LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 52
Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati
in provincia di Cosenza.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 45)
Art. 1
(Istituzione e finalità)
1. Sono istituite, in provincia di Cosenza, lungo il corso del fiume Crati
verso la sua foce nel Mar Jonio, le seguenti riserve naturali, in concessione al Consorzio
di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati:
a) una riserva naturale presso il bacino di Tarsia;
b) una riserva naturale presso la foce del fiume Crati.
2. Le finalità delle riserve sono:
a) la conservazione delle caratteristi che ambientali naturali e paesaggistiche del
territorio e del suo complesso equilibrio ecologico;
b) l'ammissione della collettività al godimento dei beni conservativi per fini culturali,
scientifici, educativi e ricreativi;
c) la promozione di tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità precedenti,
cercando, altresì, di creare nelle suddette riserve naturali una vera e propria oasi di
birdwatching
Art. 2
(Confini della riserva naturale Tarsia)
1. I confini della riserva naturale "Tarsia" comprendono il bacino
artificiale di Tarsia e i territori delle rive, fino alla quota altimetrica di 150 metri.
2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come per allegata planimetria
ed ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità
di 1500 metri con divieto di caccia.
Art. 3
(Confini della riserva naturale Foce del Crati)
1. I confini della riserva naturale "Foce del Crati" comprendono le
aree, per come da allegata planimetria, ricadenti nei Comuni di Cassano Ionio e Corigliano
Calabro.
2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella
planimetria di cui al comma I ed un'ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per
una profondità di 2000 metri, con divieto di caccia.
Art. 4
(Piani d'intervento territoriale)
1. I piani d'intervento territoriale del le riserve naturali "Tarsia"
e "Foce del Crati" dovranno prevedere:
a) la zonizzazione della riserva in:
1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua
integrità 2) zona di riserva orientale, nella quale è possibile attuare misure di
riqualificazione ambientale;
3) zona di fruizione, nella quale potranno essere realizzate tutte quelle strutture idonee
a raccogliere i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, ecc.
b) le opere di salvaguardia della riserva;
c) la possibilità di introdurre specie autoctone sia in relazione alla flora che alla
fauna;
d) la possibilità di sperimentare pratiche di agricoltura biologica e selvicolturale;
e) l'organizzazione della sorveglianza
f) la programmazione del calendario delle visite;
g) la compilazione di depliant e di altro materiale conoscitivo relativo alla riserva;
h) il piano annuale e poliennale degli interventi finanziari relativamente alla gestione
ordinaria e alla predisposizione di progetti straordinari finalizzati al potenziamento e
sviluppo della riserva;
i) la formulazione di un regolamento per i visitatori.
Art. 5
(Norme di salvaguardia)
1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti
urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro
delle riserve di cui all'art. 1, a partire dalla data di approvazione della presente legge
si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma II.
2. Non sono consentite:
a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in
genere; b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento
di quelli esistenti;
c) il mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale, anche nella
zona di protezione della riserva;
d) interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche
operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati-Sibari;
e) l'insediamento di campeggi liberi e organizzati, di insediamenti turistici o abitativi
di qualsiasi tipo, questo anche nell'area di rispetto;
f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;
g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste
eventualmente nel piano d'intervento territoriale;
h) le attività venatorie ed ittiche;
i) la circolazione con veicoli a motore tranne nell'area di rispetto per i residenti che
ne facciano richiesta;
l) la raccolta delle chiocciole;
m) l'accesso e il transito all'interno della riserva naturale;
n) accendere fuochi all'aperto;
o) l'abbandono dei rifiuti;
p) provocare suoni, rumori, schiamazzi esplosioni, accendere luci, organizzare
manifestazioni che possano risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;
q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante esclusi quelli del Consorzio di Bonifica
Valle del Crati-Sibari;
r) l'apertura di cave e miniere;
s) il pascolo;
t) l'introduzione di cani;
u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;
v) il taglio di alberi ed arbusti;
z) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche a scopo di lucro o non
autorizzate.
Art. 6
(Sanzioni)
1. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'art. 5 sarà punito con ammenda il cui
importo sarà rapportato alla gravità della violazione.
2. In particolare saranno puniti con ammende comprese tra L. 30.000 e lire 100.000 coloro
che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i l), m), n), o), p), t)
e z) dell'art. 5 e con ammende da L. 100.000 a 1 milione negli altri casi.
3. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere necessarie
alla valorizzazione della riserva.
Art. 7
(Gestione delle riserve)
1. La gestione delle riserve è attribuita al Consorzio di Bonifica di Sibari e
della Media Valle del Crati il quale, nell'elaborazione ed attuazione del piano
d'intervento, può avvalersi della collaborazione di Associazioni ambientalistiche
riconosciuta a livello nazionale e prevista della necessaria competenza e
specializzazione.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in L.20
milioni, si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dello art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio
1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita
legge finanziaria che l'accompagna.
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