(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1990, n. 15
Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della Giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata.
(Pubbl. in Boll. Uff. 23 marzo 1990, n. 21)

Art. 1

1 Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale, di cui all'allegata tabella A, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento.

(-n.d.r.-l'articolo 37  ter della legge regionale 22 settembre 1998 n. 10 ha istituito il ruolo unico regionale nel quale confluiscono tutti i dipendenti della Giunta della Regione Calabria, ad eccezione dei dipendenti  appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, istituito con legge regionale 2 maggio 1991, n. 5.

Al personale di cui alla presente legge è riconosciuta l'anzianità giuridica a decorrere dal 16 marzo 1990 - art. 2 bis  legge regionale 26 marzo 2001)

2 L'inquadramento è subordinato ad una anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del la presente legge ed è, comunque, limitato al personale assunto in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

Art. 2

1 Il personale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente art 1 deve inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e di quelli necessari all'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età.

3 I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di equiparazione "B" alla presente legge allegata.

4 L'inquadramento è deliberato dalla Giunta regionale, a seguito dell'espletamento del concorso, sempre in conformità a quanto previsto dalla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.

5 Gli operatori inquadrati nei ruoli della formazione professionale ai sensi degli art. precedenti devono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione.

6 La frequenza del corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/ 5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

Art. 3

1 Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali della formazione professionale.

Art. 4

1 Il personale di cui alla presente legge è utilizzato nelle attività formative previste dall'art. 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 e, per la parte eccedente le esigenze dei piani formativi annuali, nelle strutture da istituire a livello regionale e provinciale in attuazione degli artt. 36, 37, 38, e 39 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, nonchè presso gli uffici dell'innovazione tecnologica di cui all'art. 28, settore 69, della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 ed ancora, ove necessario, presso gli Enti locali destinatari delle deleghe regionali.

2 A tal fine, il regolamento di attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questa legge, provvederà, con specifica e dettagliata normativa, all'articolazione degli uffici dell'Osservatorio sul mercato del lavoro e dell'orientamento professionale e determinerà il personale, per numero e qualifica, da assegnare a ciascun ufficio.

Art. 5

Art. 6

Art. 7

1 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 19.600.000.000 per l'anno 1990, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.