n. 12 "Istituzione e funzionamento del comitato  
      regionale per il servizio radiotelevisivo" è autorizzata per lesercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello
      stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
      Art. 1
      Bis.
       
      Art. 2
      1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di
      formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed
      altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15
      impiegato nella realizzazione del programma medesimo, è prevista, per l'anno 1999, salvo
      variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.
      2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione
      delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo
      2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il
      personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella
      gestione medesima è prevista, per l'anno 1999, salvo variazioni, in lire 9.500.000.000 da
      versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.
      3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio
      socio-psico-pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997,
      n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 22.000.000.000, con
      allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
      RUBRICA 2^
      TERRITORIO
      Art. 3
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni "Creazione di riserve naturali
      presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile
      1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.
      4. Per favorire laccesso degli enti locali e delle loro
      associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il
      finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
      regionale 31 luglio 1987, n. 24 è autorizzato per lesercizio finanziario 1999
      lulteriore limite dimpegno di lire 1.800.000.000, con allocazione al capitolo
      2211210 dello stato di previsione della spesa. 
      
      5. 
      Art. 4
      1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990,
      n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la
      trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1999 la spesa di lire 50.000.000.
      2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in
      materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 "Legge
      organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12 Legge 14 
      febbraio 1992, n. 225)", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la 
      spesa di lire 3.000.000.000.
      
      3.  
      
      4.
      5. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento
      dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi,
      Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa
      di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1999.
      6. Per le finalità di cui allart. 10 della legge
      regionale 29 novembre 1996, n. 35 "Costituzione dellAutorità di Bacino
      regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed
      integrazioni", è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1999.
      Art. 5
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo
      1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e
      private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive
      modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 150.000.000.000. Al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e
      private per l'anno 1999 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie
      autorizzate per lo stesso anno.
      2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985,
      n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a
      particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000.
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio
      1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e
      norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 250.000.000.
      5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996,
      n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del
      contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.000.000.000.
      6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli
      impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo
      2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
      7. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di
      cui allart. 7 della legge n. 305/89, relativi al programma triennale per la tutela
      dellambiente  area programmata "aree urbane", disinquinamento
      atmosferico ed acustico  il cui finanziamento è stato soppresso ai sensi
      dellart. 3, comma 1, della legge n. 549/95 e fatto confluire nel fondo perequativo
      di cui allart. 3, comma 2, della predetta normativa, è autorizzata la spesa
      complessiva, su base pluriennale, di lire 3.152.000.000, di cui lire 552.000.000 a carico
      del bilancio 1999, con allocazione al capitolo 2135212 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1999. 
      
      8. 
      Art. 6
      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità
      Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi
      dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento
      delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale
      31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione 
      residente.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo
      1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000
      3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 
      dello stato di
      previsione della spesa del bilancio 1999 sono destinati con deliberazione della Giunta
      Regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla
      Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno
      1998, definito in lire 
      15.144.160.000, per il finanziamento di progetti a sostegno
      dell'occupazione. 
      4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
      legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e
      disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
      5. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30
      luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      24.000.000.000 per la realizzazione di interventi per lattivazione di progetti
      socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1999.
      6. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000, con
      allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
      7. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5 ed
      entro i limiti della somma complessiva di lire 4.125.000.000, la Giunta regionale è
      autorizzata a finanziare i progetti non inseriti, per carenza di fondi, nel piano di
      ripartizione per lanno 1998   di cui allart. 6, comma 1, della legge
      regionale 30.7.1996, n. 18  nonché i progetti pervenuti allo stesso titolo entro il
      31.12.1998, in deroga al termine stabilito dallart. 3, comma 1, della stessa legge
      regionale 30.7.1996, n. 18. 
      Art. 7
      1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge
      regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di
      bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi
      stessi dal piano annuale di attuazione 1999, previsto dall'articolo 6 della stessa
      normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di
      cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli
      stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1999.
      2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge
      regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali
      in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      150.000.000.000.
      3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge
      regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al "Fondo regionale per la montagna"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con
      allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 
      4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella
      predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a
      concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1999, per un ammontare complessivo di
      lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1999. 
      5.
      Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione
      delle barriere architettoniche", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione
      della spesa del bilancio 1999.
      
      6.  
      
      7.
      
      8.  
      Art. 7 Bis
      1.
      2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la
      nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti delle ATERP, viene
      effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
      legge. Con la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti decadono
      automaticamente e senza ulteriori formalità i consigli di amministrazione, i collegi dei
      revisori dei conti e i direttori generali nominati a norma della legge 30 agosto 1996, n. 27 ed in carica alla stessa
      data. 
      Art. 7 Ter
      1.
      2. Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono
      abrogate.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
      decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
      4. I progetti sottoposti allesame della Consulta Tecnica
      Regionale e non esaminati entro il termine di cui al precedente comma 3, sono restituiti
      ai Comuni e alle Province secondo le rispettive competenze.
      
      Art. 7 Quater.
      RUBRICA 3^
      ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
      Art. 8
      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987,
      n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse
      locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      1.500.000.000.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 3.000.000.000.
      4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26
      aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza
      la spesa di lire 200.000.000.
      5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge
      regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali
      e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 200.000.000.
      6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale
      21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione
      Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
      10.000.000.
      Art. 9
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio
      1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per
      contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la
      criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 380.000.000.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 600.000.000
      3. Per le iniziative di cui alla legge 
      regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per 
      l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è 
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
      500.000.000.
      
      (-n.d.r.- Lo stanziamento complessivo è 
      trasferito al bilancio del Consiglio regionale, ai sensi della legge 
      regionale 26 gennaio 1986 n. 4)
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto
      1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su
      Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
      120.000.000.
      5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre
      1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia
      dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e
      promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 15.000.000.
      6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre
      1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi
      Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999
      la spesa di lire 130.000.000.
      7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre
      1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità
      calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 60.000.000.
      8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale
      8 gennaio 1990, n. 4 "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e
      comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 20.000.000.
      9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio
      1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica
      all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.
      10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge
      regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della
      Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa
      di lire 300.000.000.
      11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica
      di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      70.000.000.
      12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile
      1995, n. 24 "Contributo all' Associazione Teatro Calabria di Reggio 
      Calabria" è
      autorizzata per l 'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
      13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      199, n. 20 "Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la
      costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca
      d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      600.000.000.
      14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di
      Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      200.000.000.
      15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio
      Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      40.000.000.
      16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia
      industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in
      Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      35.000.000.
      17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è
      autorizzata per l' esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
      18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 30 "Contributo all' Associazione culturale AM International Pinacoteca arte
      contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l' esercizio finanziario
      1999 la spesa di lire 35.000.000.
      19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in
      Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      100.000.000.
      20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995,
      n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso
      Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      60.000.000.
      21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca
      Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      100.000.000.
      22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 28 "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival
      internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 500.000.000.
      
      23.  
      24. A valere sullo stanziamento previsto dal precedente comma 2
      la somma di lire 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto 
      predisposto dal Forum della donna albanese in collaborazione con il CRIC di Reggio
      Calabria  in favore di donne e bambini profughi del Kosovo accolti nelle città di
      Lac e Mamurras. 
      Art. 10
      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990,
      n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni
      amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio
      1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
      34.400.000.000.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre
      1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio
      Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      300.000.000.
      4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge
      regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in
      Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      150.000.000.
      5. Al fine di favorire la crescita culturale e professionale di
      giovani laureati calabresi e per accrescere le possibilità di occupazione e di sviluppo,
      è autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di lire
      10.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313102 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio 1999.
      6. La spesa di cui al precedente comma è destinata, sulla base
      di criteri da stabilire di concerto con le Università calabresi, al finanziamento di
      assegni di ricerca e di borse di studio per specializzazioni e alta formazione in favore
      di giovani laureati calabresi. Restano salvi i contributi di carattere pluriennale in
      essere e regolarmente concessi, già posti a carico dello stesso capitolo di bilancio.
      7. Con successivo provvedimento sarà disciplinata la
      possibilità di impiego nelle attività regionali dei giovani laureati formati e risultati
      più meritevoli, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6. 
      Art. 11
      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo
      studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio
      Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive
      modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 4.000.000.000.
      2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività
      dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore
      di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1999 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore
      dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza. 
      Art. 12
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre
      1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 5.000.000.000.
      2. Per favorire laccesso dei comuni alla concessione di
      mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di interventi in
      materia di edilizia scolastica ai sensi dellart. 9 bis della legge regionale 17
      ottobre 1997, n. 12 è autorizzato per lesercizio finanziario 1999 lulteriore
      limite dimpegno di lire 700.000.000, con allocazione al capitolo 3312202 dello stato
      di previsione della spesa del bilancio 1999.
      Art. 13
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre
      1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del
      tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 
      la spesa di lire
      1.500.000.000.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo
      1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
      850.000.000.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto
      1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio
      1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le
      persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1999.
      5. Al fine di accelerare la spesa inerente allattuazione
      del sottoprogramma 5 "Risorse umane" del Programma Operativo Plurifondo
      1994/1999, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 6.3.1995, i fondi
      rinvenienti a seguito di revoche di finanziamenti, a suo tempo concessi previo regolari
      bandi, possono essere riprogrammati ed utilizzati dalla Giunta regionale per interventi
      più coerenti con la programmazione regionale, nel rispetto delle decisioni e dei
      regolamenti comunitari. 
      RUBRICA 4^
      SICUREZZA SOCIALE
      Art. 14
      1. Ai fini della concessione del contributo regionale
      all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
      legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 300.000.000.
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione
      degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      100.000.000.
      3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma
      di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1999.
      Art. 15
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto
      1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 100.000.000.
      2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre
      1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO -Associazione Donatori di Midollo
      Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 70.000.000.
      Art. 16
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre
      1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio
      regionale della sezione italiana ciechi" e successive modificazioni ed integrazioni
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 250.000.000.
      2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
      previsti dall'art. 5 della legge 4.3.1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da
      tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
      oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo
      imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1999. 
      Art. 17
      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale
      26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni
      socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      53.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali.
      2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento
      delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della
      autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle
      misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario.
      Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.
      3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995,
      n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni
      di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      500.000.000.
      4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario
      1999, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle
      strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti
      dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la
      Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21. 
      5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili
      nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
      per l'anno 1999 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per
      l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello
      stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
      6. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di
      lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle
      donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera
      della Giunta regionale.
      
      7.  
      
      8. 
      
      9.  
       
      Art. 18
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno
      1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
      550.000.000.
      Art. 19
      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge
      regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000.
      Art. 20
      1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c),
      d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n.
      17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      3.300.000.000.
      2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e
      b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore
      della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1999 la spesa di lire 
      1.200.000.000.
      3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990,
      n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 646.000.000.
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio
      1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e
      Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 50.000.000.
      5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale
      25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni
      di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.