(Vedi testo storico)
      LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 1998, n. 10 
      Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale
      1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
      (Pubbl. in Boll. Uff. n. 86 del 30 settembre 1998) 
       
      RUBRICA 1^ 
      SERVIZI GENERALI 
      Art. 1 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile
      1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa
      popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 650.000.000. 
      2. La maggiore assegnazione disposta a norma del precedente
      comma è destinata al Comune di Crotone per la copertura delle spese sostenute per la
      celebrazione del referendum consultivo sull'insediamento dell'industria di sali di cromo
      denominata Stoppani-Crotone, da rendicontare ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 5
      aprile 1983, n. 13. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto
      1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000. 
      4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
      legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle
      funzioni degli organi di direzione politica" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000. 
      5. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 58, comma 4,
      della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
      apposita convenzione con la Società Consortile BIC Calabria, partecipata della Regione
      Calabria, al fine di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles, utilizzando sede e
      strutture della Società Consortile BIC Calabria medesima, per intrattenere rapporti con
      le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, fermo restando la
      responsabilità delle istituzioni regionali in ordine alle attività da svolgere. 
      6. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con lo
      stanziamento previsto al capitolo 1002113 della spesa del bilancio 1998. 
      7. Al fine di potenziare l'organizzazione delle strutture
      regionali cui è affidata la gestione dei Programmi Operativi Comunitari della Calabria
      1994-1999 - per garantire una efficace ed efficiente attuazione dei programmi medesimi,
      anche in termini di accelerazione della relativa spesa - il personale di cui alla legge
      regionale 16 marzo 1990, n. 15, non impiegato nella realizzazione di programmi formativi
      per carenza di attività è temporaneamente destinato in deroga a quanto stabilito
      dall'art. 4, primo comma, della stessa legge 16/3/1990, n. 15, alle anzidette strutture
      fino alla completa copertura dei relativi organici per come previsti dalla vigente
      normativa regionale. 
      8. Al fine di agevolare la gestione delle spese anticipate
      dalla Regione o a carico della stessa per le attività inerenti alle cause affidate
      all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, l'effettuazione di tali spese può
      avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi degli
      artt. 62 e 63 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 e del relativo regolamento. A tal fine
      il Segretario dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro può essere funzionario delegato,
      ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, ultimo comma, della legge regionale 22/5/1978, n.
      5. 
      9. Il limite di somma di lire 50.000.000 - previsto dall'art.
      62, comma 2, della legge regionale 22/5/1978, n. 5 - è elevato a lire 100.000.000. 
      Art. 2 
      1. La spesa da porre a carico del POP (Programma Operativo
      Plurifondo) 1994/1999 della Calabria - Sottoprogramma 5 Valorizzazione risorse umane, a
      titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di
      cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma
      medesimo, è prevista, per l'anno 1998, salvo variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare
      sul capitolo 3601106 dell'entrata. 
      2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione
      delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
      (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri
      assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13
      impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1998, salvo variazioni, in lire
      13.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata. 
      3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio
      socio-psico-pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997,
      n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 22.000.000.000, con
      allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      4. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità
      civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori
      della Regione in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
      con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che
      escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalla Giunta regionale nei limiti
      riconosciuti congrui dall'Avvocatura della Regione. 
      5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4,
      valutato in lire 100.000.000 per l'anno 1998, si provvede con lo stanziamento previsto al
      capitolo 1002114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      RUBRICA 2^ 
      TERRITORIO 
      Art. 3 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni "Creazione di riserve naturali
      presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile
      1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000. 
      4. Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività
      di pulizia delle spiagge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai
      comuni, graduati in rapporto alla estensione e alla rilevanza turistica delle spiagge
      stesse. Alla erogazione dei contributi si provvede con le procedure di cui all'art. 19
      della legge 10/11/1975, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
      applicabili. 
      5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al
      capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      Art. 4 
      1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990,
      n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la
      trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1998 la spesa di lire 50.000.000. 
      2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in
      materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4
      "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12 Legge 14
      febbraio 1992, n. 225)", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 2.000.000.000. 
      3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della
      quota di aumento del capitale sociale della società "Stretto di Messina S.p.A."
      - ai sensi dell'art. 1 della legge 17/12/1971, n. 1158 e dell'art. 16, lettera q) , dello
      Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 5.152.500.000,
      con allocazione al capitolo 2222202 dello stato di previsione della spesa del bilancio
      1998. 
      4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
      necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 3. 
      5. Per il completamento dell'impianto di monitoraggio
      elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 6, comma 3, del
      D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 482.953.070, con allocazione al capitolo
      2132209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      Art. 5 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo
      1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e
      private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive
      modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 155.945.766.000. Al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e
      private per l'anno 1998 si provvede entro i limiti delle disponibilità' finanziarie
      autorizzate per lo stesso anno. 
      2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985,
      n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a
      particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000. 
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio
      1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e
      norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 250.000.000. 
      5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996,
      n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alla province del
      contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.000.000.000. 
      6. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 della legge
      regionale 10 novembre 1975, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
      contributo di lire 300.000.000 alla Comunità Montana "Destra Crati" di Acri per
      la progettazione esecutiva della strada Sibari-Sila, con allocazione al capitolo 2221217
      dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      7. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli
      impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo
      2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      8. Al fine di realizzare il "Progetto Calabria Giubileo
      del 2000" di cui all'accordo di programma stipulato tra la Regione Calabria e la
      Conferenza Episcopale Calabra - ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) , della legge
      7/8/1997, n. 270 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 17/9/1997 - è autorizzata per il
      triennio 1998-2000 la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, di cui lire 7.000.000.000
      a carico del bilancio 1998, con allocazione al capitolo 2233216 dello stato di previsione
      della spesa del bilancio 1998. 
      9. Al fine di consentire ai Comuni in stato di dissesto
      finanziario - ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77 - la copertura della
      quota a proprio carico per accedere ai fondi comunitari inerenti alla Misura 3.2
      "Infrastrutture Produttive" del Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999
      della Calabria, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 con allocazione al capitolo
      2233218 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario
      1998. 
      Art. 6 
      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità
      Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi
      dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento
      delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale
      31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo
      1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000. 
      3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di
      previsione della spesa del bilancio 1998 sono destinati con deliberazione della Giunta
      regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla
      Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo pari a quello dell'anno 1997 per
      il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.
      "per l'anno 1998 la
      Giunta è autorizzata a concedere ulteriori contributi - definiti in complessive L
      7.825.000.000 e con allocazione al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio 1998  da destinare per lire 4.325.000.000 al comune di San Giovanni in
      Fiore, per lire 3.050.000.000 al comune di Acri, per lire 200.000.000 alla Comunità
      Montana Alto Tirreno (Verbicaro) e per lire 250.000.000 al Comune di Nardodipace".
      A valere sullo stanziamento di cui al medesimo capitolo 2323201 la somma di lire
      1.000.000.000 è destinata al pagamento di spese inerenti all'anno 1997. 
      4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
      legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e
      disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000. 
      "5. Per le
      finalità di cui al Titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata
      per lesercizio finanziario 1998 la spesa di lire 17.500.000.000 per la realizzazione
      di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del
      bilancio 1998". 
      6. 
      7. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000, con
      allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
      all'Arcidiocesi di Squillace un contributo straordinario di lire 300.000.000, soggetto a
      rendicontazione, per il completamento dei lavori di ristrutturazione della Cattedrale di
      Squillace, con allocazione al capitolo 2323222 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio per l'esercizio finanziario 1998. 
      Art. 7 
      1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge
      regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di
      bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi
      stessi dal piano annuale di attuazione 1998, previsto dall'articolo 6 della stessa
      normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di
      cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli
      stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1998. 
      2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge
      regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali
      in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      164.000.000.000.  (La somma
      è aumentata di L. 20.000.000.000)
      3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge
      regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al "Fondo regionale per la montagna"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000, con
      allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      4. La dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 7, commi
      5 e 6, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, è stabilita per l'anno 1998 in lire
      1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2112203 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio per l'anno 1998. 
      5. Al fine di consentire una più celere utilizzazione dei
      fondi assegnati alla Regione per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, la
      Giunta regionale è autorizzata fino al 31/12/1999 ad approvare - in deroga alla vigente
      normativa regionale in materia - tutti i programmi relativi ai vari settori dell'Edilizia
      Residenziale Pubblica stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.
      Qualora la Commissione non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della
      richiesta stessa, il parere si intende favorevolmente acquisito. 
      6. Fino alla stessa data del 31/12/1999 di cui al precedente
      comma, la Giunta regionale è altresì autorizzata a svolgere direttamente le attività
      previste dall'art. 1, lett. a) e b) della legge regionale 15/1/1980, n. 1, informandone il
      Consiglio regionale. 
      7. La Giunta regionale, alla fine di ciascun semestre, è
      tenuta, per il tramite dell'Assessore regionale delegato al ramo, ad informare il
      Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi
      approvati ai sensi del precedente comma 5, sui motivi di eventuali ritardi e sui rimedi
      che intende adottare. 
      8.  
      9.
      10.
      11. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella
      predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta regionale è autorizzata a
      concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1998, per un ammontare complessivo di
      lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1998. 
      RUBRICA 3^ 
      ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO 
      Art. 8 
      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987,
      n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse
      locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      1.500.000.000. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000. 
      4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26
      aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza
      la spesa di lire 200.000.000. 
      5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge
      regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali
      e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 200.000.000. 
      6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale
      21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione
      Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 10.000.000.
      
      7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla
      Provincia di Vibo Valentia un contributo di lire 150.000.000 per lo svolgimento della
      manifestazione "Costumi tradizionali. Palio di Diana", con allocazione al
      capitolo 3132152 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
      Bagnara Calabra la somma di lire 40.000.000 a titolo di contributo per lo svolgimento
      della manifestazione "Sagra del pesce spada", con allocazione al capitolo
      6133120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
      Ardore un contributo di lire 120.000.000 per la realizzazione della copertura di un campo
      da tennis, con allocazione al capitolo 3314206 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1998. 
      Art. 9 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio
      1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università' calabresi per
      contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la
      criminalità' mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 120.000.000. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 600.000.000. 
      3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio
      1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari
      opportunità' fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 70.000.000. 
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto
      1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su
      Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000. 
      5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre
      1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia
      dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e
      promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 15.000.000. 
      6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre
      1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi
      Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998
      la spesa di lire 130.000.000. 
      7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre
      1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità
      calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 60.000.000. 
      8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale
      8 gennaio 1990, n. 4 "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e
      comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 20.000.000. 
      9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio
      1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica
      all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000. 
      10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge
      regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della
      Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa
      di lire 300.000.000. 
      11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica
      di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      70.000.000. 
      12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile
      1995, n. 24 "Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000. 
      13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1995 n. 20 "Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la
      costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca
      d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300.000.000. 
      14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di
      Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      200.000.000. 
      15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio
      Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      40.000.000. 
      16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia
      industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in
      Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      35.000.000. 
      17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000. 
      18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 30 "Contributo all'Associazione culturale AM International Pinacoteca arte
      contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1998 la spesa di L. 35.000.000. 
      19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in
      Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L.
      100.000.000. 
      20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995,
      n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso
      Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L.
      35.000.000. 
      21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile
      1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca
      Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      100.000.000. 
      22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile
      1995, n. 28 "Costituzione fondazione 'Rumori Mediterranei' - Festival internazionale
      del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      550.000.000, di cui lire 50.000.000 per attività inerenti all'anno 1997. 
      23. Per l'attuazione del programma di formazione teatrale in
      Calabria per il biennio 1998-1999, da realizzarsi in collaborazione con l'Ente Teatrale
      Italiano, in attuazione del decreto del Ministro dello Spettacolo del 16/1/1998, è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione
      al capitolo 3132143 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      24. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 2,
      la somma di lire 200.000.000, è destinata alle seguenti iniziative: 
      - lire 100.000.000 all'"Associazione donne contro la mafia
      e la violenza di ogni tipo" di Reggio Calabria per l'attività propria
      dell'associazione e per la gestione della casa accoglienza per donne maltrattate
      denominata "Universa"; 
      - lire 50.000.000 per l'organizzazione del premio di
      letteratura "Donne Mediterraneo Proserpina"; 
      - lire 50.000.000 per l'attività dell'<Unione Donne
      Italiane> di Reggio Calabria. 
      Art. 10 
      1. Per le finalità di cui alla legge regionale
       12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da
      parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di
      quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 350.000.000. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale
       8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del
      diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      33.400.000.000. 
      3. Per gli interventi di cui alla
      legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32
      "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000. 
      (La
      somma, di cui al rigo precedente, allocata al capitolo 3313116 dello stato di previsione
      della spesa del bilancio 1998, è aumentata di L 50.000.000)
      4. Per le finalità di cui agli artt.
      36 e 37 della legge regionale  19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione
      professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa
      di lire 150.000.000. 
      5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili
      nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
      per l'anno 1998 - ai sensi dell'art.
      24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire
      350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1998. 
      Art. 11 
      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo
      studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio
      Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive
      modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 4.000.000.000. 
      2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività
      dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore
      di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1998 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore
      dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza. 
      3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 del D.P.R.
      30712/1995 "Piano di Sviluppo dell'Università per il 1994-1996", la Giunta
      regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 1998 di lire 
      500.000.000
      all'Università degli Studi di Catanzaro, costituita con decreto 29/12/1997 del Ministero
      dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - con allocazione al capitolo
      3313123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - per garantire l'avvio e
      lo svolgimento delle attività amministrative ed accademiche della stessa Università, con
      particolare riguardo al reperimento e ristrutturazione dei locali da destinare alla
      Facoltà di Giurisprudenza. 
      4. Al fine di concorrere alla salvaguardia del territorio e
      alla prevenzione del rischio sismico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
      all'Università della Calabria con sede in Arcavacata di Rende (CS), un contributo di lire
      120.000.000 - con allocazione al capitolo 3313124 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio 1998 - per garantire l'organizzazione e lo svolgimento del Corso sperimentale
      di specializzazione in materia geologica. 
      5. Per la realizzazione del progetto "Master europeo
      biennale sull'Energia", finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato alla
      formazione e specializzazione nel settore dell'energia di giovani laureati, la Giunta
      regionale è autorizzata a concedere alla Scuola Superiore Energia e Ambiente, con sede in
      Feroleto Antico (CZ), un contributo di lire 500.000.000 per il biennio 1999-2000, quale
      cofinanziamento corrispondente alla misura del 25 per cento del costo complessivo del
      progetto. 
      6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
      all'Università degli Studi di Catanzaro un contributo di lire 140.000.000 per
      l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli di nazionalità albanese, iscritti
      ai corsi di diploma universitario della facoltà di Medicina e Chirurgia, con allocazione
      al capitolo 3313128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      Art. 12 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre
      1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 4.500.000.000. 
      2. Al fine di assicurare l'attuazione dei corsi di diploma
      universitario da parte delle Facoltà dell'Università degli Studi di Catanzaro,
      regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa statale, la Giunta regionale è
      autorizzata a concedere all'Università medesima un contributo annuo nella misura massima
      di lire 120.000.000 per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di durata del
      corso stesso, nell'ambito dell'autorizzazione della spesa complessiva massima per il
      triennio 1998-2000 di lire 7.200.000.000, di cui lire 2.400.000.000 a carico del bilancio
      1998, con allocazione al capitolo 3313125 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1998. 
      Art. 13 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre
      1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del
      tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      1.740.000.000. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo
      1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto
      1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000. 
      4. Al fine di garantire il completo finanziamento del progetto
      inerente all'ammodernamento della funivia Tasso-Monte Curcio di Camigliatello Silano e
      consentire l'immediato appalto dell'opera, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998
      l'ulteriore spesa di lire 2.275.000.000, con allocazione al capitolo 6133203 dello stato
      di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1 la
      somma di lire 240.000.000 è destinata alle squadre di calcio militanti nel campionato
      nazionale dilettanti. 
      RUBRICA 4^ 
      SICUREZZA SOCIALE 
      Art. 14 
      1. Ai fini della concessione del contributo regionale
      all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
      legge  23 gennaio 1979, n. 1 è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 800.000.000, di cui lire
      300.000.000 inerenti all'anno 1997. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina,
      prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000. 
      3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma
      di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 100.000.000 allocata al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1998. 
      Art. 15 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale
       11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione
      di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000. 
      2. Per le finalità di cui alla legge regionale
       19 dicembre 1995, n. 40 "Provvidenza in favore
      dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000. 
      3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'AVIS
      (Associazione Volontari Italiani Sangue) della Calabria un contributo di lire 50.000.000
      per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con allocazione al capitolo
      4231102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      Art. 16 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive
      modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 250.000.000. 
      2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
      previsti dall'art. 5 della legge 4/3/1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da
      tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
      oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito inferiore al minimo
      imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 700.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1998. 
      Art. 17 
      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale
      26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni
      socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      52.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali. 
      2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento
      delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della
      autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle
      misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario.
      Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite. 
      3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995,
      n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni
      di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      400.000.000. 
      4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario
      1998, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle
      strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti
      dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la
      Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21. 
      5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
      di lire 120.000.000 all'Istituto "S. Rita da Cascia" di Montalto Uffugo,
      soggetto a rendicontazione, per la realizzazione dei lavori necessari all'adeguamento
      degli impianti e delle strutture secondo la vigente normativa, con allocazione al capitolo
      4331202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      6. 
      7. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 4211103
      dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, la somma di lire 1.150.000.000 è
      destinata all'attuazione della legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38. 
      Art. 18 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno
      1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro"
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000. 
      "Lautorizzazione
      di spesa di cui sopra,  allocata al capitolo 4341101 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1998  è aumentata di lire 150.000.000".
      Art. 19 
      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge
      regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è
      autorizzata per l'esercizio 1998 la spesa di lire 1.300.000.000. 
      Art. 20 
      1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c),
      d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n.
      17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000. 
      2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e
      b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore
      della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1998 la spesa di lire 700.000.000. 
      3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990,
      n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 646.000.000. 
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio
      1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e
      Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000. 
      5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale
      25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni
      di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000. 
      RUBRICA 5^ 
      AGRICOLTURA 
      Art. 21 
      1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura
      di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.068.836.482, di cui lire 491.617.482 per
      competenze relative all'anno 1996. 
      2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla
      concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile
      1996, n. 5, cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4, è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000. 
      Art. 22 
      1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge
      regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito
      agrario e di esercizio" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 15.000.000.000. 
      2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge
      regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di
      lire 4.000.000.000. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre
      1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento
      dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 750.000.000. 
      
      "Lautorizzazione
      di spesa  allocata al capitolo 5114105 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1998  è aumentata di lire 200.000.000".
      Art. 23 
      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della
      Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34
      della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1998 la spesa di lire 2.500.000.000, di cui lire 900.000.000 per anni precedenti. 
      2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli
      interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in
      conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche -
      previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno
      1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      250.000.000. 
      3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al
      precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi. 
      4. 
      Art. 24 
      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della
      Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in
      Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) , della legge regionale 14
      dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      64.500.000.000. 
      2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa
      inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex
      ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli
      artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18. 
      3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA
      (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario
      per l'anno 1998, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo
      mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è
      subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1997. 
      4. Al fine di assicurare per l'anno 1998 l'occupazione alle 41
      unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia
      Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) è autorizzata ad utilizzare le
      stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla legge
      regionale 11 luglio 1994, n. 18. 
      5. Per l'attuazione di progetti di ricerca nel campo
      agroalimentare, da realizzare per il tramite del Centro Agroalimentare Calabria SpA di
      Lamezia Terme - società partecipata dagli enti strumentali regionali ARSSA, AFOR e
      FINCALABRA SpA - utilizzando anche la Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati
      Agrumari di Reggio Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 5112201 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio 1998. 
      Art. 25 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della
      Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 2.150.000.000, di cui lire 2.000.000.000 da destinare al finanziamento del
      progetto inerente al comparto "carne". 
      2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale
      25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della
      pesca", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      3.000.000.000. 
      3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 gennaio
      1986, n. 3 "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di
      estinzione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      3.581.553.500, da destinare prioritariamente alla liquidazione dei danni relativi agli
      anni pregressi. 
      4.
      Art. 26 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio
      1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300.000.000. 
      2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre
      1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei
      produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 150.000.000. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto
      1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della
      vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000. 
      4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio
      1981, n. 8 "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a
      partecipazione di giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa
      di lire 1.000.000.000. 
      5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto
      1984, n. 20 "Istituzione fondo regionale per le calamita' naturali" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.500.000.000. 
      Art. 27 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno
      1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 8.000.000.000. 
      2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno
      1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere
      pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 15.000.000.000. 
      3. Al fine di garantire la funzionalità' della opere di
      bonifica e per migliorare le attività di manutenzione e di ripristino della rete di colo,
      la Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di specifici mezzi meccanici da mettere a
      disposizione dei Consorzi di Bonifica sulla base di programmi o richieste urgenti di
      intervento. 
      4. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000, con
      allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 marzo
      1983, n. 9 "Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle
      patate da seme", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      2.200.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio 1998. 
      6. Le aliquote percentuali del 50 e 60 per cento previste
      dall'art. 10, comma 1, lett. a) , punto 4, della legge regionale 24/6/1986, n. 26, sono
      rispettivamente elevate al 65 e 75 per cento. 
      Art. 28 
      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
      interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui
      all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.000.000.000. 
      2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
      interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione
      agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 -
      è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000. 
      3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel
      settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio 1998. 
      Art. 29 
      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla
      legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura" è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000. 
      2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al
      precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi. 
      3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno
      1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà'
      diretto-coltivatrice è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire
      400.000.000. 
      4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli
      interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della
      proprietà' diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 7.300.000.000. 
      RUBRICA 6^ 
      ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE 
      Art. 30 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile
      1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000, di cui lire 600.000.000
      per debiti pregressi. 
      2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
      di lire 150.000.000 all'ASI di Cosenza a titolo di partecipazione alle spese per consumo
      di energia elettrica inerente ai propri compiti di istituto, con allocazione al capitolo
      6122105 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1998. 
      3. Al fine di provvedere all'estinzione degli oneri pregressi
      relativi al debito contributivo maturato a tutto il 31 dicembre 1997, nei confronti
      dell'INPS e dell'INAIL, per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli
      apprendisti artigiani, la Regione concorre nella misura complessiva di lire 43.246.000.000
      ripartita in dieci annualità di lire 4.325.000.000 ciascuna a decorrere dall'anno 1998,
      allocate al capitolo 8049301 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998,
      secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 9, della legge 27/12/1997, n. 449 e dalla
      tabella A allegata alla stessa legge. 
      4. A decorrere dall'anno 1998 la Regione concorre al pagamento
      degli oneri contributivi per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli
      apprendisti artigiani nella misura di lire 2.611.000.000, con allocazione al capitolo
      3223101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
      di lire 100.000.000 al Comune di Cetraro per lo svolgimento della seconda edizione della
      "Fiera del mare", con allocazione al capitolo 6132105 dello stato di previsione
      della spesa del bilancio 1998. 
      Art. 31 
      1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle
      associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge
      regionale 2 giugno 1980 n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa
      di lire 500.000.000. 
      2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della
      quota di aumento del capitale sociale della società consortile per azioni BIC Calabria
      (Business Innovation Center) - ai sensi dell'art. 16, lettera q) , dello Statuto - è
      autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.850.000.000, con
      allocazione al capitolo 6121203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
      necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 2. 
      4. Per la realizzazione dei centri di incubazione e di servizi
      per PMI da localizzare nelle aree di sviluppo industriale di Crotone, Rosarno, Corigliano
      e Vibo Valentia - ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, della legge regionale 17 ottobre
      1997, n. 12 - è autorizzata per il triennio 1998-2000 l'ulteriore spesa di lire
      6.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
      1998, con allocazione al capitolo 6122218 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1998. 
      5. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lett. q) , dello Statuto, è
      autorizzata a partecipare, nella misura massima del 20 per cento, al capitale sociale
      della società "Locride Sviluppo SpA" inerente all'attuazione del patto
      territoriale per lo sviluppo della Locride. 
      6. Per la finalità di cui al precedente comma è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo
      6121206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      7. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
      necessari per la realizzazione dell'intervento di cui ai precedenti commi 5 e 6. 
      8. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lettera q) ,
      dello statuto, è autorizzata a partecipare - per il tramite della Fincalabra SpA - nella
      misura massima del 50 per cento, al capitale sociale della costituenda società per lo
      Sviluppo del Mediterraneo (SVIMED) SpA. 
      9. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata
      per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo
      6121207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      10. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli
      atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui ai precedenti commi 8 e 9. 
      11. Per il finanziamento di interventi in favore della società
      Legnochimica SpA, rivolti all'aumento del capitale sociale della società medesima, ad
      operazioni di venture capital e alla concessione di garanzie fidejussorie secondo il
      relativo piano finanziario, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alla società
      Fincalabra SpA per il biennio 1998/1999 la somma complessiva di lire 4.000.000.000, di cui
      lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998, con allocazione al capitolo 6121208
      dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto
      1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese
      operanti in Calabria" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000. 
      13. Per la sottoscrizione da parte della Fincalabra SpA di
      quota del capitale sociale della costituenda Società "Cellulosa 2000 Spa" - ai
      sensi della legge regionale 12/8/1996, n. 24 - è autorizzata per l'esercizio finanziario
      1998 l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6121205 dello
      stato di previsione della spesa del bilancio 1998. 
      Art. 32 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre
      1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo
      della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di
      lire 1.300.000.000. 
      2. Al fine di concorrere alla prevenzione del fenomeno
      dell'usura è istituito il "fondo regionale di 
      "prevenzione e"
        solidarietà per le vittime dell'usura", con la dotazione per l'esercizio
      finanziario 1998 di lire 2.000.000.000 allocata al capitolo 6122106 dello stato di
      previsione della spesa di bilancio 1998. 
      3.( Soppresso
      dall'art. 17 della legge regionale   13 settembre, 1999 n. 27)
      
      "4.
      La gestione della somma di cui alla lettera a) del precedente comma 3 avviene per il
      tramite dellAssessorato allIndustria che provvederà, previa conforme
      deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità
      stessa, di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dellimporto
      del mutuo concesso ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni.
      Per usufruire dei contributi i soggetti interessati devono far pervenire al competente
      Assessorato apposita istanza corredata del contratto di mutuo stipulato ai sensi della
      citata legge n. 108/96 e successive modificazioni.
      
      5. La gestione delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma 3 avviene per il
      tramite dellAssessorato allIndustria che provvederà, previa conforme
      deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità
      stessa, di un contributo in misura non superiore al 50 per cento dellimporto
      ritenuto ammissibile. Per usufruire dei contributi le Fondazioni ed Associazioni operanti
      nel territorio regionale devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza
      contenente le seguenti indicazioni:
      lammontare del contributo richiesto;
      il numero del c/c bancario sul quale accreditare il contributo;
      copia delle convenzioni in atto con gli Istituti di credito per la prestazione delle
      garanzie e per le finalità previste dallarticolo 15, comma 6, della legge n. 108/96
      e successive modificazioni;
      il rendiconto relativo allultimo anno, regolarmente approvato.
      
      6. Le elargizioni da parte delle Fondazioni ed Associazioni possono essere concesse anche
      a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive individuate dagli articoli 6 e 7
      della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sempre che sussistano le condizioni previste
      dallarticolo 4 della medesima legge.
      
      7. Le Fondazioni ed Associazioni sono tenute alla rendicontazione annuale delle attività
      svolte che saranno oggetto di apposita relazione al Consiglio regionale da parte
      dellAssessore allIndustria, in sede di approvazione del bilancio annuale 
      di previsione."   
       
          
          
          "8. LAssessorato
          allIndustria, nelle more della definizione del procedimento per la concessione del
          contributo di cui sopra, può concedere una provvisionale nella misura massima del 25 per
          cento del piano finanziario presentato dalla vittima dellusura o dai suoi eredi, per
          il rilancio dellattività produttiva.
          9. Listanza va presentata
          allAssessorato allIndustria, dopo la presentazione della documentazione di
          rito presso la Prefettura competente, per ottenere il mutuo ex art. 14 della legge n.
          108/96.
          10. LAssessorato
          allIndustria, sulla base degli elementi istruttori forniti dalla Prefettura
          competente per territorio, procederà allelargizione nella misura indicata al
          precedente comma 8.
          11. In attesa del riordino
          organico della materia nellesercizio finanziario 2000, la provvisionale sarà
          corrisposta, secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda, nei limiti
          dello stanziamento di bilancio.
          12. A valere sullo stanziamento di
          cui al precedente comma 3, lett. a), la somma di lire 500.000.000 è destinata ai soggetti
          danneggiati da attività estorsive, a titolo di contributi, nella misura massima del 30
          per cento del danno patrimoniale subito e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dal relativo regolamento di esecuzione.
          13. La domanda per la concessione
          del contributo, previsto al precedente comma 12, va inoltrata allAssessorato
          allIndustria, previa presentazione della documentazione di rito presso la Prefettura
          competente per ottenere lelargizione di cui alla citata legge 23 febbraio 1999, n.
          44 e al relativo regolamento di esecuzione.
          
          14. LAssessorato allIndustria, sulla base degli elementi istruttori 
          favorevoli forniti dalle Prefetture competenti per territorio, 
          procederà alla erogazione del contributo nella misura e secondo i 
          criteri stabiliti nei precedenti commi 12 e 13."
       
      Art. 33 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995,
      n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000. 
      2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d) , della legge
      regionale 28 marzo 1985, n.13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in
      attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000. 
      3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65
      della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in
      Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217", è autorizzata per
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.200.000.000. 
      "Lautorizzazione
      di spesa di cui al rigo precedente,- allocata al capitolo 6133104 dello stato di
      previsione della spesa del bilancio 1998  è aumentata di lire 1.300.000.000"
      "A
      valere sullo stanziamento di cui al precedente rigo, la somma di lire 200.000.000
      è destinata allo Sporting Club di Mileto (VV) quale contributo integrativo per
      lorganizzazione della manifestazione ciclistica internazionale per dilettanti
      "Corsa del Sole-Giro di Calabria" relativa allanno 1997"
      
      "A valere
      sullo stesso stanziamento, la somma di lire 150.000.000 è destinata ai comuni interessati
      allarrivo e partenza di tappa del Giro dItalia 1999, quale contributo a titolo
      di partecipazione alle relative spese promozionali".
      "A
      valere sullo stesso stanziamento la somma di lire 150.000.000 è destinata
      allo Sporting Club di Reggio Calabria per lorganizzazione del 57° Giro Ciclistico
      della provincia di Reggio Calabria e dell8° giro Giro della Calabria a tappe".
      
      "Lautorizzazione
      di spesa prevista dallart. 10, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n.
      10  allocata al capitolo 3313116 dello stato di previsione della spesa del bilancio
      1998  è aumentata di lire 50.000.000".
      
      4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del
      turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h) , della legge
      regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa
      di lire 2.000.000.000. 
      
      "Lautorizzazione
      di spesa   allocata al capitolo 6133112 dello stato di previsione della spesa
      del bilancio 1998  è diminuita di lire 700.000.000"
      5. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di
      lire 1.800.000.000 è destinata alle attività promozionali da svolgere attraverso
      società sportive impegnate in campionati nazionali di serie A (pallavolo-basket-calcio
      a5), serie B (calcio-basket-pallavolo) e serie C (calcio). 
      6. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di
      lire 200.000.000 è destinata alle attività promozionali da svolgere attraverso le
      società di basket maschile di serie C1. 
      Art. 34 
      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio
      1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di
      formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000. 
      2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 della legge
      regionale 12 novembre 1984, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere
      direttamente alla realizzazione dei progetti di adeguamento, ammodernamento,
      ristrutturazione o revisione degli impianti di risalita di Camigliatello Silano e di
      Lorica finanziati rispettivamente per lire 6.850.000.000 e lire 1.000.000.000. 
      3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in
      complessive lire 7.850.000.000, si provvede: 
      - quanto a lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 6133203,
      gia' impegnate e riportate tra i residui passivi perenti nel bilancio 1998; 
      - quanto a lire 4.850.000.000 a carico del capitolo 2134210,
      gia' impegnate e riportate a residuo passivo nel bilancio 1998. 
      Art. 35 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995,
      n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei,
      ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la
      spesa di lire 1.500.000.000. 
      Art. 36 
      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto
      1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e
      l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e
      delle strutture mercantili degli enti locali" è autorizzata per l'esercizio
      finanziario 1998 la spesa di lire 8.900.000.000. 
      "La somma di cui
      sopra è aumentata di lire 600.000.000, destinate alle iniziative di cui al successivo
        comma 2 lettera a)  con allocazione al capitolo 6211204 dello stato di
      previsione della spesa del bilancio 1998".
      2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è
      destinata alle seguenti iniziative: 
      a) lire 7.000.000.000 per contributi in conto capitale ai
      soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di
      cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa); 
      b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in
      conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per
      le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa); 
      c) lire 300.000.000 per contributi in conto interessi ai
      soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di
      esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa); 
      d) lire 250.000.000 per assicurare garanzie integrative per
      favore l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla legge 10 novembre 1975, n.
      517 e di quelli di cui al sesto comma dell'art. 4 (capitolo 6211207 della spesa); 
      e) lire 750.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di
      cui all'art. 2, lett. d) , per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui
      all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa). 
      f) DISPOSIZIONI VARIE 
      Art. 37 
      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o
      gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli
      2141201-2211103-2211206-3312101-3313102-3313110-3313115-4241103 e 6133102 dello stato di
      previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa indicata,
      rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo
      stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi. 
      2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al
      precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la
      indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la
      Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta,
      il parere si intende favorevolmente acquisito. 
      3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo
      comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista
      nel capitolo 3312101. 
      4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura
      finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti
      regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di
      previsione della spesa di bilancio 1998, sono subordinati all'accertamento e riscossione
      delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente
      capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in
      relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n.
      12. 
      5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203,
      2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i
      limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e
      1101109 dello stato di previsione dell'entrata. 
      6. 
      7. Restano validi gli atti adottati successivamente all'entrata
      in vigore della legge 15/5/1997, n.127, purché non rientranti fra quelli da sottoporre a
      controllo a norma delle disposizioni di cui al precedente comma 6. 
      8.  
      9.
      10. 
      11.
      12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'indennità da
      corrispondere ai membri del Collegio dei revisori dei conti degli Enti strumentali della
      Regione - A.FO.R., A.R.S.S.A. ed EDIS - è commisurata al 
      trenta per cento degli
      emolumenti previsti per i Presidenti dei corrispettivi Consigli di amministrazione. Al
      Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 
      dieci per 
      cento dell'indennità
      fissata per i singoli componenti. 
      
      
      
      (-n.d.w.- 
      il presente comma si interpreta nel senso che l'indennità spetta ai 
      componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti.)
      
      "12 bis. Ai componenti supplenti del Collegio dei revisori, a decorrere dall'entrata
        in vigore della presente legge, spetta una indennità nei limiti del cinquanta per cento
        dell'indennità attribuita ai componenti effettivi.".
      13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a) , della legge
      regionale 24 febbraio 1988, n. 2 e dall'articolo 4, penultimo comma, del Regolamento
      regionale 4 maggio 1990, n. 1, la Giunta regionale, su istanza presentata entro il 31
      marzo 1999, può concedere - previo parere del competente nucleo di valutazione, che si
      intende favorevolmente acquisito trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
      - il prolungamento dei tempi fino al termine massimo del 31 dicembre 1999 per la
      realizzazione delle iniziative inerenti ai piani trimestrali relativi agli anni 1988 e
      1989. 
      14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla
      Comunità Montana "Aspromonte Orientale" di Bovalino un contributo straordinario
      di lire 600.000.000 quale concorso al risanamento finanziario della Comunità Montana
      medesima, con allocazione al capitolo 2232103 dello stato di previsione della spesa del
      bilancio 1998. 
      Art. 37 bis 
      1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55
      del decreto legislativo del 15/12/1997, n. 446 - non si applica la tassa sulle concessioni
      regionali di cui ai numeri della tariffa allegata al decreto legislativo 22/6/1991, n. 230
      e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito elencati: 
      n. 7/3 autorizzazione igienica sanitaria per l'apertura e
      vidimazione annuale degli esercizi per la somministrazione di bevande; 
      n. 8 autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite
      di latte; 
      n. 9 autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema,
      panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato
      e simili; 
      n. 11 autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per
      la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo, degli integratori e
      degli integratori medicinali per mangimi; 
      n. 12 autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione
      di fecondazione equina, pubblica o privata; 
      n. 13 autorizzazione per le attività relative alla
      fecondazione artificiale degli animali; 
      n. 19 autorizzazione per la pesca nelle acque interne con
      apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da
      garantire la conservazione del patrimonio ittico; 
      n. 20 autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque
      pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciate agli insediamenti diversi da quelli
      abitativi; 
      n. 21 autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei
      tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza
      economica a norma delle vigenti leggi; 
      n. 24 deliberazione relativa a fiere e mercati; 
      n. 24 bis autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree
      pubbliche (legge n. 112/91); 
      n. 25 licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina
      azionata a motore; 
      n. 27 abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi; 
      n. 31 autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui
      giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze; 
      n. 34 autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo
      dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare area privata di
      interesse regionale; 
      n. 35 concessione della costruzione e dell'esercizio di vie
      funicolari aeree (funivia) d'interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di
      persone e di cose; 
      n. 36 licenza di impianto di funicolari aeree o teleferiche di
      interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di
      qualsiasi altra industria; 
      n. 37 licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di
      interesse regionale, quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed
      altre opere pubbliche; 
      n. 38 concessione di filovia, di interesse regionale; 
      n. 40 concessione per servizi pubblici, di interesse regionale,
      di autotrasporto di merci; 
      n. 42 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea
      di navigazione interna per trasporto di persone o cose; 
      n. 43 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di
      navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici; 
      n. 44 autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione
      interna per trasporto, di rimorchio o di traino non compresi nei numeri precedenti; 
      n. 45 autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e
      galleggianti, mediante annotazione apposta all'ufficio d'iscrizione sulla licenza di
      navigazione. 
      2. Al fine di agevolare l'accesso degli enti locali al fondo
      rotativo per la progettualità - di cui all'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge
      28/12/1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni - per l'ottenimento di
      anticipazioni inerenti alla predisposizione di progetti di interesse regionale valutati e
      selezionati dalla Giunta regionale in conformità ai programmi della Regione, la Giunta
      regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti
      nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: 
      a) la concessione delle anticipazioni agli enti locali, a
      valere sul fondo rotativo per la progettualità, è subordinata alla presentazione da
      parte degli enti locali stessi, oltre la documentazione già prevista dalle disposizioni
      della Cassa Depositi e Prestiti, di una certificazione da parte della Regione attestante
      che il progetto per il quale si chiede l'anticipazione è di interesse regionale e già
      ammesso a contribuzione per la restituzione dell'anticipazione stessa; 
      b) l'obbligo dell'ente locale nei confronti della Cassa
      Depositi e Prestiti per la restituzione dell'anticipazione è indipendente dall'obbligo
      della Regione relativo al corrispondente contributo riconosciuto all'ente locale medesimo;
      
      c) la Regione trasferisce all'ente locale il contributo
      corrispondente alla anticipazione qualora, alla scadenza dell'obbligazione assunta
      dall'ente locale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, il progetto relativo non
      sia stato nel frattempo finanziato dalla Regione o altro ente pubblico; 
      d) l'ammontare complessivo delle anticipazioni a valere sul
      fondo rotativo per la progettualità, oggetto della Convenzione con la Cassa Depositi e
      Prestiti, non può superare la somma di lire 30 miliardi e può essere ricostituita a mano
      a mano che i relativi progetti vengono finanziati. 
      3. Per le spese inerenti ai progetti già finanziati a carico
      del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1989/1993 della Calabria, la cui materiale
      erogazione non è stata effettuata dal beneficiario finale entro la data ultima di proroga
      del 31/12/1997, le stesse possono essere autorizzate dalla Giunta regionale dopo tale data
      a condizione che ne venga comunque garantita la copertura finanziaria e che i progetti
      medesimi siano stati totalmente o parzialmente sostituiti, nell'ambito della misura o del
      sottoprogramma - con altri equivalenti della stessa natura, già realizzati, nel periodo
      indicato, a carico di canali diversi di finanziamento - in sede di rendicontazione della
      spesa medesima alla Commissione europea, secondo la vigente normativa comunitaria. In sede
      di rendicontazione della spesa alla Commissione europea, possono altresì essere inclusi
      progetti coerenti con il POP 1989/1993 anche se il contributo già' concesso supera la
      misura del 50 per cento prevista dal programma stesso ma comunque non superiore al massimo
      consentito dai regolamenti comunitari. I finanziamenti relativi a progetti posti a carico
      del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1989/1993 della Calabria, per i quali alla data
      del 31/12/1997 non è stato assunto alcun impegno giuridicamente vincolante da parte del
      soggetto attuatore, sono revocati e riprogrammati. 
      4. Il contributo di lire 2.500.000.000, previsto al capitolo
      6211202 del bilancio di previsione 1990 e già assegnato e trasferito al Comune di Crotone
      con deliberazione della Giunta regionale n. 1285 del 29/3/1990, per l'acquisto del Centro
      Commerciale costruito in località Tufolo, è riprogrammato con destinazione allo stesso
      Comune di Crotone per il trasferimento e la ristrutturazione del Mercato Centrale sito in
      Piazza Pitagora e del mercatino sito in Via G. Tellini. Il Comune di Crotone è
      autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento
      riprogrammato. 
      5.
      6. 
      7. 
      8. 
      9. 
      10.