LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1985, n. 10
Norme per l'attuazione dell'articolo 17 D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 marzo 1985, n. 18)


Art. 1


1. I medici assistenti di ruolo che, nel l'ambito dei servizi delle Unità Sanitarie Locali, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, sono
inquadrati nel posto di aiuto corresponsabile o di vice direttore sanitario in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761.

2. Le Unità Sanitarie Locali provvedono a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti ricoperti dagli assistenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sino a realizzare la parità fra le dotazioni organiche dei medici assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili e vice direttori sanitari prevista dal richiamato articolo 17.

3. L'inquadramento per i posti trasformati avviene nell'ambito delle divisioni e dei servizi di appartenenza mediante concorso riservato, per titoli ed esami, con le procedure stabilite dal Decreto del Ministro della sanità
del 30 gennaio 1982, e successive modifiche.


Art. 2

1. Ai fini della modifica delle piante organiche, le Unità Sanitarie Locali interessate devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale Assessorato regionale
alla sanità, copia autentica delle deliberazioni di cui al secondo comma dell'arti colo 1.

2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale adotta i provvedimenti di propria competenza.

3. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle Unità Sanitarie Locali nella cura degli adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione adotta i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.


Art. 3

1. Al finanziamento della spesa per l'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del Fondo Nazionale Sanitario che viene assegnata alle singole Unità Sanitarie Locali della
Regione ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.833.