LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. 14
Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari
categorie di cittadini.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 aprile 1985, n. 25)
Art. 1
1. È concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali alle
seguenti categorie di cittadini:
a) cavalieri di Vittorio Veneto;
b) ciechi con residuo visivo fino ad un decimo di entrambi gli occhi con correzione di
lenti;
c) invalidi e mutilati di guerra per tutte le categorie (parole
soppresse dall'art. 5 della Legge
regionale n. 28/85 ) nonché invalidi civili di guerra;
d) (abrogato dall'art. 5 della Legge
regionale n. 28/85)
(-n.d.w.- Vedere anche
art. 22 Legge regionale 23/99)
Art. 2
1. È concesso, altresì, il beneficio della gratuità del viaggio
all'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta o da invalidità totale.
2. A tale scopo, viene rilasciata al titolare del beneficio di libera
circolazione apposita tessera con la stampigliatura "Per l'accompagnatore",
(parole soppresse dall'art. 5 della
Legge regionale n. 28/85 ).
Art. 3
1. Ai fini del rilascio della tessera di libera circolazione, la documentazione
necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti per il
tramite delle Associazioni di categoria interessate, già enti di diritto pubblico, che ne
hanno la rappresentanza e la tutela.
Art. 4
( abrogato dall'art. 5 della
Legge regionale n. 28/85 )