1. La normativa regionale vigente per le opere soggette all'esame del comitato
regionale tecnico-amministrativo è così modificata:
a) gli importi di cui alla lettera c) dell'art. 3 della legge regionale 30.05.1983, n. 18,
sono rispettivamente elevati a lire 1.500.000.000 ed a lire 500.000.000;
b) gli importi di cui alle lettere b), f) e g) dell'art. 3 della legge regionale
30.05.1983, n. 18, sono rispettivamente elevati a lire 100.000.000, lire 1.500.000.000 e
lire 1.500.000.000;
c) il limite di lire 500.000.000 di cui all'art. 13 della legge regionale 30.05.1983, n.
18, è elevato a lire 1.500.000.000;
d) il limite di importo di lire 300.000.000, fissato con il terzo comma dell'art. 9 della
legge regionale 31.07.1987, n. 24, è elevato a lire 2.500.000.000.