LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1985, n. 14
Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 aprile 1985, n. 25)


Art. 1


1. È concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali alle seguenti categorie di cittadini:

a) cavalieri di Vittorio Veneto;

b) ciechi con residuo visivo fino ad un decimo di entrambi gli occhi con correzione di lenti;

c) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla terza categoria;

d) invalidi di lavoro e invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%, nonché invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67% ma affetti da motu e/o neurolesioni comportanti gravi pregiudizi alla deambulazione; sordomuti.


Art. 2

1. È concesso, altresì, il beneficio della gratuità del viaggio all'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta o da invalidità totale.

2. A tale scopo, viene rilasciata al titolare del beneficio di libera circolazione apposita tessera con la stampigliatura "Per l'accompagnatore", con l' indicazione di tre nominativi singolarmente abilitati e designati dal titolare della agevolazione del viaggio.


Art. 3

1. Ai fini del rilascio della tessera di libera circolazione, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti per il tramite delle Associazioni di categoria interessate, già enti di diritto pubblico, che ne hanno la rappresentanza e la tutela.


Art. 4

1. È riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo Forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché ai dipendenti dell'A.N.A.S. per l'espletamento delle funzioni.