(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 25
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.
(Pubbl. in Boll Uff. 3 maggio 1995, n. 50)

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuitā dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate alla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'art. 6.

Art. 3

1. Allo scopo di assicurare la continuitā di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, giā assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'art. 22 del la legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, art. 22,legge regionale 19.04.1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

1. La presente legge regionale č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.