(Aggiornata alla L.R. 8/03)

 

(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 8
Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 febbraio 1994, n. 25)

Art. 1

1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con esclusione dei sanitari convenzionati dalla USSL ai sensi del D.P.R. 28.09.1990, n. 316, compete un gettone di presenza di lire settantamila per seduta e di lire diecimila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta.

2. A tali componenti è corrisposto un compenso di lire trentamila per  ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.

3. Ai segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un gettone di lire trentamila per seduta.

“4. L’aggiornamento triennale dei compensi di cui al presente articolo, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Sanità entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.”

( -n.d.w. -  L’aggiornamento dei compensi di cui sopra  sono applicati a decorrere dall’entrata in vigore della  legge n. 36/2001

Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei precedenti commi  si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e successivi)

"4-bis: I compensi pregressi per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  36 sono corrisposti con le medesime modalità di cui al comma 4."

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1993.

2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n. 281 sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.