LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 10
Norme per l'attuazione dell'articolo 17 D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 marzo 1985, n. 18)
Art. 1
1. "Per la realizzazione dell'obiettivo fissato dall'articolo 17 - ultimo comma - del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le UU.SS.LL. deliberano la trasformazione, senza aumento
delle piante organiche, dei posti di assistente dei singoli reparti e servizi ospedalieri,
in altrettanti posti di aiuto corresponsabile e di vice direttore sanitario sino a
conseguire la parità fra le dotazioni organiche degli assistenti e quelle degli aiuti
corresponsabili o vice direttori sanitari.
2. L'inquadramento nei posti che, all'atto della trasformazione, risultano ricoperti da
medici assistenti di ruolo già in possesso di requisiti di cui all'art 68 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, alla data di entrata in vigore della legge, avviene nell'ambito
delle divisioni e dei servizi di appartenenza, mediante concorso riservato per titoli ed
esami da espletarsi da parte delle singole Unità Sanitarie Locali.
3. I posti di assistente medico che all' atto della trasformazione risultano vacanti
saranno ricoperti dalle UU.SS.LL. mediante concorso pubblico, previa autorizzazione della
Regione e subordinatamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 8 aprile
1988, n. 109.
4. I concorsi di cui ai commi precedenti sono espletati con le modalità previste dal
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1982.
5. Sono fatti salvi i concorsi riservati le cui procedure sono state attivate entro la
data la di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge regionale 14 marzo 1985, n. 10.
Art. 2
1. Ai fini della modifica delle piante organiche, le Unità Sanitarie Locali
interessate devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Giunta regionale Assessorato regionale
alla sanità, copia autentica delle deliberazioni di cui al secondo comma dell'arti colo
1.
2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale adotta i provvedimenti
di propria competenza.
3. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle Unità Sanitarie Locali
nella cura degli adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione adotta i
provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.
Art. 3