LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1994, n. 8
Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invaliditā ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 febbraio 1994, n. 25)

 

Art. 1

1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invaliditā civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con esclusione dei sanitari convenzionati dalla USSL ai sensi del D.P.R. 28.09.1990, n. 316, compete un gettone di presenza di lire cinquantamila per seduta e di lire settemila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta.

2. A tali componenti č corrisposto un compenso di lire ventimila per  ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.

3. Ai segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un gettone di lire trentamila per seduta.

4. L'importo dei compensi previsti nel presente articolo č aggiornato ogni tre anni con deliberazione della Giunta  regionale in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap.1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1993.

2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n. 281 sarā determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.