Art. 1
(Ambito di applicazione delle norme)
1. Le norme della presente legge si applicano per l'assegnazione degli
alloggi costruiti in dipendenza dei trasferimenti di abitati realizzati dalla Regione
Calabria in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22
e degli articoli 8 e segg. della legge 28 marzo 1968 n. 437.
Art. 2
(Requisiti soggettivi)
1. "All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo
possono concorrere soltanto coloro che siano compresi in uno degli elenchi, a suo tempo,
formati dai Comuni interessati, a termini dell'art. 1 della legge regionale 31/8/1973, n. 16 ed a termini dell'art. 8 - comma 4' - lett. a) e b) del la legge
28/3/1968, n. 437 e con le modalità, di cui agli artt. 69 e seguenti della legge 9/7/1908
n. 445, ovvero gli aventi causa degli stessi".
2. Ai fini di cui al precedente comma possono considerarsi aventi causa dell'
originario avente diritto, nell'ordine:
- il coniuge superstite, purché non legalmente separato all'epoca del decesso
- i figli legittimi,naturali ed adottivi ed i loro discendenti in linea diretta;
- gli affiliati;
- gli ascendenti di primo grado.
"L'acquirente può fruire del beneficio di cui alla presente legge
qualora il relativo contratto sia stato stipulato prima della entrata in vigore della
legge regionale 31/8/1973 n. 16 e semprechè l'acquirente stesso risulti incluso in uno
degli elenchi di cui allo art. 2 della presente legge".
Chiunque,utilmente collocato in graduatoria,abbia già in godimento un alloggio
costruito a totale carico, o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento
agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato od altro Ente pubblico, a titolo diverso
dalla proprietà o dalla assegnazione con patto di futura vendita, entro trenta giorni
dalla consegna dell'alloggio da parte del Sindaco del Comune interessato,ove voglia
conservare il beneficio della presente legge, deve optare per l' alloggio consegnatogli
previa rinuncia al precedente diritto.
Art. 3
(Bando di concorso)
1. Gli alloggi di cui alla presente legge verranno assegnati a seguito di
pubblico concorso indetto dal Comune interessato.
2. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale
nonché mediante affissione di manifesti nell'albo pretorio, nelle eventuali sedi di
decentramento comunale, ed, in congruo numero, nelle principali vie e piazze del capoluogo
di Comune e delle frazioni anche non sedi di decentramento comunale e mediante
pubblicazione, per estratto, in almeno due quotidiani tra quelli maggiormente diffusi
nella Calabria.
3. Il bando deve indicare, tra l'altro:
a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare;
b) i requisiti di carattere generale prescritti dalla presente legge;
c) il termine, non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande;
d) i documenti da allegare alla domanda tenendosi conto anche della particolare situazione
di eventuali aventi diritto emigrati all'estero.
4. Per gli aventi diritto emigrati allo estero il termine per la presentazione
della domanda è prorogato di 15 giorni - se residente nell'area europea e di 30 giorni,
se residente in paesi extraeuropei.
Art. 4
(Presentazione delle domande)
1. Tutti gli aspiranti di cui all'art. 2 della presente legge debbono produrre
domanda al Comune nel cui territorio si trovano gli alloggi da assegnare. Nella domanda,
da redigere su apposito modulo fornito dalla Regione Calabria debbono essere indicati:
a) l'attuale residenza del concorrente, nonché l'indicazione del Comune e del luogo dove
lo stesso presta attualmente attività lavorativa;
b) l'attuale composizione del nucleo familiare;
c) l'ubicazione e la consistenza dello alloggio attualmente occupato;
d) il luogo ed indirizzo al quale dovranno essere fatte al concorrente tutte le
comunicazioni relative al concorso.
2. Nella domanda, inoltre, dovrà farsi esplicito riferimento al nominativo,
proprio o del dante causa, ma suo tempo inserito nell'elenco di cui al primo comma
dell'art. 2 della presente legge nonché al rapporto tra avente causa e originario avente diritto, da specificarsi con riferimento a quanto previsto dal
secondo comma dello stesso art. 2.
"L'interessato può indicare, ove gli alloggi vengono costruiti in più
località, quella presso la quale preferisce avere assegnato l'alloggio."
Art. 5
(Formazione della graduatoria)
1. "Entro 30 giorni dall'enrata in vigore della presente legge, il
Sindaco di ciascun Comune interessato provvederà alla nomina di una Commissione così
composta:
a) Segretario Comunale,con funzioni di Presidente;
b) Tecnico Comunale o, in assenza, Tecnico esterno;
c) Avvocato o Procuratore Legale;
2. La Segreteria operativa delle Commissioni è formata da dipendenti
Comunali tra i quali il Presidente individua il Segretario della Commissione, la
quale opera in regime di colleggio perfetto interessato.
3. L'onere finanziario per il funzionamento della Commissione predetta è a
carico del Comune interessato.
Art. 6
(Criteri per la formazione della graduatoria)
1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente art.5
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
a) punti 2 ai residenti nel Comune oggetto del trasferimento o che, a seguito dell'evento
calamitoso che ha determinato la esigenza del trasferimento, abbiano trasferito la
residenza in uno dei Comuni limitrofi;
b) punti 3 a coloro che mantengono l'attività lavorativa nel Comune oggetto del
trasferimento;
c) punti 2 a coloro che non siano titolari del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su altro immobile adeguato ai bisogni della propria famiglia, sito nel Comune oggetto del trasferimento o in altro Comune
limitrofo;
d) punti 4 ai concorrenti proprietari dell'alloggio già occupato dal proprio nucleo
familiare,abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;
e) punti 2 ai concorrenti non proprietari dell'alloggio,già occupato dal proprio nucleo
familiare, abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;
f) punti 2 ai concorrenti il cui reddito familiare complessivo annuo risulti non superiore
a L. 4.800.000. Tale reddito verrà calcolato al netto degli oneri fiscali e contributi e
degli assegni familiari e con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 della legge 5.8.1978 n.457;
g) punti 2 ai concorrenti che siano l'originario avente diritto ovvero il coniuge o il
figlio dello stesso;
h) punti 1 ai concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare un alloggio precario
dello stesso occupato nella immediatezza dello evento calamitoso;
i) punti 2 ai concorrenti che abitino in alloggio antigienico e/o privo di servizi
igienici da certificarsi dalla autorità comunale competente;
l) ai concorrenti che abitino in alloggio sovraffollato: punti 1 da due a tre persone a
vano utile;punti 2 da tre persone ed altre a vano utile.
m) punti 2 ai concorrenti proprietari di un alloggio sito nelle zone interessate al
trasferimento;
n) punti 5 ai concorrenti che abitino in alloggi inagibili (dichiarati tali dalla pubblica
autorità) purchè gli stessi dimostrino di averli ininterrottamente abitati dalla data dell'evento che ha determinato
l'intervento di trasferimento;
o) punti 8 ai concorrenti che abitino in zone riconosciute "ad altissimo
rischio" per lo sviluppo di frane o per la intensità e rovinosità delle piene torrentizie;
- punti 4 ai concorrenti che abitino in zone riconosciute "ad alto rischio" per
gli stessi motivi di cui sopra;
- punti 2 per i concorrenti che abitino in zone riconosciute "a medio rischio";
p) punti 10 ai proprietari concorrenti che, a causa dell'evento calamitoso che ha
determinato il trasferimento dello abitato hanno avuto distrutta o demolita la propria abitazione.
Il requisito di cui alla precedente lett. o) dovrà essere documentato attraverso idonea
certificazione dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune
interessato.
"Nell'assegnazione degli alloggi viene comunque formulata una riserva degli stessi in
favore dei nuclei familiari i quali alla data del 30 aprile 1973 erano ricoverati presso
alberghi o altri edifici pubblici o privati con relativa spesa a carico del Comune o altro
Ente pubblico in dipendenza di ordinanza di requisizione. All'interno di tale riserva i
primi posti vengono comunque assegnati a coloro che abbiano occupato gli alberghi o gli
edifici predetti fino alla data del 1.12.1986.
Gli alloggi così riservati vanno prioritariamente assegnati
secondo le risultanze della graduatoria generale.
Secondo le risultanze della graduato ria generale e sulla base
delle determinazioni del Genio Civile in ordine al grado di pericolosità delle varie
località si verificherà la possibilità di evacuare contestualmente per zone i nuclei
familiari aventi diritto "Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, coloro i quali in
precedenza hanno avuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un
alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o finanziamento
agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato e da altro Ente Pubblico, sono
collocati, in ogni caso, dopo i concorrenti che non hanno goduto di dette
agevolazioni".
Art. 7
(Istruttoria delle domande)
1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei
concorrenti verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di
domanda l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli
interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata
nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e
non superiore a trenta giorni.
2. Per gli aventi diritto emigrati all'estero, il termine massimo per la
presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a
ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate
dall'interessato nel modulo di domanda.
4. Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti in via provvisoria e con la
documentazione acquisita sono trasmesse entro due mesi dalla scadenza del termine fissato
nel bando, alla Commissione di cui al II comma del precedente art.5
Art. 8
(Graduatoria provvisoria e definitiva)
1. Ai fini della formazione della graduatoria provvisoria e definitiva,
pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione, eventuali opposizioni
alla graduatoria provvisoria,scelta degli alloggi, consegna degli stessi e stipula dei
contratti, ferma restando quanto previsto nella presente legge, si applicano per quanto
possibile le norme procedurali di cui agli artt.8 e segg. del D.P.R. 30.12.1972, n.1035.
2. In ogni caso si intende sostituito il Comune interessato all'Istituto
Autonomo per le Case Popolari ed il Sindaco del Comune al Presidente dell'Istituto
medesimo.
3. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria
definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano gli alloggi
tenuto conto della composizione del nucleo familiare riferito alla data del 30.4.1973.
Art. 9
(Alloggi disponibili)
1. Qualora dovesse verificarsi una disponibilità di alloggi unifamiliari da
due vani più servizi per mancanza od insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti
requisiti, gli stessi alloggi potranno essere fra di loro unificati, a seguito di garanzie
tecniche, tali da costruire unità immobiliari con valide soluzioni ai fini della
razionalizzazione dell'uso.
Art. 10
(Delega al Sindaco del Comune)
1. Il Sindaco del Comune interessato, in virtù della presente legge è
delegato ad intervenire in tutti gli atti previsti, come pure a costituirsi avanti a
pubblici ufficiali roganti ed a dispiegare ogni altra attività prevista dalla
presente legge o consequenziale, quale rappresentante speciale ex legge della
Amministrazione regionale, senza che occorrano ulteriori atti amministrativi di delega o
di ratifica.
2. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, potrà sostituire
il Sindaco, per l'esecuzione degli atti e delle attività anzidette, con un commissario ad
acta, nel caso di persistente ed ingiustificata inerzia accertata dalla Giunta regionale.
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Qualora all'atto esecutivo si è resa necessaria una ridelimitazione delle
zone da abbandonare, i Comuni interessati al trasferimento, entro 90 gg. dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individuano gli aventi diritto nell' ambito della
nuova riperimetrazione fatti salvi i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 13 della legge regionale 31.8.1973,n.16.
2. Gli alloggi contemplati nella presente legge, qualora non possano essere, in
tutto o in parte assegnati ai sensi delle disposizioni che precedono per mancanza o
insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti requisiti, potranno essere oggetto di successivo concorso per la assegnazione a termini delle vigenti
disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, previa consegna degli alloggi
medesimi al Comune.
"Nel caso in cui il Comune sia retto da Commissario Prefettizio o sia comunque
impossibile la designazione dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla
Commissione di cui all'art.5 questi vengono nominati dal Commissario Prefettizio tra i
consiglieri comunali uscenti in rapporto alla rappresentanza consiliare alla data delle
ultime elezioni amministrative e su designazione dei gruppi consiliari uscenti.
"È garantita la minoranza".
"Art. 11 bis - Qualora, a suo tempo, non sia stato fatto luogo alla formazione degli
elenchi
di cui all'art. 1 della legge regionale 31/8/1973 n. 16 e di cui all'art. 8, 4' comma,
della legge 28/3/1978, n. 437, i Comuni interessati vi provvederanno, in sanatoria, entro 30 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, facendo salvi i requisiti di cui alla legge regionale n 16/1973 ed alla legge n. 437/1968
ed indicando, inoltre, le
priorità per le diverse situazioni di rischio di cui al precedente art. 4, a seguito di
idonea certificazione
dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune stesso".