LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1994, n. 16
Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli strumenti urbanistici ed
accelerazione delle procedure per la loro formazione.
(Pubbl. in Boll. Uff.14 luglio 1994, n.77)
Art. 1
1. In applicazione dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 10.11.1978, n. 702, convertito
dalla legge 08.01.1979, n. 3,iltermine entro il quale la Regione approva gli strumenti
urbanistici adottati con l'esame delle osservazioni da parte di Consigli comunali viene
fissato in180 giorni, dalla data di ricevimento.
2. La decorrenza di detto termine, fatto salvo quanto previsto dal II comma del successivo
art. 2, comporta la tacita approvazione degli strumenti urbanistici e di essa prende atto
il Consiglio comunale interessato, la cui deliberazione viene pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione e nel foglio Annunzi Legali della Provincia.
Art. 2
1. L'assessorato regionale all'Urbanistica istruisce, entro 45 giorni dalla data di
ricevimento, lo strumento urbanistico in esame.
2. La richiesta di atti o documenti integrativi in sede di istruttoria, sospende i termini
di cui al comma precedente Il Comune è tenuto all'invio degli atti richiesti entro 30
giorni.
3. Trascorsi i termini di cui al 1° comma, lo strumento urbanistico in esame dovrà
essere inviato, da parte del Dirigente Responsabile del Settore, alla Commissione
Urbanistica Regionale dicui al successivo art. 3 per il richiesto parere da esprimersi
entro 30 giorni. Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.
Art. 3
1. Presso l'Assessorato all'Urbanistica è istituita una commissione urbanistica cui è
affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del territorio ed in
particolare di esprimere parere sui seguenti strumenti:
P.T.R. - Piano territoriale regionale;
P.T.P. - Piano territoriale paesistico;
P.R.G. - Piano regolatore generale;
P.R.G.I.- Piano regolatore generale intercomunale;
R.E.e P.F. - Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione;
R.E.e P.F.I. - Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione Intercomunale;
P.R. - Piano di ricostruzione.
2. La Commissione Urbanistica regionale (C.U.R.) è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede e che può delegare l'Assessore
competente;
b) il Dirigente del settore "Strumenti Urbanistici e vigilanza della
Regione"(sett. 25), che presiede in caso di assenza o di impedimento del Presidente o
del suo delegato;
c) il Dirigente del settore "Affari giuridico-amministrativi dell'area funzionale
assetto del territorio della Regione" (sett. 24);
d) il Dirigente del settore "Tutela dell'ambiente beni ambientali e naturali della
Regione" (sett. 26);
e) il Responsabile del "Servizio geologico regionale";
f) il Soprintendente "Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici della
Calabria", o suo delegato;
g) il Soprintendente "alle Antichità e archeologia della Calabria", o suo
delegato;
h) tre esperti nominati dalla Giunta regionale.
3. Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con
voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non
appartenenti alla Amministrazione regionale.
4. Gli esperti di cui al punto "h" del comma 2 restano in carica per due anni e
sono rinnovabili una sola volta per altri due anni con delibera della Giunta regionale;
gli stessi non devono avere all'atto della nomina o assumere nel corso del mandato, pena
la decadenza, incarichi di elaborazione di strumenti urbanistici da parte dei Comuni della
Calabria o loro Consorzi.
5. La Commissione procede all'esame del piano sulla base di una relazione istruttoria
predisposta dal competente settore "Strumenti urbanistici e vigilanza.
"Partecipa alla seduta della Commissione senza diritto di voto, il funzionario che ha
provveduto all'istruttoria del piano in esame. Svolge le funzioni di segretario un
funzionario del settore 2 della Regione "Strumenti Urbanistiche vigilanza".
6. Le adunanze della Commissione Urbanistica regionale sono valide, in prima convocazione,
con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto
deliberativo, in seconda convocazione con la presenza di almeno tre componenti, oltre al
Presidente. I pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti nell'adunanza. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7. Per i componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, ai fini del
rimborso spese e dei gettoni di presenza si applicano le norme di cui alla legge regionale
per i componenti del Comitato regionale di controllo.
8. Ai Funzionari esperti in materia urbanistica, nominati Commissari ad acta con decreto
del Presidente della Giunta regionale, nel caso di ritardi od inadempienze da parte di
enti ed organismi sub-regionali, spetta un compenso che sarà determinato nel
provvedimento di nomina, oltre l'indennità di trasferta, con oneri a carico dello stesso
ente inadempiente. La Giunta regionale, con atto deliberativo, determinerà i criteri e
l'importo dei compensi graduati in relazione all'importanza dell'incarico da conferire.
Art. 4
1. L'Assessore regionale all'Urbanistica acquisito il parere della C.U.R., ovvero
trascorsi i termini di cui al precedente art. 2, trasmette entro i successivi 15 giorni,
alla Giunta regionale la proposta di provvedimento da assumere.
2. La Giunta regionale, acquisita la proposta assessoriale di cui al comma precedente,
adotta entro 15 giorni la delibera di approvazione dello strumento urbanistico, motivando
le eventuali difformità dal parere degli Uffici Tecnici Istruttori ovvero dalla proposta
assessoriale come sopra formulata.
3. La Giunta regionale e, per essa l'Assessore all'Urbanistica, trasmette al Comune
interessato la delibera di approvazione invitandolo a fornire entro 30 giorni eventuali
motivate contro deduzioni. Trascorso tale termine la deliberazione si intende accettata
così come formulata.
4. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, adotta la deliberazione definitiva
di approvazione del piano in esame.
5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione è emesso entro 15
giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma precedente.
Art. 5
1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate, in particolare
l'art. 6 della legge regionale n. 20/1980, gli artt. 5 e 6 della legge regionale n.
15/1981 e l'art. 7 della legge regionale n. 16/1989.
Art. 6
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano agli strumenti urbanistici in
itinere.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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