(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. 14
Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 aprile 1985, n. 25)

Art. 1

1. È concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali alle seguenti categorie di cittadini:

a) cavalieri di Vittorio Veneto;

b) ciechi con residuo visivo fino ad un decimo di entrambi gli occhi con correzione di lenti;

c) invalidi e mutilati di guerra per tutte le categorie (parole soppresse  dall'art. 5 della Legge regionale n. 28/85 ) nonché invalidi civili di guerra;

d) (abrogato dall'art. 5 della Legge regionale n. 28/85)

(-n.d.w.- Vedere anche art. 22  Legge regionale 23/99)

Art. 2

1. È concesso, altresì, il beneficio della gratuità del viaggio all'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta o da invalidità totale.

2. A tale scopo, viene rilasciata al titolare del beneficio di libera circolazione apposita tessera con la stampigliatura "Per l'accompagnatore", (parole soppresse  dall'art. 5 della Legge regionale n. 28/85 ).

Art. 3

1. Ai fini del rilascio della tessera di libera circolazione, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti per il tramite delle Associazioni di categoria interessate, già enti di diritto pubblico, che ne hanno la rappresentanza e la tutela.

Art. 4

( abrogato dall'art. 5 della Legge regionale n. 28/85 )