(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 11 luglio 1994, n. 16
Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli strumenti urbanistici ed
accelerazione delle procedure per la loro formazione.
(Pubbl. in Boll. Uff.14 Luglio 1994, n.77)
Art. 1
1. In applicazione dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 10.11.1978, n. 702,
convertito dalla legge 08.01.1979, n. 3, il termine entro il quale la Regione approva gli
strumenti urbanistici adottati con l'esame delle osservazioni da parte di Consigli
comunali viene fissato in 180 giorni, dalla data di ricevimento.
2. La decorrenza di detto termine, fatto salvo quanto previsto dal II comma del successivo
articolo 2, comporta la tacita approvazione degli strumenti urbanistici e di essa prende
atto entro i successivi 15 giorni il Consiglio comunale interessato, la cui deliberazione
viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel foglio Annunzi Legali della
Provincia.
3 Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritardi o ometta di deliberare, il
Comitato regionale di controllo, su richiesta di chiunque possa avervi interesse, provvede
ai sensi dell'art.34 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12.
Art. 2
1. L'assessorato regionale all'Urbanistica istruisce, entro 45 giorni dalla
data di ricevimento, lo strumento urbanistico in esame.
2. La richiesta di atti o documenti integrativi in sede di istruttoria, sospende i termini
di cui al comma precedente Il Comune è tenuto all'invio degli atti richiesti entro 30
giorni.
3. Trascorsi i termini di cui al 1° comma, lo strumento urbanistico in esame dovrà
essere inviato, da parte del Dirigente Responsabile del Settore, alla Commissione
Urbanistica Regionale di cui al successivo art. 3 per il richiesto parere da esprimersi
entro 30 giorni. Trascorso tale termine il parere si intende tacitamente espresso ai fini
della approvazione dello strumento.
Art. 3
1. Presso l'Assessorato all'Urbanistica è istituita una commissione
urbanistica cui è affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del
territorio ed in particolare di esprimere parere sui seguenti strumenti:
P.T.R. - Piano territoriale regionale;
P.T.P. - Piano territoriale paesistico;
P.R.G. - Piano regolatore generale;
P.R.G.I.- Piano regolatore generale intercomunale;
R.E.e P.F. - Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione;
R.E.e P.F.I. - Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione Intercomunale;
P.R. - Piano di ricostruzione.
2. La Commissione Urbanistica regionale (C.U.R.) è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede e che può delegare l'Assessore
competente;
b) il Dirigente del settore "Strumenti Urbanistici e vigilanza della
Regione"(sett. 25), che presiede in caso di assenza o di impedimento del Presidente o
del suo delegato;
c) il Dirigente del settore "Affari giuridico-amministrativi dell'area funzionale
assetto del territorio della Regione" (sett. 24);
d) il Dirigente del settore "Tutela dell'ambiente beni ambientali e naturali della
Regione" (sett. 26);
e) il Responsabile del "Servizio geologico regionale";
f) il Soprintendente "Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici della
Calabria", o suo delegato;
g) il Soprintendente "alle Antichità e archeologia della Calabria", o suo
delegato;
h) tre esperti nominati dalla Giunta regionale.
3. Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con
voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non
appartenenti alla Amministrazione regionale.
4. Gli esperti di cui al punto "h" del comma 2 restano in carica per due anni e
sono rinnovabili una sola volta per altri due anni con delibera della Giunta regionale;
gli stessi non devono avere all'atto della nomina o assumere nel corso del mandato, pena
la decadenza, incarichi di elaborazione di strumenti urbanistici da parte dei Comuni della
Calabria o loro Consorzi.
5. La Commissione procede all'esame del piano sulla base di una relazione istruttoria
predisposta dal competente settore "Strumenti urbanistici e vigilanza".
Partecipa alla seduta della Commissione senza diritto di voto, il funzionario che ha
provveduto all'istruttoria del piano in esame. Svolge le funzioni di segretario un
funzionario del settore 2 della Regione "Strumenti Urbanistici e vigilanza".
6. Le adunanze della Commissione Urbanistica regionale sono valide, in prima convocazione,
con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto
deliberativo, in seconda convocazione con la presenza di almeno tre componenti, oltre al
Presidente. I pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti nell'adunanza. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7. Per i componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, ai fini del
rimborso spese e dei gettoni di presenza si applicano le norme di cui alla legge regionale
per i componenti del Comitato regionale di controllo.
8. Ai Funzionari esperti in materia urbanistica, nominati Commissari ad acta con decreto
del Presidente della Giunta regionale, nel caso di ritardi od inadempienze da parte di
enti ed organismi sub-regionali, spetta un compenso che sarà determinato nel
provvedimento di nomina, oltre l'indennità di trasferta, con oneri a carico dello stesso
ente inadempiente. La Giunta regionale, con atto deliberativo, determinerà i criteri e
l'importo dei compensi graduati in relazione all'importanza dell'incarico da conferire.
Art. 4
L'Assessore regionale all'Urbanistica acquisito il parere della C.U.R.,
ovvero trascorsi i termini di cui al precedente art. 2, trasmette entro i successivi 15
giorni alla Giunta regionale e al Comune interessato, la proposta di provvedimento da
assumere con la specificazione delle eventuali modificazioni, che comunque non possono
comportare sostanziali innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali dello
strumento urbanistico ai criteri d'impostazione e che possono essere introdotte solo nei
casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislativi.
Il Comune controdeduce alla proposta di cui al precedente comma entro il
termine perentorio di giorni 30 e, trascorso inutilmente detto termine, la proposta si
intende tacitamente accolta in ogni sua parte.
la Giunta regionale entro i successivi trenta giorni adotta una delle
seguenti determinazioni:
- approvazione dello strumento urbanistico;
- approvazione dello strumento urbanistico con modificazione;
- restituzione dello strumento urbanistico al Comune per la rielaborazione.
La determinazione prevista alla lettera c) del precedente terzo comma può
essere assunta con adeguata motivazione soltanto nel caso in cui i criteri informatori
dello strumento urbanistico e le caratteristiche del medesimo siano in contrasto non
sanabile con le vigenti disposizioni legislative.
Il decreto del Presidente della Regione di approvazione dello
strumento urbanistico è emesso entro 15 giorni dalla data di esecutività della
deliberazione di cui al terzo comma precedente."
Art. 5
1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate, in
particolare l'art. 6 della legge regionale n. 20/1980, gli artt. 5 e 6 della legge
regionale n. 15/1981 e l'art. 7 della legge regionale n. 16/1989.
Art. 6
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano agli strumenti urbanistici
in itinere.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.