(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 25
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in
materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.
(Pubbl. in Boll Uff. 3 maggio 1995, n. 50)
Art. 1
1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari
Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'art. 8 della legge
regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuitā dei finanziamenti ordinari tenuto
conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli
interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.
Art. 2
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi
e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge
regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche,
potranno essere assegnate alla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte
provinciali di cui all'art. 6.
Art. 3
1. Allo scopo di assicurare la continuitā di funzionamento dei Centri Sistemi
Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente
al ruolo regionale, giā assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi
dell'art. 22 del la legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle
dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo
assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, art. 22,legge
regionale 19.04.1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.
Art. 4
Art. 5
Art. 6
1. La presente legge regionale č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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