LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, n. 25
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1995, n. 50)

 

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuitą dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate alla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'art. 6.

Art. 3

1. Allo scopo di assicurare la continuitą di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, gią assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'art. 22 del la legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, art. 22,legge regionale 19.04.1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

Art. 4

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 17/85 e' aggiunto l'art. 9/bis: "Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali.

2. Tali organismi assicurano in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:
a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;
b) programmi di attivitą finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;
c) programmi di istituzione e potenzia mento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;
d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85.
Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.

3. E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi".

Art. 5

1. Il comma 5° dell'art. 13 della legge regionale numero 17/85 e' cosi' modificato:
"sono soppresse le parole "... nella fase di avviamento".

Art. 6

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il gior no successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.