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storico)
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 8
Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai
componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità ai sensi della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 febbraio 1994, n. 25)
1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili
di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con
esclusione dei sanitari convenzionati dalla USSL ai sensi del D.P.R. 28.09.1990, n. 316,
compete un gettone di presenza di lire settantamila per seduta e di lire
diecimila per
ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta.
2. A tali componenti è corrisposto un compenso di lire trentamila
per ogni
accertamento diagnostico effettuato a domicilio.
3. Ai segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un gettone di lire
trentamila per seduta.
“4. L’aggiornamento
triennale dei compensi di cui al presente articolo, secondo l’indice
ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Sanità entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.”
(
-n.d.w. -
L’aggiornamento dei compensi di cui
sopra
sono
applicati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 36/2001
Ai maggiori oneri
derivanti dall’applicazione dei precedenti commi si provvede con lo
stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2001 e successivi)
"4-bis: I compensi pregressi
per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 sono corrisposti con le medesime
modalità di cui al comma 4."
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per
l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1013101
dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario
1993.
2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n. 281 sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.