LEGGE REGIONALE 31 luglio 1987, n. 23
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1987  e pluriennale 1987/ 1989 della Regione Calabria (legge finanziaria).
(Pubb.Boll.Uff. 7 agosto 1987, n. 45)

RUBRICA I

Servizi generali

 Art. 1.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

3. Alle attività assistenziali in favore del personale regionale si provvede, a decorrere dall'esercizio 1987, con i fondi previsti annualmente nel bilancio della Regione, in misura pari all'uno per cento del complessivo ammontare degli oneri per trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale.

4. I fondi di cui al precedente comma vengono stanziati nella misura rispettivamente di 4/5 e 1/5 nei capitoli 1003106 e 1003113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale determina i criteri per la gestione dei fondi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 22.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

RUBRICA II

Territorio

Art. 3.

1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 1.600.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 1.450.000.000 di cui lire 950.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

b) per le iniziative previste dall'art. 7 lire 150.000.000 di cui lire 50.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 4.

1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma lettere f) e g) - e all'art. 4, primo comma - lettera a) e b) - della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 1.800.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 5.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 66.431.090.000.

2. Le leggi regionali 10 settembre 1978, n. 13, 16 maggio 1981, n. 7 e 8 marzo 1982, n. 5 sono abrogate.

3. L'art. 3 della legge regionale 11 luglio 1983, n. 22 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1988.

4. La somma residua sullo stanziamento 1986, prevista al capitolo 2222108, definita in lire 1.307.729.025, può essere utilizzata nell'esercizio finanziario 1987, per le stesse finalità di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

5.

6.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

Art. 7.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

2.

RUBRICA III

Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 8.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 "Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 400.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.400.000.000.

3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 "Interventi finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

4. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul capitolo 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.400.000.000.

6. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 "Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.000.000.000.

7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 "Contributi alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della cultura e della informazione televisiva" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 50.000.000.

9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 50.000.000.

10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 500.000.000.

Art. 9.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 10.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 43.600.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 15.000.000.000.

3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 45, nonché per la iscrizione delle relative spese.

Art. 11.

1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000 di cui lire 2.000.000.000 da destinare con specifico vincolo all'Università degli studi della Calabria, quale quota anno 1987, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.

Art. 12.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 "Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario", è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.200.000.000 di cui lire 1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 13.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.000.000.000.

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

a) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 9;

b) lire 900.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera a);

c) lire 600.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera b);

d) lire 100.000.000 per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 15;

e) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 19;

f) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 20;

g) lire 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 24.

RUBRICA IV

Sicurezza sociale

Art. 14.

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

Art. 15.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 "Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 26 "Norme sull'istituzione dei consultori familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 50.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

Art. 16.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina degli asili nido" è autorizzata per il biennio 1988/1989 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000.

Art. 17.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 "Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000.

2. In assenza del piano regionale dei servizi socio-assistenziali - previsto dall'art. 27 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 - la Regione può, limitatamente all'esercizio finanziario 1987, intervenire direttamente sia nella determinazione del riparto tra i destinatari del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 44 della stessa legge regionale - sia nella gestione del fondo medesimo per la parte destinata a quei Comuni o a quelle Unità Socio Sanitarie Locali che per impossibilità tecnico-organizzative non dovessero essere in grado di assicurare gli adempimenti previsti dalla medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5.

Art. 18.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

Art. 19.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28 "Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicaps" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'ultimo comma degli artt. 2, e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 700.000.000.

Art. 20.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 "Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.500.000.000.

Art. 21.

1. In attesa della definizione ed approvazione del piano sanitario regionale, la quota del fondo sanitario nazionale - assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - è ripartita tra le Unità Sanitarie Locali rispettando le seguenti finalizzazioni, ove compatibili con gli indirizzi di programmazione sanitaria nazionale: 1) Spese di mantenimento:

a) spesa corrente, quota a destinazione indistinta;

b) spesa corrente, quota per interventi imprevisti;

2) Spese di sviluppo:

a) Spesa corrente, quota a destinazione vincolata;

b) spesa in conto capitale.

2. La ripartizione fra le Unità Sanitarie Locali della quota del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa di mantenimento è effettuata sulla base di parametri numerici da determinarsi con successivo atto amministrativo.

3. I fondi finalizzati alla spesa in conto capitale sono destinati privilegiando:

a) il completamento della rete delle strutture di distretto e dei poliambulatori;

b) la riconversione delle strutture, di ricovero eccedenti i fabbisogni;

c) il completamento della rete dei laboratori di sanità pubblica;

d) la più alta qualificazione dei servizi prestati.

Art. 22.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale in materia sanitaria.

2. Tali spese concernono in particolare:

a) l'approvvigionamento di sieri e vaccini ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché interventi nel campo della medicina preventiva e di educazione sanitaria;

b) l'effettuazione, anche in base a convenzione, di studi e ricerche, e l'organizzazione, anche attraverso l'erogazione di contributi, di convegni di studio o di congressi su problemi sanitari o relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio sanitario della Regione, sentito il parere della Commissione competente;

c) la fornitura di stampati, di moduli e ricettari unificati alle Unità Sanitarie Locali;

d) le spese di carattere informatico attinenti alla gestione della convenzione nazionale unica per l'assistenza medico generica e pediatrica, alla gestione della procedura relativa alle schede di accettazione e di missione delle strutture sanitarie di ricovero e alla gestione dell'archivio del personale del ruolo sanitario.

 Continua

___________________

Comma abrogato con art. 5 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

Il sesto comma dell'art.5 ha aggiunto la lettera d) all'art. 1 della LR n. 14/85

Il secondo Comma dell'art.7 ha integrato la lettera c) del 1° comma dell'art.2 della LR n.13/77

Le lettere a) e b) dell'art.22, sono state sostituite dall'art.44 della LR n.15/88