RUBRICA 5^
      AGRICOLTURA
      Art. 21
      1. Per le iniziative relative alla divulgazione in
      agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000.
      2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla
      concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile
      1996, n. 5, così come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4, è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.500.000.000.
      3. Al fine di garantire lerogazione dellindennità
      compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è
      autorizzata per lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.500.000.000, con
      allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della 
      spesa del bilancio 1999. 
      Art. 22
      1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge
      regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito
      agrario e di esercizio " e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 
      3.000.000.000.
      2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge
      regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" e successive
      modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 2.000.000.000.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre
      1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento
      dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 950.000.000. 
      Art. 23
      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della
      Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34
      della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1999 la spesa di lire 1.500.000.000.
      2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli
      interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in
      conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche -
      previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno
      1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      250.000.000.
      3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al
      precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
      Art. 24
      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della
      Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in
      Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre
      1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      64.500.000.000. 
      2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa
      inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex
      ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli
      artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.
      3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA
      (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario
      per l'anno 1999, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo
      mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è
      subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1998.
      Art. 25
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della
      Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 150.000.000.
      2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale
      25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della
      pesca", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      3.000.000.000.
      3. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 settembre
      1984, n. 29 "Norme per lo sviluppo dellapicoltura", è autorizzata per
      lesercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.
      Art. 26
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio
      1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
      2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre
      1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei
      produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
      spesa di lire 150.000.000.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto
      1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della
      vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 500.000.000.
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio
      1981, n. 8 "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a
      partecipazione di giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa
      di lire 1.000.000.000.
      Art. 27
      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1986,
      n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per 
      l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 
      14.000.000.000.
      (-n.d.w.- della somma 
      prevista al comma precedente, 10.000.000.000 sono destinati 
      all'adeguamento igienico-sanitario delle aziende e degli allevamenti ai 
      sensi del DPR 14 gennaio 1977, n. 54)
      2. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975,
      n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di
      bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 
      
      15.000.000.000.
      3. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 settembre
      1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive
      modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 1.100.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1999.
      4. Per le finalità di cui alla legge regionale 22 dicembre
      1989, n. 13 "Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e lincremento
      della coltura del cedro (citrus medica)" è autorizzata per lesercizio
      finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 5223202 dello
      stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 
      Art. 28
      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
      interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui
      all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 8.000.000.000.
      2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
      interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione
      agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 -
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000.
      3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel
      settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire
      2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio 1999.
      4. Per le finalità di cui allarticolo 8 della legge
      regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della cooperazione agricola" così come
      sostituito dallarticolo 29, comma 7, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 2.000.000.000.
      Art. 29
      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla
      legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 700.000.000.
      2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al
      precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno
      1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà
      diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di
      lire 400.000.000.
      4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
      interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà
      diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 7.300.000.000.
      5. Al fine di accelerare la spesa inerente allattuazione
      del Programma Leader II regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
      82 del 14.3.1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare allo stesso le eventuali
      variazioni ed integrazioni, anche di natura organizzativa, in coerenza a quanto stabilito
      dal Comitato di sorveglianza e dalle relative decisioni comunitarie. 
      RUBRICA 6^
      ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE
      Art. 30
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile
      1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
      600.000.000.
      
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