LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, n. 11
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 apr. 1995 n. 40)
Art. 1
Oggetto delle tasse
1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni statali
e regionali, di seguito denominata "tariffa", adottati dalla Regione
nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti Locali nell'esercizio delle funzioni
regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella
misura e con le modalità indicate nella "tariffa".
Art. 2
Obbligo del pagamento
1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta
non oltre la consegna di esso all'interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di
nuovo posti in essere.
3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini
stabiliti dalla "tariffa".
4. Nei casi espressamente indicati nella "tariffa", gli atti, la cui validità
sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine
stabilito nella "tariffa" stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale
l'atto è stato emesso.
5. Ove la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è
desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo
anno per il quale il tributo è dovuto.
Art. 3
Modalità di pagamento
1. Le tasse sulle concessioni regionali vengono corrisposte mediante versamento negli
appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione, anche nel caso di
atti e provvedimenti emessi dagli Enti Locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad
essi delegate.
Art. 4
Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali, delle relative
soprattasse ed accessori si applicano le disposizioni del D.P.R. 28. 01.1988, n. 43 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento
1. Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali
sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.
Art. 6
Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento
soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto il provvedimento
ovvero assolta la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di
legge, è soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della
tassa evasa.
2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali
senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni
nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative,
oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla "tariffa", nel caso di mancato
pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al
primo comma, si incorre:
a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta
giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine
di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
Art. 7
Accertamento e definizione delle violazioni
1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi
previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche,
ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente del la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale
tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè
limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti Uffici regionali, da
qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai
quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei
provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive
modificazioni, intendendosi sostituiti all'Ufficio del Registro ed all'Intendenza di
Finanza, rispettivamente il competente Settore Tributi e Contenzioso Tributario della
Regione ed il Presidente della Giunta regionale.
Art. 8
Riscossione delle sanzioni e soprattasse
1. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale
per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse
dalla Tesoreria regionale mediante versamento su apposi ti conti correnti postali.
Art. 9
Ricorsi amministrativi
1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa prevista al 3° comma
dell'art. 16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi
di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di
pagamento al Presidente della Giunta regionale.
2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche nel Settore
Tributi e Contenzioso Tributario ed al concessionario della riscossione, non sospende
l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio
com- petente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in
parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante o
agli altri obbligati. La decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva,
come previsto dal citato art. 16 della legge n. 408/1990.
3. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può
proporre entro 180 giorni dalla no tifica della decisione del Presidente della Giunta
regionale o, in mancanza di questa, dal 60° giorno dalla notifica del ricorso.
Art. 10
Delega
1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti dell'Assessorato
competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.
Art. 11
Decadenza e rimborsi
1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito
entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata
commessa la violazione.
2. In caso di versamento di tassa non dovuta può essere richiesta la restituzione, con
istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decorrenza di
tre anni a decorrere dal giorno del versamento, ovvero dalla comunicazione del rifiuto
dell'atto o provvedimento richiesto.
3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al 1° comma, l'atto o provvedimento
per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista
efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute
le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 12
Meccanizzazione
1. Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali e relativo contenzioso,
sarà meccanizzato a cura del C.E.D. della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso
saranno forniti dal competente Settore Tributi.
Art. 13
Arrotondamento
1. L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità
variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.
Art. 14
Anagrafe tributaria regionale
1. Gli uffici regionali e gli Enti cui compete il rilascio degli atti e dei provvedimenti,
elencati nella "tariffa", sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di rilascio, copia ed ogni loro variazione al Settore Tributi della Regione.
2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, espressamente, fra l'altro, gli estremi del
versamento della tassa di rilascio, nonchè la relativa somma corrisposta.
Art. 15
Norme abrogative
1. È abrogata la legge regionale 25.08.1987, n. 25 e l'art. 1 della legge regionale
27.03.1991, n. 4, nonchè le al tre disposizioni in materia di tasse sulle concessioni
regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge
regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che siano in contrasto o comunque non compatibili con le
norme della presente legge.
Art. 16
Rinvio alle norme legislative dello Stato
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni
regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle con cessioni governative.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
|