(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 16 marzo 1990, n. 15
Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della Giunta regionale per il
personale della formazione professionale convenzionata.
(Pubbl. in Boll. Uff. 23 marzo 1990, n. 21)
Art. 1
1 Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale,
di cui all'allegata tabella A, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico istituito con
legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento.
(-n.d.r.-l'articolo 37 ter della legge
regionale 22
settembre 1998 n. 10 ha istituito il ruolo unico regionale nel
quale confluiscono tutti i dipendenti della Giunta della Regione Calabria,
ad eccezione dei dipendenti appartenenti al ruolo del Consiglio
regionale, istituito con legge regionale 2 maggio 1991, n. 5.
Al personale di cui alla presente
legge è riconosciuta l'anzianità giuridica a decorrere dal 16 marzo 1990 -
art. 2 bis legge regionale 26 marzo 2001)
2 L'inquadramento è subordinato ad una anzianità di servizio di almeno cinque anni alla
data di entrata in vigore del la presente legge ed è, comunque, limitato al personale
assunto in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1985, n.
18.
Art. 2
1 Il personale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente art 1 deve
inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2 Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e di quelli necessari all'accesso al pubblico
impiego, con esclusione del limite di età.
3 I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale
corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella
di equiparazione "B" alla presente legge allegata.
4 L'inquadramento è deliberato dalla Giunta regionale, a seguito dell'espletamento del
concorso, sempre in conformità a quanto previsto dalla tabella di equiparazione di cui al
comma precedente.
5 Gli operatori inquadrati nei ruoli della formazione professionale ai sensi degli
art. precedenti devono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione
organizzato dalla Regione.
6 La frequenza del corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/ 5 delle
lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual
caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.
Art. 3
1 Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore
per i dipendenti regionali della formazione professionale.
Art. 4
1 Il personale di cui alla presente legge è utilizzato nelle attività formative
previste dall'art. 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 e, per la parte
eccedente le esigenze dei piani formativi annuali, nelle strutture da istituire a livello
regionale e provinciale in attuazione degli artt. 36, 37, 38, e 39 della legge regionale
19 aprile 1985, n. 18, nonchè presso gli uffici dell'innovazione tecnologica di cui
all'art. 28, settore 69, della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 ed ancora, ove
necessario, presso gli Enti locali destinatari delle deleghe regionali.
2 A tal fine, il regolamento di attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, da
emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questa legge, provvederà, con specifica e
dettagliata normativa, all'articolazione degli uffici dell'Osservatorio sul mercato del
lavoro e dell'orientamento professionale e determinerà il personale, per numero e
qualifica, da assegnare a ciascun ufficio.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
1 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire
19.600.000.000 per l'anno 1990, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione Calabria
ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la
compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione
del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.