- LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1986, n. 3
- Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 31 genn. 1986, n 5)
Art. 1
1. La Regione al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali
in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico a livelli internazionali,
provvede al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico nel territorio
regionale da parte di esemplari delle seguenti specie: - lupo appenninico (canis lupus
italicus); - aquila reale (aquila chrisaetos).
Art. 2
1. La domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno deve essere
inoltrata al Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto l'evento, entro cinque
giorni dalla data in cui lo stesso si è verificato.
2. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione attestante il
danno subito e le cause che lo hanno determinato; tale certificazione deve essere
rilasciata dal servizio veterinario dell'USL competente per territorio.
3. La documentazione deve essere trasmessa entro 15 giorni dal Sindaco alla
Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura - che provvederà alla liquidazione del
danno nella misura del 100% del valore di mercato del capo di bestiame ucciso.
Art. 3
1. Non si fa luogo al risarcimento dei danni qualora l'animale che li ha causa
ti venga ucciso dal danneggiato o da chi per esso o qualora siano state violate le norme e
gli ordini dell'Autorità regolanti il pascolo.
Art. 4
1. Al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti da
frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti, il Corpo forestale è
autorizzato ad organizzare nel le aree interne della Regione un servizio idoneo alla
cattura di tali animali vivi.
2. La spesa resta a carico della Regione
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire
10.000.000, si provvederà, a partire dall'esercizio finanziario 1986, con i fondi che
saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.