(Vedi testo storico)
- LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3
- Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 31 genn. 1986, n 5)
Art. 1
1. La Regione al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali
in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico a livelli internazionali,
provvede al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico nel territorio
regionale da parte di esemplari delle seguenti specie: - lupo appenninico (canis lupus
italicus); - aquila reale (aquila chrisaetos).
"La Giunta regionale determina con proprio atto amministrativo, i
Comuni nel cui territorio è stata accertata la presenza di specie di animali in via di
estinsione"
Art. 2
"1.
All'atto in cui il proprietario o altro soggetto avente diritto rinviene un capo di
bestiame che appare ucciso da animale protetto o da cani randagi o inselvatichiti deve
farne immediata denuncia alla più vicina caserma del Corpo Forestale ed all'Ufficio del
Servizio veterinario competente per territorio.
2.
L'evento dovrà essere accertato con unico verbale redatto contestualmente
dalla Guardia del Corpo Forestale incaricata e dal veterinario e nel verbale dovrà
risultare:
a) la
descrizione dei luoghi, dove si è verificato l'evento, e dello stato di protezione del
capo di bestiame ucciso, secondo le comuni regole del buon pastore;
b) la
descrizione del capo di bestiame ucciso e la motivazione dell'imputabilità' dell'evento
ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti;
c) il valore
del capo di bestiame ucciso, determinato secondo i prezzi correnti di mercato;
d) l'avvenuta
distruzione dello stesso alla presenza della Guardia Forestale.
3 L'istanza di
risarcimento del danno dovrà essere inoltrata al Corpo Forestale il quale, entro venti
giorni dal ricevimento, la rimetterà', unitamente a copia del verbale e al motivato
parere di accoglimento, all'Assessorato all'Agricoltura che provvederà' alla relativa
liquidazione e pagamento"
Art. 3
1. Non si fa luogo al risarcimento dei danni qualora l'animale che li ha causa
ti venga ucciso dal danneggiato o da chi per esso o qualora siano state violate le norme e
gli ordini dell'Autorità regolanti il pascolo.
Art. 4
1. Al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti da
frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti, il Corpo forestale è
autorizzato ad organizzare nel le aree interne della Regione un servizio idoneo alla
cattura di tali animali vivi.
2. La spesa resta a carico della Regione
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire
10.000.000, si provvederà, a partire dall'esercizio finanziario 1986, con i fondi che
saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.