LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1986, n. 3
Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 31 genn. 1986, n 5)


Art. 1

1. La Regione al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico a livelli internazionali, provvede al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico nel territorio regionale da parte di esemplari delle seguenti specie: - lupo appenninico (canis lupus italicus); - aquila reale (aquila chrisaetos).


Art. 2

1. La domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno deve essere inoltrata al Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto l'evento, entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso si è verificato.

2. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione attestante il danno subito e le cause che lo hanno determinato; tale certificazione deve essere rilasciata dal servizio veterinario dell'USL competente per territorio.

3. La documentazione deve essere trasmessa entro 15 giorni dal Sindaco alla Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura - che provvederà alla liquidazione del danno nella misura del 100% del valore di mercato del capo di bestiame ucciso.


Art. 3

1. Non si fa luogo al risarcimento dei danni qualora l'animale che li ha causa ti venga ucciso dal danneggiato o da chi per esso o qualora siano state violate le norme e gli ordini dell'Autorità regolanti il pascolo.


Art. 4

1. Al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti da frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti, il Corpo forestale è autorizzato ad organizzare nel le aree interne della Regione un servizio idoneo alla cattura di tali animali vivi.

2. La spesa resta a carico della Regione


Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 10.000.000, si provvederà, a partire dall'esercizio finanziario 1986, con i fondi che saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.