(Aggiornata alla L.R.10/03)

 

(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 52
Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 45)

(- n.d.w.-   Le disposizioni contenute nella  presente legge vanno adeguate a quelle della  L.R. 10/93 (art.47 c.2)

Art. 1
(Istituzione e finalità)

1. Sono istituite, in provincia di Cosenza, lungo il corso del fiume Crati verso la sua foce nel Mar Jonio, le seguenti riserve naturali, in concessione al Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati:

a) una riserva naturale presso il bacino di Tarsia;

b) una riserva naturale presso la foce del fiume Crati.

2. Le finalità delle riserve sono:

a) la conservazione delle caratteristi che ambientali naturali e paesaggistiche del territorio e del suo complesso equilibrio ecologico;

b) l'ammissione della collettività al godimento dei beni conservativi per fini culturali, scientifici, educativi e ricreativi;

c) la promozione di tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità precedenti, cercando, altresì, di creare nelle suddette riserve naturali una vera e propria oasi di birdwatching

Art. 2
(Confini della riserva naturale Tarsia)

1. I confini della riserva naturale "Tarsia" comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come da planimetria (Allegato A) ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1.500 metri con divieto di caccia.

Art. 3
(Confini della riserva naturale Foce del Crati)

1. I confini della riserva naturale "Focedel Crati" comprendono le aree percome delimitate dall'allegata planimetria (Allegato B), ricadenti nei comuni di Cassano Ionio e Corigliano Calabro.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma 1ed una ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2.000 metri dove vige il divieto di caccia.

Art. 4
(Piani d'intervento territoriale)

1. I piani d'intervento territoriale del le riserve naturali "Tarsia" e "Foce del Crati" dovranno prevedere:

a) la zonizzazione della riserva in:

1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità 2) zona di riserva orientale, nella quale è possibile attuare misure di riqualificazione ambientale;

3) zona di fruizione, nella quale potranno essere realizzate tutte quelle strutture idonee a raccogliere i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, ecc.

b) le opere di salvaguardia della riserva;

c) la possibilità di introdurre specie autoctone sia in relazione alla flora che alla fauna;

d) la possibilità di sperimentare pratiche di agricoltura biologica e selvicolturale;

e) l'organizzazione della sorveglianza

f) la programmazione del calendario delle visite;

g) la compilazione di depliant e di altro materiale conoscitivo relativo alla riserva;

h) il piano annuale e poliennale degli interventi finanziari relativamente alla gestione ordinaria e alla predisposizione di progetti straordinari finalizzati al potenziamento e sviluppo della riserva;

i) la formulazione di un regolamento per i visitatori.

Art. 5
(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro delle riserve di cui all'art. 1, a partire dalla data di approvazione della presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma II.

2. Non sono consentite nell'area a protezione integrale della riserva:

a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere; b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti;

c) il mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale;

d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati Sibari;

e) l'insediamento dei campeggi liberi e organizzati, insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo;

f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;

g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;

h) le attività venatorie ed ittiche;

i) la circolazione dei veicoli a motore;

l) la raccolta di chiocciole;

m) l'accesso e il transito nella riserva naturale;

n) accendere fuochi all'aperto;

o) l'abbandono di rifiuti;

p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;

q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante, esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle del Crati;

r) l'apertura di cave miniere;

s) il pascolo;

t) l'introduzione di cani;

u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;

v) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche non autorizzate.

3. Non sono consentite nell'area a protezione parziale della riserva:

a) le attività venatorie, l'uccellagione e la caccia;

b) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;

c) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 6
(Sanzioni)

1. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'art. 5 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.

2. In particolare saranno puniti con ammende comprese tra L. 30.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i l), m), n), o), p), t) e z) dell'art. 5 e con ammende da L. 100.000 a 1 milione negli altri casi.

3. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere necessarie alla valorizzazione della riserva.

Art. 7

"1. La gestione delle riserve e' attribuita al Comune di Corigliano Calabro (CS), il quale si avvarra' della collaborazione dell'Associazione ambientalistica riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione Amici della Terra Italia.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Corigliano Calabro (CS) predisporra' lo Statuto regolamentante la gestione delle riserve naturali stesse, che verra' trasmesso per l'approvazione definitiva entro un ulteriore periodo di 60 giorni, al Consiglio regionale.

3. Lo Statuto dovra' prevedere, tra l'altro, la sede della gestione e dei diversi servizi delle riserve, il rapporto di collaborazione con l'Associazione ambientalistica Amici della Terra Italia, il coinvolgimento sinergico e consultivo di tutti i Comuni interessati e tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge".

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in L.20 milioni, si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.