LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1994, n. 17
Snellimento delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per costruzioni in zone sismiche.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 luglio 1994, n.77)

 

Art. 1
(Ambito d'applicazione)

1. In attuazione dell'art. 20, II comma, della legge 10.12.1981, n. 741, nelle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 3 della legge 02.02.1974, n. 64,si devono osservare le norme della presente legge per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Art. 2
(Denuncia dei lavori e deposito del progetto)

1. Chiunque intenda procedere a nuove costruzioni, ristrutturazioni o sopraelevazioni, nonché a lavori di adeguamento e miglioramento sismico, prima dello inizio dei lavori, è tenuto a farne denuncia, depositando in duplice copia presso il Settore Tecnico decentrato regionale, competente per territorio, il progetto esecutivo delle opere e gli allegati secondo le modalità precisate nel successivo art. 3.

2. Nella denuncia devono essere indicati il nome e l'indirizzo del richiedente, del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

3. L'attestazione di avvenuto deposito del progetto esonera dall'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge 02.02.1974, n. 64, fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.

4. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre deve essere oggetto di variante progettuale da depositare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.

5. Il Settore Tecnico decentrato regionale acquisisce gli atti, riportando gli estremi in appositi registri-protocollo accerta la completezza degli atti presentati e, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, restituisce una copia del progetto e degli allegati con l'attestazione di avvenuto deposito debitamente firmato dall'Ingegnere Capo o da un suo delegato e dal funzionario che ha effettuato il controllo.

6. Una copia dell'attestato di avvenuto deposito sarà fatta pervenire, a cura del richiedente, al Sindaco del Comune nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera, per i provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge n. 64/1974.

7. Qualora la pratica sia ritenuta incompleta, nello stesso termine prescritto per il rilascio dell'attestazione, il Settore Tecnico decentrato regionale provvederà alla restituzione al richiedente degli atti, ad esclusione della domanda, specificando i documenti e/o gli elaborati mancanti. Detta comunicazione sospende a tutti gli effetti la denuncia dei lavori fino alla regolarizzazione degli atti, ed il nuovo termine per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito decorre dalla data di acquisizione al protocollo degli atti integrati.

8. Il titolare del progetto è obbligato a comunicare per iscritto, al competente Settore Tecnico decentrato regionale la data di inizio dei lavori.

9. Il progetto con gli allegati, muniti dall'attestazione di avvenuto deposito, devono essere custoditi in cantiere a disposizione del personale di vigilanza.

Art. 3
(Adempimenti legge 05.11.1971, n. 1086)

1. A richiesta del costruttore, la denuncia ed il deposito di cui al precedente art. 2, sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 05.11.1971, n.1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art. 4 della medesima legge.

2. Sono esonerati dal deposito di cui al comma 1 le opere eseguite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge n.1086/1971.

3. Nel caso in cui il costruttore non si avvalga di quanto disposto al precedente comma, il Settore Tecnico decentrato regionale competente accetterà il deposito con le procedure e le modalità di cui alla presente legge, e formerà un unico fascicolo con la denuncia di cui al precedente art. 2.

Art. 4
(Progetto ed allegati)

1. Il progetto, firmato nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, iscritti negli albi professionali, non ché dal direttore dei lavori e dal committente, deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell'art.17 della legge 02.02.1974 n. 64, e deve comprendere tutti gli altri elaborati richiesti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della medesima legge.

2. Allo stesso progetto deve essere allegata una dichiarazione nella quale il tecnico progettista, sotto la propria responsabilità, attesta che il progetto è stato redatto in conformità della legge n. 64/1974 e dei successivi decreti ministeriali, che lo stesso è corrispondente a quello presentato ai fini dell'autorizzazione o della concessione edilizia, non ché la classificazione dell'opera ad una delle due categorie di cui al successivo art. 5.

3. I calcoli statistici, se eseguiti a mezzo di elaboratore elettronico, devono indicare, fra l'altro, le ipotesi di calcolo, gli schemi statici assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

Art. 5
(Controlli)

1. Il Servizio Tecnico Regionale Decentrato competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati eseguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 02.02.1974, n. 64.

2. Il controllo è effettuato con metodo a campione sia dei progetti delle opere che dei lavori in corso, secondo le modalità e le procedure previste nel Regolamento di attuazione.

Art. 6
(Collaudatore)

1. La scelta del collaudatore deve avvenire secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 7 della legge n.1086/1971. Gli ordini professionali, nella individuazione delle terne di propria competenza, sono tenuti ad assumere un equo criterio di rotazione tra i professionisti aventi i requisiti previsti dalla legge.

2. A conclusione dell'opera, il collaudatore rilascia il certificato di collaudo statico, previsto dall'art. 7 della legge n. 1086/1971.

3. Per le opere e gli edifici per i quali, a norma del Regolamento di attuazione, è obbligatoria la nomina del collaudatore in corso d'opera aventi i requisiti previsti dalla legge n. 1086/1971, il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7
(Responsabilità)

1. Il progettista ha la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge 02.02.1974, n. 64, e nei decreti ministeriali di cui agli art. 1 e 3 della stessa legge.

2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l'opera sia realizzata in conformità al progetto depositato. Il direttore dei lavori ed il collaudatore, nel redigere rispettivamente la relazione a struttura ultimata ed il collaudo statico di cui all'art. 6 e dall'art. 7 della legge n. 1086/1971 devono anche attestare che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le buone regole della arte.

4. Il collaudatore in corso d'opera, ove previsto, oltre agli adempimenti di cui alla legge 1086/1971 ed ai successivi decreti ministeriali d'attuazione, deve verificare l'esattezza dell'impostazione statica del progetto con riferimento particolare a quanto contenuto nella legge n. 64/1974 e successivi decreti ministeriali.

Art. 8
(Repressione delle violazioni)

1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell'art. 29 della legge 02.02.1974, n. 64 non ché il collaudatore di cui all'art. 6, appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, compilano processo verbale di contravvenzione trasmettendolo al Sindaco, non ché al Settore Tecnico Decentrato regionale e alla Procura competente per territorio. Le funzioni perla repressione delle violazioni non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della legge n. 64/1974.

Art. 9
(Utilizzazione degli edifici)

1. Il rilascio della licenza d'uso e della licenza di abitabilità da parte degli enti competenti è condizionato all'esibizione di un certificato che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 64/1974, attesti la perfetta rispondenza dell'opera alle norme antisismiche. Tale certificato è rilasciato dal Settore Tecnico Regionale competente soltanto in quei casi in cui si è proceduto ad uno dei controlli diretti a termini del precedente art. 5.

2. Negli altri casi è valido il certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n. 1086/1971, integrato dal collaudatore con la dichiarazione di rispondenza dell'opera collaudata alla normativa antisismica per come previsto dall'art. 28 della legge n. 64/1974. Tale certificato dovrà essere comunque munito dell'attestato di avvenuto deposito.

Art. 10
(Sanzioni)

1. Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi n. 64/74, n. 1086/1971 e n. 47/1985.

Art. 11
(Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti)

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, deve essere elaborato uno studio geologico da parte dell'ente interessato, che è parte integrante degli elaborati di piano.

2. Lo studio geologico definirà i lineamenti geo morfologici del territorio e la loro tendenza evolutiva, i caratteri stratigrafici e strutturali, il grado di alterazione, la franosità, la degradabilità e la fessurazione degli ammassi rocciosi, non ché lo schema idrogeologico.

3. Per le zone in pendio sarà valutatala stabilità d'insieme con riferimento alla condizione preesistente ed a seguito degli interventi previsti dal piano.

4. Lo studio dovrà contenere la caratterizzazione geotecnica dei terreni atta a definire le proprietà fisico-meccaniche e dinamiche dei principali tipi litologici; i dati saranno ottenuti tramite indagini in sito ed in laboratorio secondo gli appropriati metodi della geognostica e della geotecnica in relazione al tipo di terreno indagato ed alle sue caratteristiche.

5. Dovranno essere individuati quei siti che per le loro caratteristiche litologiche ed idrogeologiche possono dar luogo a fenomeni di liquefazione.

6. Le verifiche geologiche e geotecniche comprendono l'accertamento delle modifiche che il sistema di opere previste dal piano possano indurre nelle aree e devono precisare se le condizioni locali impongono l'adozione di soluzioni e procedimenti costruttivi di particolare onerosità.

7. L'insieme dei dati e delle notizie su elencati, integrati con dati geosismici rilevati anche in sito, dovrà consentire l'individuazione di zone omogene e per quanto riguarda il comportamento inprospettiva geologico-tecnica (zona-zione) e dovrà essere specificata la natura del rischio.

8. Lo studio geologico di cui al presente articolo è richiesto anche nel caso di varianti sostanziali dello strumento urbanistico vigente, limitatamente alle zone per le quali è prevista una variazione d'uso rispetto a quella originaria, con conseguente modifica dell'assetto geostatico.

Art. 12
(Procedura)

1. Il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974 è espresso, entro 60giorni dalla ricezione degli atti, dal Settore Tecnico Decentrato Regionale competente sulla scorta degli elaborati urbanistici e geologico-tecnici predisposti dall'ente interessato.

2. Il Settore Tecnico Decentrato Regionale si esprimerà sulla compatibilità tra le previsioni urbanistiche, i contenuti ed i risultati delle indagini.

3. Il parere evidenzierà in particolare modo le eventuali prescrizioni relative alle aree interessate dall'urbanizzazione. Nelle zone agricole saranno indicate eventuali prescrizioni relative alle proposte sull'uso del territorio, anche in relazione alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

Art. 13
(Compiti del C.R.T.A.)

1. La normativa regionale vigente per le opere soggette all'esame del comitato regionale tecnico-amministrativo è così modificata:
a) gli importi di cui alla lettera c) dell'art. 3 della legge regionale 30.05.1983, n. 18, sono rispettivamente elevati a lire 1.500.000.000 ed a lire 500.000.000;
b) gli importi di cui alle lettere b), f) e g) dell'art. 3 della legge regionale 30.05.1983, n. 18, sono rispettivamente elevati a lire 100.000.000, lire 1.500.000.000 e lire 1.500.000.000;
c) il limite di lire 500.000.000 di cui all'art. 13 della legge regionale 30.05.1983, n. 18, è elevato a lire 1.500.000.000;
d) il limite di importo di lire 300.000.000, fissato con il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 31.07.1987, n. 24, è elevato a lire 2.500.000.000.

Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Per le richieste di autorizzazione preventive di cui all'art. 18 della legge n. 64/1974, avanzate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, resta ferma la competenza regionale fino ad ora esercitata.

Art. 15
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.