LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 41
Ricostituzione Commissione regionale Consiliare per le Riforme Istituzionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 dic. 1995, n. 135)Art. 1
Istituzione e composizione1. È ricostituita la Commissione Consiliare per le Riforme Istituzionali.
2. La Commissione è composta, nominata ed organizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale 9 settembre 1994, n. 21.
3. La Commissione può avvalersi della presenza di un rappresentante della Confederazione Calabrese delle autonomie, organismo di coordinamento delle associazioni degli Enti locali in Calabria, per i compiti di cui al comma 1 lettera c ) del successivo articolo 2.
Art. 2
Finalità1. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio regionale i provvedimenti necessari per:
a) elaborare il nuovo statuto regionale;
b) redigere il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale;
c)predisporre un provvedimento legislativo organico di riordino territoriale dei comuni e di devoluzione delle funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali.
Art. 3
Organizzazione1. La Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
2. Per il funzionamento della commissione valgono le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario della Commissione compete, limitatamente alla durata dell'incarico, l'indennità rispettivamente prevista per il Presidente, per il Vice Presidente e per il Segretario delle altre Commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n.10.
Art. 4
Durata1. La Commissione ha durata di 12 mesi e formula le prime proposte al Consiglio regionale entro 4 mesi dal suo insediamento.
2. È facoltà del Presidente del Consiglio, prorogare tale termine per altri 12 mesi a richiesta motivata del Presidente della Commissione stessa.
Art. 5
Personale e strutture1. (Personale e strutture). È istituita una struttura di supporto della Commissione, cui compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la relazione dei verbali, la cura dei rapporti con la Giunta regionale, le altre regioni e gli enti interessati, l'assicurazione dei necessari rapporti con il Governo e le Camere; la raccolta, la classificazione e l'istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento dell'attività, propria della Commissione e l'assistenza dei Consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione delle proposte.
2. L'ufficio di Presidenza provvede:
- alla costituzione della struttura di supporre con personale del ruolo del Consiglio regionale, nonché alla assegnazione di idonei locali ed attrezzature;
- alla costituzione di una struttura di diretta collaborazione alla Presidenza della Commissione, composta da due unità di personale tratte dal ruolo del consiglio regionale o della Giunta o di altre amministrazioni pubbliche;
- previa intesa con almeno i due terzi dei componenti la Commissione a chiamare a far parte della stessa, in qualità di consulenti, esperti di particolare qualificazione.
Art. 6
Norma Finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con i fondi già iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario e con quelli che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio per il 1996 e anni successivi.