LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1994, n. 26
Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 novembre 1994, n. 103)
Art. 11. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali e le rispettive sedi sono quelli definiti dalla legge regionale 13 aprile 1992, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21. In attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono costituite in Azienda ospedaliera con personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i seguenti complessi ospedalieri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) Azienda ospedaliera di Catanzaro: Presidio Ospedaliero "A. Pugliese" e Presidio Ospedaliero "G. Ciaccio";
b) Azienda ospedaliera di Cosenza: Presidio Ospedaliero "dell'Annunziata", Presidio Ospedaliero "M. Santo" e Presidio Ospedaliero di Rogliano";
c) Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti "G. Melacrino" "F. Bianchi" e Presidio Ospedaliero "E.Morelli".
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita in Azienda ospedaliera il Presidio Ospedaliero "Mater Domini" di Catanzaro, in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Reggio Calabria.
3. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni ed il personale da assegnare alle Aziende ospedaliere di cui ai precedenti commi sono individuati con provvedimento della Giunta regionale sentiti i commissari straordinari della Unità Sanitaria Locale interessata, sulla base della proposta formulata da commissari ad acta espressamente incaricati.Art. 31. I direttori generali delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con le modalità e le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio regionale.
Art. 41. Con successiva legge, da approvarsi entro il 15 novembre 1994, saranno disciplinati l'organizzazione, il funzionamento, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere.
Art. 51. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.