(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1994, n. 17
Snellimento delle  procedure  previste  dalla  legge 2 febbraio  1974,  n. 64,  per costruzioni in zone sismiche.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 luglio 1994, n. 77)

 

Art. 1 (Abrogato)

Art. 2     ""

Art. 3     ""

Art. 4    ""

Art. 5    ""

Art. 6    ""

Art. 7    ""

Art. 8    ""

Art. 9    ""

Art. 10   ""

Art. 11   ""

Art. 12   ""

Art. 13
(Compiti del C.R.T.A.)

1. La normativa regionale vigente per le opere soggette all'esame del comitato regionale tecnico-amministrativo è così modificata:

a) gli importi di cui alla lettera c) dell'art. 3 della legge regionale 30.05.1983, n. 18, sono rispettivamente elevati a lire 1.500.000.000 ed a lire 500.000.000;

b) gli importi di cui alle lettere b), f) e g) dell'art. 3 della legge regionale 30.05.1983, n. 18, sono rispettivamente elevati a lire 100.000.000, lire 1.500.000.000 e lire 1.500.000.000;

c) il limite di lire 500.000.000 di cui all'art. 13 della legge regionale 30.05.1983, n. 18, è elevato a lire 1.500.000.000;

d) il limite di importo di lire 300.000.000, fissato con il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 31.07.1987, n. 24, è elevato a lire 2.500.000.000.