LEGGE REGIONALE 31 luglio 1987, n. 23
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1987 e pluriennale 1987/ 1989
della Regione Calabria (legge finanziaria).
(Pubb.Boll.Uff. 7 agosto 1987, n. 45)
RUBRICA I
Servizi generali
Art. 1.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di
provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme di
attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.
3. Alle attività assistenziali in favore del personale regionale si provvede, a decorrere
dall'esercizio 1987, con i fondi previsti annualmente nel bilancio della Regione, in
misura pari all'uno per cento del complessivo ammontare degli oneri per trattamento
economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale.
4. I fondi di cui al precedente comma vengono stanziati nella misura rispettivamente di
4/5 e 1/5 nei capitoli 1003106 e 1003113 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale.
5. La Giunta regionale determina i criteri per la gestione dei fondi di cui al terzo e
quarto comma del presente articolo, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 2.
1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata
per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 22.000.000.000 di cui lire
5.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
RUBRICA II
Territorio
Art. 3.
1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale
24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire
200.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 "Esercizio
della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è
autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 1.600.000.000 di cui
lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti
iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 1.450.000.000 di cui lire 950.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
b) per le iniziative previste dall'art. 7 lire 150.000.000 di cui lire 50.000.000 a carico
del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
Art. 4.
1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo
comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre
1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire
3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1987.
2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma lettere
f) e g) - e all'art. 4, primo comma - lettera a) e b) - della legge regionale 10 novembre
1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire
1.800.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1987.
Art. 5.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il
ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano
pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni e integrazioni, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 66.431.090.000.
2. Le leggi regionali 10 settembre 1978, n. 13, 16 maggio 1981, n. 7 e 8 marzo 1982, n. 5
sono abrogate.
3. L'art. 3 della legge regionale 11 luglio 1983, n. 22 è abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 1988.
4. La somma residua sullo stanziamento 1986, prevista al capitolo 2222108, definita in
lire 1.307.729.025, può essere utilizzata nell'esercizio finanziario 1987, per le stesse
finalità di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.
5.
6.
Art. 6.
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle
competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29
gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento -
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.800.000.000 da erogare
secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del
territorio e della popolazione residente.
Art. 7.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive
modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle
piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa
complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio finanziario 1987.
2.
RUBRICA III
Istruzione, cultura e tempo libero
Art. 8.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 "Soppressione
dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle
funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 400.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in
materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale", è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.400.000.000.
3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 "Interventi
finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.
4. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e
quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa
graverà sul capitolo 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'esercizio finanziario 1987.
5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per
interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1987 la spesa di lire 2.400.000.000.
6. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n.
39 "Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.000.000.000.
7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 "Contributi
alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della
cultura e della informazione televisiva" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1987 la spesa di lire 300.000.000.
8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11
"Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 50.000.000.
9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione
della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e
donna" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 50.000.000.
10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2
"Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire
allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità
mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire
500.000.000.
Art. 9.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 "Finanziamento
per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa
complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio finanziario 1987.
Art. 10.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per
l'attuazione del diritto allo studio", è autorizzata per l'esercizio finanziario
1987 la spesa di lire 43.600.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento
della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1987 la spesa di lire 15.000.000.000.
3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22
maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie
deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate
derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli
artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 45, nonché per la iscrizione delle
relative spese.
Art. 11.
1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università
degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi
della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000 di cui lire
2.000.000.000 da destinare con specifico vincolo all'Università degli studi della
Calabria, quale quota anno 1987, al fine di assicurare la continuità dei trasporti
interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.
Art. 12.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto
allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa
di lire 4.500.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 "Interventi
per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario", è autorizzata per
il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.200.000.000 di cui lire 1.200.000.000
a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
Art. 13.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi
regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.000.000.000.
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti
iniziative:
a) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 9;
b) lire 900.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera a);
c) lire 600.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera b);
d) lire 100.000.000 per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 15;
e) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 19;
f) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 20;
g) lire 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 24.
RUBRICA IV
Sicurezza sociale
Art. 14.
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio
1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.
Art. 15.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 "Prevenzione,
cura e riabilitazione delle tossicodipendenze" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 26 "Norme
sull'istituzione dei consultori familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1987 la spesa di lire 2.000.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione
di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 50.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di
lire 200.000.000.
Art. 16.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina
degli asili nido" è autorizzata per il biennio 1988/1989 la spesa complessiva di
lire 1.000.000.000.
Art. 17.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 "Norme per la
promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di
centri di incontro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire
1.000.000.000.
2. In assenza del piano regionale dei servizi socio-assistenziali - previsto dall'art. 27
della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 - la Regione può, limitatamente all'esercizio
finanziario 1987, intervenire direttamente sia nella determinazione del riparto tra i
destinatari del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsto
dall'art. 44 della stessa legge regionale - sia nella gestione del fondo medesimo per la
parte destinata a quei Comuni o a quelle Unità Socio Sanitarie Locali che per
impossibilità tecnico-organizzative non dovessero essere in grado di assicurare gli
adempimenti previsti dalla medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5.
Art. 18.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze
in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 19.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28
"Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicaps" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.000.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'ultimo comma degli artt. 2, e 4 della legge regionale 11
agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici", è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 700.000.000.
Art. 20.
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 "Interventi in
favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.500.000.000.
Art. 21.
1. In attesa della definizione ed approvazione del piano sanitario regionale, la quota del
fondo sanitario nazionale - assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 - è ripartita tra le Unità Sanitarie Locali rispettando le
seguenti finalizzazioni, ove compatibili con gli indirizzi di programmazione sanitaria
nazionale: 1) Spese di mantenimento:
a) spesa corrente, quota a destinazione indistinta;
b) spesa corrente, quota per interventi imprevisti;
2) Spese di sviluppo:
a) Spesa corrente, quota a destinazione vincolata;
b) spesa in conto capitale.
2. La ripartizione fra le Unità Sanitarie Locali della quota del fondo sanitario
nazionale per il finanziamento della spesa di mantenimento è effettuata sulla base di
parametri numerici da determinarsi con successivo atto amministrativo.
3. I fondi finalizzati alla spesa in conto capitale sono destinati privilegiando:
a) il completamento della rete delle strutture di distretto e dei poliambulatori;
b) la riconversione delle strutture, di ricovero eccedenti i fabbisogni;
c) il completamento della rete dei laboratori di sanità pubblica;
d) la più alta qualificazione dei servizi prestati.
Art. 22.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa per le
attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale
in materia sanitaria.
2. Tali spese concernono in particolare:
a) l'approvvigionamento di sieri e vaccini ai sensi
dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché interventi nel campo della
medicina preventiva e di educazione sanitaria;
b) l'effettuazione, anche in base a convenzione, di studi e ricerche, e l'organizzazione,
anche attraverso l'erogazione di contributi, di convegni di studio o di congressi su
problemi sanitari o relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio sanitario
della Regione, sentito il parere della Commissione competente;
c) la fornitura di stampati, di moduli e ricettari unificati alle Unità Sanitarie Locali;
d) le spese di carattere informatico attinenti alla gestione della convenzione nazionale
unica per l'assistenza medico generica e pediatrica, alla gestione della procedura
relativa alle schede di accettazione e di missione delle strutture sanitarie di ricovero e
alla gestione dell'archivio del personale del ruolo sanitario.