(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1994, n. 26
Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 novembre 1994, n. 103)

Art. 1

1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali e le rispettive sedi sono quelli definiti dalla legge regionale 13 aprile 1992, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono costituite in Azienda ospedaliera con personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i seguenti complessi ospedalieri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) Azienda ospedaliera di Catanzaro: Presidio Ospedaliero "A. Pugliese" e Presidio Ospedaliero "G. Ciaccio";

b) Azienda ospedaliera di Cosenza: Presidio Ospedaliero "dell'Annunziata", Presidio Ospedaliero "M. Santo" e Presidio Ospedaliero di Rogliano";

c) Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti "G. Melacrino" "F. Bianchi" e Presidio Ospedaliero "E.Morelli".

2.Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita in Azienda ospedaliera il Presidio Ospedaliero "Mater Domini" di Catanzaro, in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Reggio Calabria.

3.Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni ed il personale da assegnare alle Aziende ospedaliere di cui ai precedenti commi sono individuati con provvedimento della Giunta regionale sentiti i commissari straordinari della Unità Sanitaria Locale interessata, sulla base della proposta formulata da commissari ad acta espressamente incaricati.

Art. 3

Art. 4

1.Con successiva legge, da approvarsi entro il 15 novembre 1994, saranno disciplinati l'organizzazione, il funzionamento, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.