(Aggiornata alla legge regionale n. 7/04)

 

 

(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 11
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 apr. 1995 n. 40)

Art. 1
Oggetto delle tasse

1.  I provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata "tariffa", adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti Locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella "tariffa".

Art. 2
Obbligo del pagamento

1.  La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

2.  La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

3.  La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla "tariffa".

4.  Nei casi espressamente indicati nella "tariffa", gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella "tariffa" stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

5.  Ove la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.

Art. 3
Modalità di pagamento

1.  Le tasse sulle concessioni regionali vengono corrisposte mediante versamento negli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione, anche nel caso di atti e provvedimenti emessi dagli Enti Locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.

Art. 4
Riscossione coattiva

1.  Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali, delle relative soprattasse ed accessori si applicano le disposizioni del D.P.R. 28. 01.1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento

1.  Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.

Art. 6
Sanzioni

1.  Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto il provvedimento ovvero assolta la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa.

2.  Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3.  Salvo che non sia diversamente disposto dalla "tariffa", nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7
Accertamento e definizione delle violazioni

1.  Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente del la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti Uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

2.  I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti all'Ufficio del Registro ed all'Intendenza di Finanza, rispettivamente il competente Settore Tributi e Contenzioso Tributario della Regione ed il Presidente della Giunta regionale.

Art. 8
Riscossione delle sanzioni e soprattasse

1.  Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento su apposi ti conti correnti postali.

Art. 9
Ricorsi amministrativi

1.  Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa prevista al 3° comma dell'art. 16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento al Presidente della Giunta regionale.

2.  Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche nel Settore Tributi e Contenzioso Tributario ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante o agli altri obbligati. La decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva, come previsto dal citato art. 16 della legge n. 408/1990.

3.  Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro 180 giorni dalla no tifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal 60° giorno dalla notifica del ricorso.

Art. 10
Delega

1.  Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti dell'Assessorato competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Art. 11
Decadenza e rimborsi

"1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. "

2.  In caso di versamento di tassa non dovuta può essere richiesta la restituzione, con istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decorrenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento, ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o provvedimento richiesto.

3.  Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al 1° comma, l'atto o provvedimento per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12
Meccanizzazione

1.  Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali e relativo contenzioso, sarà meccanizzato a cura del C.E.D. della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno forniti dal competente Settore Tributi.

Art. 13
Arrotondamento

1.  L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.

Art. 14
Anagrafe tributaria regionale

1.  Gli uffici regionali e gli Enti cui compete il rilascio degli atti e dei provvedimenti, elencati nella "tariffa", sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio, copia ed ogni loro variazione al Settore Tributi della Regione.

2.  Ogni atto o provvedimento deve contenere, espressamente, fra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio, nonché la relativa somma corrisposta.

Art. 15
Norme abrogative

1.  È abrogata la legge regionale 25.08.1987, n. 25 e l'art. 1 della legge regionale 27.03.1991, n. 4, nonché le al tre disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che siano in contrasto o comunque non compatibili con le norme della presente legge.

Art. 16
Rinvio alle norme legislative dello Stato

1.  Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle con cessioni governative.

Art. 17
Entrata in vigore

1.  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.