1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie
Locali e le rispettive sedi sono quelli definiti dalla legge regionale 13 aprile 1992, n.
3 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente
della Giunta regionale sono costituite in Azienda ospedaliera con personalità giuridica e
con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
i seguenti complessi ospedalieri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) Azienda ospedaliera di Catanzaro: Presidio Ospedaliero "A. Pugliese" e
Presidio Ospedaliero "G. Ciaccio";
b) Azienda ospedaliera di Cosenza: Presidio Ospedaliero "dell'Annunziata",
Presidio Ospedaliero "M. Santo" e Presidio Ospedaliero di Rogliano";
c) Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti "G. Melacrino"
"F. Bianchi" e Presidio Ospedaliero "E.Morelli".
2.Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita in Azienda ospedaliera
il Presidio Ospedaliero "Mater Domini" di Catanzaro, in cui insiste la
prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Reggio Calabria.
3.Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni ed il
personale da assegnare alle Aziende ospedaliere di cui ai precedenti commi sono
individuati con provvedimento della Giunta regionale sentiti i commissari straordinari
della Unità Sanitaria Locale interessata, sulla base della proposta formulata da
commissari ad acta espressamente incaricati.
1.Con successiva legge, da approvarsi entro il 15 novembre 1994, saranno disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere.