LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1995, n. 41
Ricostituzione Commissione regionale Consiliare per le Riforme Istituzionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 dicembre 1995, n. 135)
Art. 1
Istituzione e composizione1. E' ricostituita la Commissione Consiliare per le Riforme Istituzionali.
2. La Commissione e' composta, nominata ed organizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale 9 settembre 1994, n. 21.
3. La Commissione può avvalersi della presenza di un rappresentante della Confederazione Calabrese delle autonomie, organismo di coordinamento delle associazioni degli Enti locali in Calabria, per i compiti di cui al comma 1 lettera c ) del successivo articolo 2.Art. 2
Finalità1. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio regionale i provvedimenti necessari per:
a) elaborare il nuovo statuto regionale;
b) redigere il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale;
c)predisporre un provvedimento legislativo organico di riordino territoriale dei comuni e di devoluzione delle funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali.Art. 3
Organizzazione1. La Commissione e' insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
2. Per il funzionamento della commissione valgono le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario della Commissione compete, limitatamente alla durata dell'incarico, l'indennità rispettivamente prevista per il Presidente, per il Vice Presidente e per il Segretario delle altre Commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n.10.Art. 4
Durata1. La Commissione ha durata di 12 mesi e formula le prime proposte al Consiglio regionale entro 4 mesi dal suo insediamento.
2. E' facoltà del Presidente del Consiglio, prorogare tale termine per altri 12 mesi a richiesta motivata del Presidente della Commissione stessa.Art. 5
Personale e strutture1. E' istituita una struttura di supporto cui compete:
a) la predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute, la cura dei rapporti con la Giunta regionale, le altre regioni e gli Enti interessati; l'assicurazione dei necessari rapporti con i Governi e con le Camere;
la raccolta, la classificazione e l'istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento dell'attività propria della commissione e l'assistenza dei consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione delle proposte.
b) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede all'assegnazione delle strutture di supporto di personale del ruolo del Consiglio regionale, di locali ed attrezzature oltre che di esperti nominati su indicazione della Giunta regionale o della Commissione.Art. 6
Norma Finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con i fondi gia' iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario e con quelli che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio per il 1996 e anni successivi.