LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, n. 25
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1995, n. 50)
Art. 11. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuitą dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.
Art. 21. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate alla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'art. 6.
Art. 31. Allo scopo di assicurare la continuitą di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, gią assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'art. 22 del la legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, art. 22,legge regionale 19.04.1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.
Art. 41. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 17/85 e' aggiunto l'art. 9/bis: "Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali.
2. Tali organismi assicurano in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:
a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;
b) programmi di attivitą finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;
c) programmi di istituzione e potenzia mento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;
d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85.
Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.
3. E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi".Art. 51. Il comma 5° dell'art. 13 della legge regionale numero 17/85 e' cosi' modificato:
"sono soppresse le parole "... nella fase di avviamento".Art. 61. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il gior no successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.